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Il Decreto Legge 4 ottobre 2012, anche noto come Decreto Sviluppo 2.0, ha introdotto significative innovazioni anche in materia di “giustizia digitale”.

In particolare, alcune disposizioni concernono le comunicazioni e notificazioni della cancelleria, in particolare l’art. 16 comma 3 del D.L. in commento ha introdotto un comma quarto all’art. 45 delle disp. Att. C.p.c, prevedendo che il biglietto di cancelleria, laddove trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (modalità che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe completamente sostituire la forma “cartacea”) sia costituito dal messaggio di posta elettronica certificata , formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare contenente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il successivo comma 4, inoltre, espressamente precisa che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La normativa cui si fa riferimento è quella contenuta nel Decreto del Ministero della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato in G.U. il 18 aprile 2011, con cui si è provveduto ad emanare le nuove regole tecniche del processo telematico, sostitutive delle precedenti emanate con D.M. 17 luglio 2008.

Più precisamente – in materia di comunicazioni e notificazioni telematiche – occorre richiamare l’art. 16 del D.M. citato, in base al quale la comunicazione telematica effettuata dall’ufficio giudiziario nei confronti di un soggetto abilitato esterno (nozione che, a norma dell’art. 2 comma 1°, lett. m, ricomprende espressamente gli avvocati) o di un utente privato avviene mediante invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata del destinatario, indicata nel registro generale degli indirizzi elettronici, costituito a norma dell’art. 7 del Decreto (regole specifiche sono previste per gli utenti privati, siano essi persone fisiche ovvero persone giuridiche), nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Provvedimento del Ministero della Giustizia 18 luglio 2011, recante le Specifiche Tecniche previste dall’art. 34 del Decreto. In particolare, si prevede espressamente che la cancelleria ovvero la segreteria dell’ufficio giudiziario devono provvedere ad effettuare copie in formato PDF di eventuali documenti da trasmettere e che il Gestore dei servizi telematici è tenuto a recuperare le ricevute della posta elettronica certificata e gli avvisi di mancata consegna ed a conservarli nel fascicolo informatico.

Ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto, la comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli artt. 45 e 48 del C.A.D.

Per quanto, invece, concerne l’ipotesi di generazione di un avviso di mancata consegna per causa non imputabile al destinatario, il comma 8 del D.L. 4 ottobre 2012, dispone l’applicazione automatica della regola contenuta nell’art. 136 terzo comma c.p.c., con la conseguenza che il biglietto dovrà essere trasmesso a mezzo telefax o rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica.

Il D.L., inoltre, precisa che l’obbligo di effettuare tutte le notificazioni e comunicazioni a cura della cancelleria acquisterà efficacia:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

Resta, tuttavia, da chiarire se ed in quale misura l’obbligo di effettuare comunicazioni e notificazioni telematicamente verrà limitato ai difensori costituiti ovvero se esso verrà esteso anche alle persone fisiche o giuridiche diverse dai difensori. In altre parole, occorre comprendere se, attraverso il D.L. 4 ottobre 2012 e la successiva legge di conversione, si finirà per dare concreta attuazione all’art. 149-bis c.p.c., (notificazioni dell’ufficiale giudiziario a mezzo posta elettronica certificata), dando così un impulso netto e definitivo verso la definitiva affermazione del processo telematico nel nostro ordinamento.

* * * 

SEZIONE VI

GIUSTIZIA DIGITALE

Art. 16

Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

1. All’articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.

2. All’articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

3. All’articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;

b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;

c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».

4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettua

te esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello.

10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:

a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;

b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

11. I commi da 1 a 4 dell’articolo 51 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.

L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.

14. All’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L’importo del diritto di copia,aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.».

15. Per l’adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l’anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2013.

16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono

conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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