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Il caso sottoposto all’attenzione del Giudicante concerne una domanda di separazione tra coniugi di nazionalità straniera (nello specifico rumena).

Come noto, l’art. 31 della L. 218/95 prevede che in materia di separazione e di scioglimento del matrimonio si applichi la legge nazionale comune dei coniugi.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, la legge nazionale comune ai coniugi non contempla l’istituto della separazione, bensì solo quello del divorzio.

Inoltre, risulta dagli atti che, successivamente all’instaurazione del giudizio de quo, è stata proposta in Romania la domanda di divorzio.

Il Tribunale di Varese, con ordinanza del 2 marzo 2012, ritiene di essere competente a conoscere la domanda presentata davanti allo stesso, in quanto:

  • la separazione e il divorzio sono due istituti diversi e distinti;

  • in ogni caso la domanda di divorzio è stata presentata in Romania successivamente a quella di separazione in Italia;

  • infine, dato che l’istituto della separazione non è contemplato dalla legislazione rumena, si applica il secondo comma dell’art. 31 della L. 218/95, a mente del quale “La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana”.

Tribunale di Varese

Sezione I Civile

Ordinanza 2 marzo 2012

(Giudice estensore Claudia Bonomi)

Il giudice,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10.2.2012,

ritenuta preliminarmente sussistente la propria competenza a decidere sulla domanda di separazione proposta dalla ricorrente, in ragione a) della comune residenza in Italia dei coniugi (ex articolo 3 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003), nonché, b) (ex art. 19 reg. CE n. 2201/2003) dell’anteriorità della proposizione della presente domanda (introdotta con ricorso depositato in data 30.9.2010) rispetto alla domanda di divorzio registrata in Romania in data 25.10.2010 (come risulta dalla documentazione depositata all’udienza del 10.2.2012);

rilevato che la legge Rumena – legge nazionale comune dei coniugi – non prevede l’istituto della separazione, bensì quello del divorzio diretto;

ritenuto che tale circostanza non impedisca a questo Tribunale una pronuncia sulla domanda di separazione, essendo detto istituto non contemplato dalla legge Rumena;

ritenuto infatti, nel caso di specie, di dover far applicazione dell’art. 31 c. 2 l. 218/1995 il quale prevede che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana;

ritenuto invero che gli istituti della separazione e del divorzio non si connotino per fungibilità,

ritenuto infatti che con la pronuncia di separazione venga accertato uno stato patologico del rapporto coniugale, cui consegue una specifica regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, con la possibilità, tra l’altro, di pronunciare l’addebito della separazione stessa, nonché di determinare a favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri un contributo al mantenimento a carico dell’altro;

ritenuto peraltro che, proprio in ragione della natura di mero accertamento di uno stato patologico del vincolo coniugale, la pronuncia di separazione sia reversibile, potendo i coniugi addivenire ad una riconciliazione;

ritenuto invero che la pronuncia di scioglimento del vincolo sia ontologicamente differente, ponendo la stessa definitivamente fine al rapporto di coniugio;

ritenuto pertanto che, anche laddove – come nel caso di specie – la legge nazionale comune dei coniugi preveda l’istituto del divorzio diretto, la parte possa avere interesse ad ottenere una mera pronuncia di separazione, che non determina la cessazione del vincolo coniugale;

ritenuto pertanto che la mancata previsione da parte della legge nazionale comune dei coniugi dell’istituto della separazione integri i presupposti richiesti dall’art. 31 c. 2 l. 218/1995 per l’applicazione della legge italiana;

ritenuto che l’affermazione del suddetto principio si ponga in armonia con quanto previsto anche dall’art. 8 del Regolamento UE 1259/2010, che entrerà in vigore il 21.6.2012;

ritenuto, quanto all’intervento dei Servizi Sociali già disposto con i provvedimenti presidenziali, di dover invitare gli stessi a proseguire nell’attività di monitoraggio del nucleo familiare, e nella regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità già individuate nella relazione 5/10/2011;

PQM

letto ed applicato l’art. 19 reg. CE 2201/2003 accerta la propria competenza;

invita i Servizi Sociali competenti a proseguire il monitoraggio del nucleo familiare secondo le indicazioni tutte già impartite nei provvedimenti presidenziali;

invita i Servizi competenti a regolare il diritto di visita tra i minori ed il padre secondo le modalità già individuate nella relazione 5.10.2011;

sollecita i Servizi Sociali competenti ad inviare dettagliata relazione in ordine alla situazione del nucleo familiare, ai rapporti padre – figli ed all’esercizio del diritto di visita del padre entro la data del 1.6.2012.

ammette parte attrice alla prova per testi e per interrogatorio formale sui capitoli 1, 2, 3, della memoria 26.4.2011;

rigetta le ulteriori istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto irrilevanti ai fini del decidere (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 15) ovvero documentali (8);

ordina a parte resistente la produzione in giudizio – entro la data della prossima udienza – delle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio;

rinvia per l’escussione di 1 teste e per l’interrogatorio formale del resistente all’udienza del 6.6.2012 ore 13.00.

Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali competenti.

Varese, 2.3.2012

il giudice

Claudia Bonomi

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