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Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questi consegnategli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distragga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate.

Lo ha deciso il CNF, con la sentenza del 7 maggio 2013.

La vicenda de qua traeva origine dal fatto che il cliente aveva consegnato all’avvocato una certa somma al fine di promuovere un accertamento tecnico preventivo (nella realtà non depositato perché non più necessario).

L’Avvocato, tuttavia, aveva trattenuto una buona parte della somma, imputandola a proprio compenso.

Rileva, sul punto, l’art. 41 del Codice Deontologico Forense, in materia di “gestione di denaro altrui”, secondo cui costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.

In materia di gestione di denaro altrui, è consolidato il principio secondo cui l’Avvocato non può, in assenza di autorizzazione del cliente, trattenere ovvero destinare ad altro fine le somme consegnategli per uno scopo determinato.

Sul punto, si vedano:

i) la Sentenza n. 197/2012, con cui è stato sanzionato con la sospensione pari ad un anno l’Avvocato che aveva imputato a pagamento dei propri onorari la somma di euro 6 mila che il cliente gli aveva consegnato con l’espressa indicazione che sarebbe dovuta servire per saldare le spese legali del difensore avversario;

ii) la Sentenza n. 183/2011, con cui è stato censurato il comportamento dell’avvocato che trattenga indebitamente la somma ricavata dalla vendita forzata di un’autovettura pur in presenza di un credito nei confronti del cliente;

Pertanto, ribadendo il suindicato principio, il Consiglio Nazionale ha ritenuto congrua la sospensione di due mesi dall’esercizio della professione.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

FATTO

1. Il Consiglio dell’Ordine di Bergamo, a seguito dell’esposto del sig. G C. e della successiva istruttoria, formulava a carico dell’odierno ricorrente avv. E.D.V. – tra gli altri – i seguenti capi di incolpazione: “C) per aver ricevuto dal signor G.C.in data 18 gennaio 2009 un assegno bancario di € .00 (.), impegnandosi contestualmente, con dichiarazione estesa su fotocopia dell’assegno stesso e da lui sottoscritta, a impiegare la somma relativa in parte, alternativamente, per un ricorso per accertamento tecnico preventivo e per successiva causa civile e in parte per spese di riparazioni da effettuarsi in un immobile di proprietà del medesimo sig. G. C.; D) per non aver restituito l’importo di € .,00 suindicato al sig. C., che chiedeva detta restituzione non avendo l’avv. D.V. promosso alcuna iniziativa giudiziali né sostenuto spese di riparazioni. Con ciò violando il disposto degli artt 5, 6, 8 e 41 del CDF per i fatti di cui ai capi C) e D)”.

Il ricorrente è stato assolto dai capi di incolpazione formulati sub A) e B) non oggetto del presente giudizio. I fatti che hanno dato origine al procedimento disciplinare risiedono nell’incarico dato dal sig. C.all’avv.D.V. perché proponesse un ricorso per accertamento tecnico preventivo e successivamente un’azione civile oppure provvedesse a curare le riparazioni all’interno dell’immobile dell’esponente.A questo fine il C.ebbe a consegnare all’avv.D.V. la somma di € .,0 affinchè il professionista la destinasse in via alternativa all’una o all’altra finalità.

Lamentava l’esponente che nessun ricorso per ATP fosse stato proposto e che nessuna opera all’interno dell’immobile fosse stata effettuata, in quanto la presunta perdita che aveva dato origine a fenomeni di infiltrazione di acqua in realtà non aveva trovato alcun riscontro. Per il che l’esponente ebbe a richiedere all’avv. D.V. la restituzione dei € .,00 invitandolo a quantificare il compenso per l’attività svolta, non senza aver verificato che l’assegno di € .,00 era già stato incassato in data 19.01.2009.

Esponeva infine che l’avv. D.V. intendeva restituire soltanto € .,00, trattenendo a titolo di onorario l’altra metà.

L’avv. D.V. si difendeva sostenendo che l’attività spesa in favore del C. aveva avuto inizio fin dal 2008; che aveva dovuto procedere a diversi sopralluoghi nella casa del C.; che aveva contattato muratori, idraulici per recarsi sui luoghi e fare delle prove di verifica delle perdite; che nel giugno del 2009 il sig. A. proprietario dell’appartamento sottostante gli aveva riferito che non si era manifestata più nessuna perdita e che l’appartamento era ritornato integro. Per il che gli era sembrato lecito opporre il rifiuto alla richiesta del C., offrendogli in restituzione la somma di € ., trattenendo per sè l’altra metà.

C.che, in seguito, ebbe a rettificare la proposta, riconoscendo al ricorrente soltanto .€ spesi per il pagamento dell’idraulico. In ordine alla fattura l’avv. D.V. precisava di avere redatto un “striminzita notula”cui aveva fatto seguire un fattura ritornata al mittente.

Nel corso della fase istruttoria, a seguito della relativa richiesta, venivano ascoltati i testi sulle circostanze fattuali concernenti l’attività stragiudiziale svolta dall’avv D.V..

Con la decisione gravata il COA ha riconosciuto la responsabilità dell’incolpato, avendo accertato che nessun ricorso per ATP fu presentato dall’incolpato né tantomeno fu promosso alcun giudizio di merito, infliggendogli la sanzione della sospensione per mesi due.

Secondo il COA l’unica spesa sopportata dall’incolpato è stata quella riconducibile al pagamento di € .00 in favore del geometra V., con la conseguenza che l’avv D.V. avrebbe dovuto restituire al C., secondo gli accordi assunti in occasione della dazione dell’assegno di € .,00, l’importo di € .,00.

Conclusivamente è stata riconosciuta la violazione dell’art 41 del CD non avendo potuto l’incolpato compensare asseriti crediti professionali col debito di restituzione. Il comportamento contestato, contrario alle istruzioni scritte e concordate, ha costituito, altresì, la violazione dei doveri di probità, dignità, lealtà, correttezza e diligenza di cui agli artt 5, 6 e 8 del C. D..

Sono state ritenute circostanze giustificative della misura della sanzione inflitta la mancata restituzione delle somme al sig. C. nonché il numero e la gravità dei precedenti disciplinari.

E’ insorto l’incolpato con ricorso affidato ad un unico motivo, col quale egli contesta l’irrogazione della sanzione, segnatamente la violazione dell’art 41, per avere letteralmente “regalato una miriade di prestazioni professionali ad un soggetto sicofante presentatosi come amico” al quale avrebbe inutilmente proposto di rendere la somma di € .,00, non senza trascurare che egli avrebbe esaudito tutte le richieste di prestazioni da parte del C. del quale andrebbe esclusa la buona fede.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va rigettato

Sono incontroverse le seguenti circostanze fattuali non contestate dal ricorrente: (i) che tra l’avv. D.V. ed il cliente C. intervenne un accordo volto ad intraprendere un’azione giudiziaria – preceduta dalla procedura di accertamento tecnico preventivo – oppure a curare che fossero eseguite opere di manutenzione all’interno dell’appartamento del sig. C. per presunte infiltrazioni di umidità nell’appartamento sottostante; (ii) che l’avv. D.V. ebbe a richiedere la consulenza di un geometra cui corrispose € .,00 e non promosse alcuna azione giudiziaria né tanto meno richiese un ATP; (iii) che i occasione del conferimento del mandato il C. rilasciò all’incolpato un assegno di € .,00 per sopportare, alternativamente, i costi di giustizia oppure quelli di intervento di manutenzione.

La difesa del ricorrente è stata proiettata unicamente a giustificare la ritenzione dell’intero importo di € .,00 – eccettuati i .,00 Euro per il compenso del geometra – sol perché in favore del C. egli ebbe a dispiegare una notevole mole di attività. Ora., pur trascurando di affrontare eventuali profili di inammissibilità dell’impugnazione per il contenuto del motivo più autoreferenziale che specificamente volto ad attaccare la ratio decidendi, v’è che quest’ultima ha fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente sul divieto per l’avvocato di ritenere somme che il cliente glia abbia affidato per specifiche finalità del mandato e, comunque, ad altro fine.

La censura del ricorrente circa l’ingiustizia della decisione che non avrebbe apprezzato l’intensa attività svolta per il cliente, idonea, a dire del ricorrente, a giustificare la compensazione, contraddice il precetto dell’art. 41 c.d. e la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questi consegnategli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali mai fatturati e neppure specificati in una parcella (nella fattispecie lo stesso ricorrente ha affermato di avere inviato solo successivamente una parcella striminzita ritornata al mittente e non recapitata al cliente, ma allo scopo di legittimare la ritenzione).

Il C. aveva consegnato l’assegno di € . all’avv. D.V. perché fosse destinato o a promuovere l’azione giudiziaria o a effettuare le spese di mantenimento dell’immobile. Poiché queste ultime sono risultate ammontanti ad € .,00, il comportamento conforme alle prescrizioni deontologiche ex art. 41 nonché degli artt. 5-6-8 del c.d. sarebbe stato quello di restituire le somme e inoltrare la richiesta di pagamento dei compensi per l’attività svolta affidata ad una parcella.5

Il diverso comportamento tenuto dall’incolpato configura “mala gestio” del danaro affidatogli, risiedendo il disvalore della condotta nella semplice distrazione delle somme rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate.

P. Q. M.

Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 e segg. del R.D. 22.01.1934,

n. 37;

respinge il ricorso.

Così deciso in Roma lì 21/3/2013

 

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