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Con l’art.2, comma 1 del D.L.16/2012,convertito con Legge 44/2012, il legislatore ha previsto la possibilità di sanare eventuali irregolarità con riferimento alle ipotesi in cui i contribuenti non avessero presentato le preventive comunicazioni o non avessero compiuto gli altri adempimenti di natura formale ai fini dell’accesso a regimi fiscali opzionali ovvero della fruizione di benefici di natura fiscale.

Tale possibilità è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) la violazione non deve essere stata contestata o non devono essere già state avviate azioni di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza;

b) il contribuente deve essere in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle norme di riferimento;

c) il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

d) il contribuente versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo11,comma 1,del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997,n.471,secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997,n.241,e successive modificazioni,esclusa la compensazione ivi prevista.

La summenzionata disposizione acquista una valenza particolare per le associazioni non riconosciute (culturali, sportive etc.).

Occorre, infatti, ricordare che, in virtù dell’art.30 del D.L.185/2008, è stato stabilito che tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo,sono tenuti a presentare una comunicazione denominata “modello EAS” (secondo lo schema approvato con Provvedimento 2 Settembre 2009 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) contenente le notizie ed i dati rilevanti ai fini fiscali.

La presentazione del Modello EAS è necessaria qualora l’ente voglia conservare il regime tributario di favore previsto dall’art.148 T.U.I.R.,ovvero la non imponibilità delle quote e dei contributi associativi nonché alcune tipologie di corrispettivi percepiti.

In base all’art. 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato stabilito che:

– gli enti già costituiti alla data dell’entrata in vigore del D.L. 185/2008 dovessero presentare il modello EAS entro il 31 dicembre 2009 (termine prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.L. 225/2010);

– gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore del D.L. 185/2008 dovessero presentare il modello entro sessanta giorni decorrenti dalla data di costituzione.

La mancata presentazione del modello EAS nei termini sopra indicati comporta gravi conseguenze per l’ente privato. La stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/2009 ha chiarito che, in tal caso, gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali favorevoli di cui all’art. 148 TUIR non potranno più farne applicazione. Ciò implica che tutta l’attività dell’ente sarà considerata come “attività commerciale” a tutti gli effetti con ogni conseguenza in tema di imposte e adempimenti contabili.

In questo senso, non possiamo che accogliere con favore la disposizione di cui all’art. 2 comma 1 del D.L. 16/2012 che, come già chiarito, consente ai “ritardatari” di sanare la propria situazione versando una sanzione “minima” (circa 258 euro) a mezzo di modello F24, senza la possibilità, tuttavia, di operare la compensazione con i crediti disponibili.

Permangono dubbi in ordine all’esatta interpretazione della locuzione “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, in particolare se la sanatoria sia applicabile anche agli enti già costituiti alla data del 31 dicembre 2011 che non hanno però provveduto ad inviare il modello “EAS” entro la detta scadenza.

In ogni caso, la disposizione sarà certamente applicabile a tutti gli enti privati di nuova costituzione (dopo il 1 gennaio 2012) che non abbiano però presentato il modello EAS entro i sessanta giorni dalla costituzione. Tali enti potranno “regolarizzare” la propria posizione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta in cui dovrebbe operare il regime di favore.

Per fare un esempio, un ente costituitosi il 1 febbraio 2012 potrà sanare la propria posizione, inoltrando la documentazione sopra indicata entro il termine di presentazione del modello UNICO 2003 (entro il 30 settembre 2013).


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