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La Corte di Cassazione, con la sentenza 25 settembre 2012, n. 16265, ha ritenuto responsabile il genitore del minore, ai sensi dell’art. 2048 c.c., che impossessatosi del motorino senza consenso degli stessi, provoca lesioni da incidente stradale (nella specie aveva provocato l’investimento di un pedone)

A tal riguardo, si reputa utile richiamare il disposto dell’art. 2048 c.c., secondo cui, Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

Come ha chiarito, in passato, il Supremo Collegio, la responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei figli minori ai sensi dell’art. 2048 c.c. può concorrere con quella degli stessi minori fondata sull’art. 2043 c.c. se capaci di intendere e di volere (Cass. civ. Sez. III, 13/09/1996, n. 8263)

In ogni caso, l’art. 2048 ult. comma stabilisce che Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

La questione di diritto affrontata dalla S.C. concerne la configurabilità della prova liberatoria nella circostanza della sottrazione furtiva del motorino da parte del minore e contro il consenso del genitore. A tal proposito, la Corte non fa altro che avallare la posizione adottata dal giudice di prime cure, secondo cui l’apprensione in sé del motorino non esonera della responsabilità neppure il proprietario.

La seconda questione, di natura meramente processuale, che pone in rilievo la pronuncia in commento è quella relativa all’ammissibilità della impugnazione proposta dal genitore, esercente la patria potestà, laddove il figlio abbia ormai raggiunto la maggiore età. La Corte d’Appello al riguardo, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per carenza di legittimazione attiva dell’appellante. Il genitore del danneggiante, con il primo motivo di ricorso, ha invece dedotto che essendo stato condannato in proprio ai sensi dell’art. 2048 c.c. fosse legittimato a proporre impugnazione anche per il figlio.

Il Supremo Collegio, accogliendo parzialmente il primo motivo, ha ritenuto che, nella veste di parte lesa in appello, il figlio, ormai maggiorenne, dovesse costituirsi in proprio e che, invece, il padre, costituendosi in giudizio potesse tutelare solo la sua posizione in relazione alla statuizione di condanna che lo colpiva direttamente.

I giudici di Piazza Cavour hanno, comunque, dichiarato la nullità dell’appello in quanto proposto nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva. Il danneggiato, infatti, minorenne al momento della verificazione del danno era, invece, divenuto maggiorenne al tempo della proposizione dell’appello.

Perciò, secondo gli Ermellini, l’appello andava proposto nei confronti del danneggiato, ormai maggiorenne, e non nei confronti dei genitori dello stesso, ormai privi di legittimazione processuale, atteso che dai documenti di causa era possibile, con l’ordinaria diligenza, venire a conoscenza del raggiungimento della maggiore età da parte del danneggiato.

* * *

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 28 giugno – 25 settembre 2012, n. 16265

(Presidente Trifone – Relatore Petti)

Svolgimento del processo

1. Il (OMISSIS) in località XXXXXXXX il minore M.P., mentre si trovava nel corso principale del paese, ai margini del marciapiede, veniva investito dal motociclo condotto dal tredicenne P.S. e riportava lesioni. Con citazione del 9 settembre 1989 i genitori di P., M.F. e R.M., convenivano dinanzi al Tribunale di Marsala P.G. quale genitore esercente la patria potestà sul giovane S. e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni. Si costituiva il convenuto e sosteneva che S. si era impadronito del motociclo sottraendolo al fratello e senza il consenso paterno; deduceva anche la mancanza di prove in ordine ai danni. La causa era istruita con prove documentali ed espletamento di CTU medico legale.

2. Il Tribunale di Marsala, con sentenza del 21 luglio 2000 accertava la responsabilità esclusiva del motociclista e condannava il genitore P.G. a risarcire i danni, liquidati in lire 27.430.000, oltre interessi e rivalutazione, condannava il convenuto al pagamento delle spese processuali e della consulenza.

3. Con atto notificato il 3 gennaio 2001 P.G. ha proposto appello nei confronti dei genitori del minore M.P., insistendo nel rigetto della domanda o in subordine nel riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato e per la riduzione del danno liquidato; hanno resistito le controparti chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 9 luglio 2004 la Corte ha ammesso ed acquisito nuova CTU.

4. Con sentenza del 4 dicembre 2008 la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello del P. compensando le spese del grado tra le parti e ponendo le spese della nuova CTU in parti eguali a carico delle parti in lite.

5. Contro la decisione ricorrono P.G. e P.S., nato il (OMISSIS) ed ormai maggiorenne, deducendo diciotto motivi di ricorso; resistono le controparti, i coniugi M. e M.P., nato il (OMISSIS) , ed ormai maggiorenne deducendo la inammissibilità e la infondatezza del ricorso.
Memorie sono prodotte per entrambe le parti.

Motivi della decisione

6. Il ricorso, ratione temporis, è soggetto al regime dei quesiti, e per quanto accuratamente sviluppato, non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre dapprima una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in punto di diritto.

6.1. SINTESI DEI MOTIVI.

Nel PRIMO MOTIVO si deduce nullità della sentenza o del procedimento, come error in procedendo e in iudicando, in relazione agli artt. 100, 102, 112, 331 e 339 c.p.c. nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che l’appello era stato proposto da P.G., carente della legittimazione attiva. Si deduce, nel corpo del motivo, che il P. era stato condannato in proprio ai sensi dello art. 2048 c.c. quale genitore di un minore responsabile dello incidente. Quesito in termini a ff.17.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce ancora la nullità della sentenza o del procedimento, come error in procedendo e in iudicando, in relazione agli artt. 112, 161, 329 c.p.c. nella parte in cui la Corte si è pronunciata su un asserito vizio della sentenza – ultrapetizione in

relazione alla domanda di cui allo art. 2048 c.c. – che non aveva costituito oggetto di gravame delle parti. Quesito in termini a pag 18.

Nel TERZO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione, omessa, insufficiente e contraddittoria su fatto controverso e decisivo, sostenendosi che la sentenza di appello si fonda sull’erroneo presupposto che il P. aveva proposto la impugnazione nella qualità di genitore e non in proprio, come invece si deduce dalla condanna in primo grado.

Nel QUARTO MOTIVO si deduce la nullità della sentenza per violazione dello art. 331 c.p.c. deducendosi che il giudizio di appello avrebbe dovuto svolgersi nel contraddittorio di P.S., nelle more divenuto maggiorenne. Quesito in termini a ff.21.

Nel QUINTO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione su punto controverso e decisivo, sul rilievo che i giudici accertano la data di nascita di Paolo al 1 giugno 1976, mentre nella citazione essa risulta indicata nel 1 giugno 1986.

Nel SESTO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione alle condizioni di capacità di M.P., capace di agire e di stare in giudizio in appello, ovvero incapace legale e come tale legittimato a stare in giudizio in persona del suo legale rappresentante.

Nel SETTIMO MOTIVO si deduce error in procedendo e in iudicando, in relazione agli artt. 100, 102, 112, 331 e 339 c.p.c. nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto inammissibile l’appello proposto contro i genitori di P., M.F. e R.M. La tesi, svolta nel quesito a ff 32 e 33, è che l’appello era invece ammissibile in quanto i genitori sono soggetti beneficiari in proprio della condanna del convenuto al risarcimento dei danni.

Nell’OTTAVO MOTIVO si deduce error in procedendo e in iudicando in relazione agli artt. 112, 161, 329 c.p.c. nella parte in cui la Corte di appello ha interpretato la domanda di primo grado in senso differente da quella attribuitole dal tribunale, e cioè della inesistenza di una domanda in favore dei genitori M. Quesito in termini a ff 34.

Nel NONO MOTIVO di deduce error in procedendo in relazione alla violazione dello art. 331, assumendosi che nel giudizio di appello il contraddittorio andava integrato nei confronti di M.P., nelle more divenuto maggiorenne. Quesito in termini a ff 35.

Nel DECIMO MOTIVO si deduce ancora error in procedendo e in iudicando in relazione agli artt. 101, 183, 350 c.p.c. anche in relazione agli artt. 2, 24, 111 Costit. in relazione al c.d. principio della terza via, puntualizzato nel quesito a ff. 37, nel senso che il giudice nel rilevare di ufficio la inammissibilità dello appello, avrebbe dovuto consentire alle parti di concludere su tale punto.

Nell’UNDICESIMO MOTIVO si deduce error in procedendo e in iudicando in relazione allo art. 164 c.p.c. nel testo ante riforma del 1990, nella parte in cui la Corte di appello ha rilevato di ufficio una asserita nullità della citazione di appello, nonostante la costituzione in giudizio degli appellati. Quesito in termini a ff. 39.

Nel DODICESIMO MOTIVO si deduce error in procedendo e in iudicando, sempre in relazione dell’art. 164 c.p.c. ante riforma, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto causa di nullità della citazione in appello la errata indicazione dei genitori quali rappresentanti legali, anche se tale indicazione non aveva causato incertezza nella individuazione della parte. Quesito in termini a ff. 40.

Nel TREDICESIMO MOTIVO si deduce error in procedendo e in iudicando in relazione agli artt. 182 e 350 c.p.c. nella parte in cui prevedono che laddove il giudice rilevi un vizio di rappresentanza o nella costituzione dell’appellante o dello appellato, debba assegnare un termine per la integrazione della costituzione. QUESITO in termini a ff 41.

Nel QUATTORDICESIMO MOTIVO si deduce error in procedendo e in iudicando in relazione agli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui prevedono la irrilevanza delle modifiche inerenti la rappresentanza, intervenuti nel corso del giudizio, se non dichiarati dal procuratore costituito. QUESITO a ff 44.

Nel QUINDICESIMO MOTIVO si deduce error in procedendo e in iudicando il relazione allo art. 164 c.p.c. nel testo ante riforma, nella parte in cui la Corte di appello non ha disposto la rinnovazione della citazione in appello, pure in presenza di un errore scusabile, in quanto provocato dalla errata indicazione della data di nascita di M.P. nello atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Quesito a ff.46.

Nel SEDICESIMO MOTIVO si deduce in vizio della motivazione su punto decisivo nella parte in cui la Corte non ha precisato se l’errore del P. fosse da considerare incolpevole.

SI AGGIUNGONO COME CONSEGUENZE DELLO ACCOGLIMENTO DEI PRECEDENTI MOTIVI, LA RICHIESTA DI CASSAZIONE CON RINVIO E CON ULTERIORI STATUIZIONI DI MERITO, E LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE, SOSTENENDOSI CHE LO APPELLANTE P. ERA COMUNQUE PARTE VITTORIOSA.

6.2. A tali motivi hanno replicato i M., genitori di P. e lo stesso P., costituitosi con unico atto di controricorso, e successiva memoria.

7.CONFUTAZIONE IN DIRITTO.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo lo accoglimento del ricorso per quanto di ragione in ordine al primo ed al secondo motivo sull’esatto rilievo che il P. nel processo di appello era intervenuto sia nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore Sergio ormai maggiorenne, sia in relazione alla condanna in proprio per la responsabilità ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, come emerge dalla statuizione della sentenza di primo grado. Essendo denunciato un error in procedendo è doveroso lo accesso agli atti e dall’esame del dispositivo emerge che P.G., genitore del minore S., è condannato a pagare agli attori, a titolo di risarcimento danni, la somma di etc. Nella parte motiva della sentenza, a ff 7, il tribunale considera la irrilevanza della ammissione resa dal minore S. circa la sottrazione del motorino senza chiedere il consenso al genitore, rilevando invece la mancanza della prova liberatoria da parte del genitore, ribadendosi che la apprensione furtiva del veicolo non esonera di per sé dalla propria responsabilità nemmeno il proprietario.

Su tale statuizione, la Corte di appello, dopo aver riprodotto in esteso le conclusioni di P.G. in proprio, in ordine alle statuizioni di condanna, entrando nel merito del gravame, ravvisa, a ff 6 la carenza della legittimazione attiva del P., in quanto costui era stato convenuto nella qualità di genitore del minore, maggiorenne al tempo della proposizione dello appello e si era costituito in tale veste, per resistere in primo grado.

La Corte di appello doveva invece considerare che, nella veste di parte lesa in appello, S.P. doveva costituirsi in proprio, e che il padre G., costituendosi in proprio non rappresentava il minore ma tutelava la sua posizione in relazione alla statuizione di condanna del tribunale, che lo colpiva direttamente. PER QUESTA PARTE il primo motivo del ricorso appare fondato, ma non risulta esaustivo rispetto alla posizione assunta dal P.G. nei confronti dei genitori di M.P., pur sapendo che costui al tempo della proposizione dello appello era divenuto maggiorenne, come era possibile constatare dagli atti di causa. Il P. ha infatti proposto l’appello, nello interesse proprio e non del figlio S. ma nei confronti di un soggetto passivo erroneamente identificato, i genitori di M.P. e non nei confronti del medesimo ormai maggiorenne. Per questa seconda parte l’atto di appello è nullo per la errata identificazione del soggetto passivo della vocativo in ius ai sensi dello art. 164 primo comma c.p.c. nel testo previgente alla novellazione del 1990, posto che la citazione è del 9 settembre 1989. Peraltro gli appellati si sono a loro volta costituiti, in giudizio pur essendo ormai privi del potere di rappresentanza del figlio P.

Ritiene la Corte che possa essere corretta la motivazione data dalla Corte di appello alla luce dei principi indicati dalle SU 28 luglio 1995, che ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo, per i giudizi introdotti anteriormente al 30 aprile 1995, che il processo non potesse essere proseguito nei confronti di una delle parti, divenuta maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado, senza che tale evento fosse stato dichiarato o notificato dal procuratore costituito, essendo stato lo atto di appello notificato ai suoi genitori nella qualità di esercenti la potestà. La correzione è nel senso che la inammissibilità dell’appello deriva dalla seconda causa di invalidità della vocativo in ius nei confronti di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, essendo l’evento della maggiore età conoscibile secondo i criteri di normale diligenza. In conclusione e con riferimento al primo ed al secondo motivo del ricorso proposto congiuntamente dal P.G. e P.S., nato il (OMISSIS), si osserva che gli stessi risultano infondati proprio in relazione alla discrasia tra il primo quesito proposto nel primo motivo dal P.G., che nella statuizione del primo grado era stato condannato in relazione allo illecito posto in essere dal minore che rappresentava e per non aver dato prova della esimente della responsabilità ai sensi dell’art. 2048, e dunque avrebbe dovuto avere come contraddittore il proprio figlio ormai maggiorenne, una volta dedotto il concorso di colpa nel fatto dannoso; discrasia ancora maggiore nel secondo quesito del secondo motivo, posto che nessuna ultrapetizione ha compiuto la Corte di appello nel verificare di ufficio la regolarità della costituzione delle parti.

IN CONCLUSIONE RESTA FERMA la statuizione della inammissibilità dello appello del P., integrandosi e correggendosi le ragioni di tale pronuncia.

Restano pertanto assorbiti tutti gli altri motivi.

SUSSISTONO giusti motivi in relazione alla complessità delle questioni esaminate per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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