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Il Tribunale di Roma, III Sezione, con sentenza del 23/11/11 si occupa del delicato tema degli obblighi informativi che la banca deve fornire al cliente nell’ambito di un contratto di intermediazione mobiliare.

Il caso in questione riguarda un investitore, il quale conviene in giudizio la propria banca deducendo di non essere stato adeguatamente informato in ordine alla tipologia degli investimenti e ai rischi insiti nell’acquisto di alcune obbligazioni, oggetto di declassamento da parte delle principali agenzie di rating e, nel caso delle obbligazioni F., assolutamente prive di rating.

Il Tribunale ha accolto la domanda, precisando che la banca è tenuta “ad un duplice obbligo informativo, di natura attiva e passiva: sotto il primo profilo, essa ha il dovere di illustrare i rischi dell’operazione; sotto il secondo profilo, essa deve raccogliere dal cliente le informazioni utili a valutare l’adeguatezza dell’operazione richiesta da quel cliente. Inoltre, la banca ha un obbligo di astenersi dall’operazione, ove inadeguata per quel cliente”.

La banca, secondo i giudici, avrebbe dovuto provare (art. 23, VI comma, d.lgs. n. 58/1998) di aver fornito al cliente ogni informazione in suo possesso (o da procurarsi con l’ordinaria diligenza) circa il rischio sotteso alla data operazione finanziaria, accertandosi che esse fossero davvero comprese dal cliente e consigliare altresì di astenersi dall’operazione, ove inadeguata.

La convenuta ha provato a difendersi sostenendo che l’investitore era un soggetto esperto, ma tale circostanza, secondo il Tribunale, non esime la banca dall’adempimento degli obblighi informativi su di essa gravanti.

Utilizzando le parole del collegio “Qualsiasi propensione al rischio dell’investitore non esime infatti l’intermediario dal fornire un’informazione precisa sulle caratteristiche delle singole operazioni compiute, avendo ogni investitore diritto ad un’informazione puntuale e specifica e riferita a quel singolo tipo di investimento del quale si propone la sottoscrizione”.

Ciò che può mutare è dunque soltanto il quomodo dell’assolvimento dei suddetti obblighi informativi: le modalità di acquisizione dal cliente delle informazioni relative alla sua situazione finanziaria od ai suoi obiettivi di investimento nonché le modalità di esplicitazione delle informazioni sull’esistenza di interessi in conflitto, sulle caratteristiche e sull’adeguatezza della specifica operazione richiesta ben possono infatti variare a seconda che l’intermediario abbia a che fare con un investitore occasionale ovvero con un risparmiatore aduso all’impiego del denaro in valori mobiliari oppure ancora con un esperto speculatore”.


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