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Colf, Badante o baby sitter. Il lavoro domestico è la prestazione di lavoro finalizzata al funzionamento della vita familiare, disciplinato dalla Legge n. 339/1958 e dalla Convenzione ILO n. 189/2011 “Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici”.

Il lavoro è svolto in modo subordinato e continuativo, a tempo pieno o parziale, presso l’abitazione della datore di lavoro il quale può, eventualmente, concedere la fruizione di vitto ed alloggio.

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Compenso. La retribuzione, oltre che il denaro, può comprendere anche elementi in natura, quali il vitto e l’alloggio, in particolare questa deve essere composta dalle seguenti voci:

a) retribuzione minima contrattuale;

b) eventuali scatti di anzianità;

e) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;

d) eventuale superminimo.

Si ricorda che la retribuzione concordata deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato ex art. 36 della Costituzione. In ogni caso il Contratto collettivo nazionale di lavoro stabilisce i minimi retributivi e l’adeguamento annuale.

Tredicesima mensilità. Di importo uguale ad una mensilità di retribuzione in denaro, salvo condizioni convenzionali di miglior favore stabilite tra le parti. Qualora il servizio prestato sia inferiore all’anno, spettano al lavoratore tanti dodicesimi della tredicesima quanti sono i mesi lavorati.

TFR. Ai lavoratori domestici spetta, altresì, come per gli altri lavoratori, l’indennità di fine rapporto, nonché il trattamento di preavviso in caso di recesso unilaterale.

Contribuzione ed obblighi assicurativi. Ai sensi dell’art. 1 D.P.R. n. 1403/1971, sono previste per i lavoratori domestici anche le seguenti assicurazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative:

  • Invalidità vecchiaia superstiti;
  • Disoccupazione involontaria;
  • Assegno per il nucleo familiare;
  • Maternità;
  • Malattia;
  • Infortuni sul lavoro e malattie professionali, anche se le attività esercitate non rientrano fra quelle contemplate dal D.P.R. n. 1124/1965.

Cas.sa COLF. E’ attiva la Cas.sa COLF che eroga le prestazioni per il rimborso del trattamento economico di malattia, con il particolare scopo di gestire i trattamenti assistenziali assicurativi integrativi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore del lavoratore domestico e le coperture assicurative del datore di lavoro.

L’iscrizione alla cassa è obbligatoria nei confronti di coloro per i quali si applica il contratto collettivo nazionale.

Trattamento fiscale. Il datore di lavoro, nel rapporto di lavoro domestico, non veste la figura di sostituto d’imposta, pertanto non ha alcun obbligo di trattenere l’lrpef, le addizionali regionali e comunali.

L’importo percepito mensilmente dal lavoratore domestico, è quindi al netto delle trattenute contributive, ma al lordo della tassazione lrpef e addizionali.

Compete quindi al lavoratore dover provvedere al calcolo ed al versamento dell’imposta, presentando la propria dichiarazione dei redditi modello Unico-PF nei termini di legge.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a rilasciare una dichiarazione annuale dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno.


Avvocato Matteo Moscioni, con studio legale in Viterbo, si occupa prevalentemente di Diritto del Lavoro, Sindacale e Relazioni Industriali.

www.avvocatomatteomoscioni.com

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