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Corte di Giustizia Europea: si all’adozione di figli da genitori omosessuali

Azione contrattuale e ingiustificato arricchimento

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Giunge a maturazione dopo lunghi dibattiti dottrinali ed etici, il percorso verso l’ammissibilità dell’adozione da parte di genitori omosessuali.

La sentenza, della cui portata innovativa non può certo dubitarsi, indebolisce l’indirizzo che per anni ha orientato i Legislatori di mezza Europa, fermi nel riconoscere nella eterogenitorialità un principio ed un esigenza inderogabile, in materia di adozione.

L’indirizzo tradizionale si è dovuto scontrare sempre più spesso con le crescenti rivendicazioni del mondo omosessuale, che chiede di vedere attuato uno dei principi cardine di tutte le democrazie occidentali…l’uguaglianza.

Principio di uguaglianza formale e sostanziale che si traduce nel riconoscimento degli stessi diritti e degli stessi doveri.

Risponde infatti ad una esigenza di ragionevolezza interna del sistema il prevedere che situazioni di diritto identiche trovino nella legge la medesima disciplina.

Se dunque la possibilità di adottare un bambino, in presenza di determinati requisiti, è consentito ad una coppia formata da un uomo e una donna, per il principio di uguaglianza poc’anzi ricordato, oltre che per un principio basilare di civiltà, la stessa possibilità non può essere negata ad una coppia omosessuale, posto altresì che con riferimento al nostro sistema, la Costituzione riconosce a tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri a prescindere dall’orientamento sessuale.

Nel caso sottoposto alla Grande Chambre della Corte europea (qui il testo integrale) una coppia di donne austriache ha sollevato la questione della «adozione omosessuale», denunciando l’impossibilità di una donna di adottare il figlio della sua compagna avuto da una precedente relazione eterosessuale.

La coppia dopo essersi vista negare, in tutti i gradi di giudizio, la possibilità per una delle due di adottare il figlio dell’altra, ha deciso, infatti, di ricorrere alla Corte europea denunciando la violazione del rispetto della privacy (art. 8 CEDU) oltre che una discriminazione fondata sul diverso orientamento sessuale (art. 14 CEDU).

Si tratta di una sentenza definitiva, perché pronunciata dalla  massima autorità giudiziaria in materia di diritti umani europei, nei cui confronti non è ammessa possibilità di appello. Peraltro, le sentenze della Grande Camera fissano la giurisprudenza della Corte e non sono vincolanti solo per lo Stato ricorrente, bensì per tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa.

Il caso su cui la Corte ha statuito prende dunque il via dal desiderio di due donne austriache, che vivono da anni una relazione stabile, di diventare legalmente una «famiglia» riconosciuta come tale dalla società e dal diritto, mediante l’adozione da parte di una di esse del figlio della compagna. Tuttavia lo stato austriaco ha negato tale possibilità alle due donne.

Il diniego discende da un paradosso insito nel diritto nazionale, in base al quale l’adozione da parte di un uomo o di una donna interrompe il legame tra il bambino e il suo padre o madre biologico, con la conseguenza che la concessione dell’adozione alla partner avrebbe fatto perdere i diritti alla madre naturale, sua compagna.

Una tale adozione per così dire «sostitutiva» è talvolta resa possibile nell’ambito delle coppie eterosessuali consentendosi, a certe condizioni, che un uomo che vive in modo stabile con la madre del bambino possa sostituirsi al padre biologico e adottare il bambino. A tal fine è necessario il consenso del genitore che perderà il suo legame di affiliazione ovvero la decisione di un Tribunale basata sulla constatazione degli interessi del bambino e dell’indegnità del genitore biologico di conservare i suoi diritti.

Nel caso di specie, dopo il rifiuto del padre di vedere annullati i suoi diritti, le donne si sono rivolte alla giustizia austriaca chiedendo di consentire l’adozione, sostituendo il padre del bambino con la donna adottante.

Le autorità austriache non hanno autorizzato l’adozione, sostenendo non solo la mancanza dei requisiti per privare il padre dei suoi diritti, ma altresì sottolineando come una tale situazione avrebbe certamente leso l’interesse del minore a mantenere il legame di filiazione con la madre naturale.

La Grande Camera, investita di una questione di tal portata, accogliendo il ricorso della coppia omosessuale, ha constatato che la differenza di trattamento tra i ricorrenti e una coppia eterosessuale non era giustificata dalla necessità di proteggere la famiglia, nel senso tradizionale del termine, o gli interessi del minore.

La distinzione di trattamento era dunque discriminatoria, con conseguente violazione dell’art. 14 della CEDU, in combinato disposto dell’art. 8.

Benchè si tratti di una decisione rivoluzionaria, una pietra miliare nella storia del diritto Europeo, la Corte ha però sottolineato che gli Stati non sono tenuti a riconoscere il diritto all’adozione dei figli dei partner alle coppie non sposate.

Sulla stessa scia della Grande Camera, anche la Corte costituzionale tedesca di Karlsruhe, nello stesso giorno, ha stabilito che qualsiasi restrizione alla possibilità per un partner di adottare i figli dell’altro è incostituzionale, superandosi così la limitazione di questo diritto di «adozione successiva» per le sole persone unite in matrimonio.

Si tratta dunque di un notevole passo avanti in direzione dei diritti delle coppie omosessuali. Nonostante, infatti, le coppie gay siano riconosciute, in varie forme, quasi in tutta Europa, l’adozione resta una questione irrisolta in molti Paesi.

Una sentenza a favore delle adozioni da parte della Grande Camera della Corte europea per i diritti dell’uomo potrebbe fare da spinta per il riconoscimento di questo diritto in sempre più Paesi, sul presupposto che l’orientamento sessuale non fa di una persona un genitore affidabile o meno, concernendo esclusivamente la manifestazione della personalità di un individuo, per cui il rifiuto della sua richiesta di adozione sulla base del «diverso» orientamento sessuale vale a concretizzare una discriminazione non giustificabile.

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