Dark Light

Recentemente, l’art. 30 del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012 (c.d. “decreto crescita bis”, convertito, con modificazioni, nella l. n. 221 del 17 dicembre 2012) ha introdotto, tra l’altro, gli articoli 50-quinquies e 100-ter nel Tuf – rispettivamente rubricati alla “Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative” e alle “Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali” – e delegato la Consob ad adottare le relative disposizioni di attuazione.

La novella legislativa si prefigge lo scopo di disciplinare il noto fenomeno conosciuto anche come “equity crowdfunding”, istituto che consente alle imprese (normalmente neo-costituite) di raccogliere capitali di rischio (“funding”) per il tramite della rete internet, svolgendo quindi un appello al pubblico risparmio rivolto a un elevato numero di destinatari (“crowd”), che nella prassi effettuano investimenti anche di modesta entità.

Tale modalità di raccolta fondi era originariamente utilizzata per sostenere iniziative senza scopo di lucro (c.d. donation) per poi andare incontro ad un deciso cambio di rotta, essendo stata anche applicata per la realizzazione di iniziative imprenditoriali con il riconoscimento di un piccolo premio per i sostenitori (c.d. “reward based”), sino ad arrivare allo svolgimento di vere e proprie offerte di capitali di rischio (c.d. “equity crowdfunding”) finalizzate alla sottoscrizione di strumenti partecipativi.

Proprio quest’ultima modalità è quella che è stata presa in considerazione dal d.l. n. 179/2012.

Si precisa che al momento la Consob ha emanato solo una bozza di regolamento, il quale è ancora in fase di consultazione, essendo quindi possibili delle modifiche prima dell’approvazione finale.

Ciò premesso, e rimandando ad un successivo contributo l’analisi dettagliata della disciplina Consob, quali sono i tratti distintivi del nuovo istituto?

Per quanto concerne l’ambito di applicazione dei nuovi artt. 50-quinquies e 100-ter del Tuf, si deve innanzitutto rilevare come il legislatore abbia previsto che possano essere svolte on-line sole le offerte di strumenti partecipativi al capitale di rischio (ivi incluse le quote di s.r.l.) emesse da start-up innovative (a contenuto tecnologico, ovvero in uno dei settori individuati dalla legge sulle imprese sociali).

Tale premessa comporta la necessità di enucleare meccanismi di tutela dell’investitore non professionale, al quale devono essere forniti tutti gli strumenti per poter assumere una decisione consapevole in relazione alle caratteristiche di rischiosità dell’investimento, posto che si consente l’utilizzo di questo meccanismo di raccolta con riferimento a strumenti finanziari fisiologicamente rischiosi.

Dal punto di vista soggettivo, invece, il decreto riserva lo svolgimento dell’attività di gestione di portali on-line per la raccolta di capitali a due figure:

  • banche e imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento (cfr. art. 50-quinquies, comma 2 del Tuf);
  • soggetti iscritti in un registro tenuto dalla Consob.

A tali ultimi soggetti non si applica la disciplina relativa allo svolgimento dei servizi di investimento (regole di comportamento, artt. da 21 a 25-bis del Tuf e prestazione a distanza, art. 32 del Tuf), in quanto, ai sensi dell’art. 50-quinquies, comma 5, lett. d) del Tuf, le regole di condotta che essi dovranno applicare nelle relazioni con gli investitori saranno definite dalla Consob.

D’altra parte, l’esenzione di cui sopra è controbilanciata sia dall’impossibilità, per i gestori iscritti nel registro tenuto dalla Consob, di detenere fondi di pertinenza di terzi, sia dal fatto che gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari dovranno essere necessariamente trasmessi a banche e imprese di investimento.

In altre parole, per i soggetti iscritti nel registro Consob le tutele per gli investitori verranno applicate non a monte, bensì a valle, dovendo gli ordini di sottoscrizione passare necessariamente per le banche e le imprese di investimento, le quali sono soggette alla disciplina prevista dal Tuf e dal Regolamento Intermediari per la prestazione dei servizi di investimento.

In base al nuovo art. 50-quinquies del Tuf la Consob:

a) stabilisce i requisiti di onorabilità per i soggetti che detengono il controllo di un gestore di portale e per i soggetti che ivi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (comma 3, lett. d);

b) stabilisce i requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore di portale

c) determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi (comma 5):

1. alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;

2. alle eventuali ulteriori condizioni per l’iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti al registro;

3. alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;

4. alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.

Ai sensi poi del nuovo art. 100-ter la Consob definisce la disciplina applicabile alle offerte condotte tramite portali, al fine di:

a) assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuati di una quota di strumenti finanziari offerti, quando l’offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali;

b) tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Related Posts
AVVOCATO,

CERCHI SENTENZE SU CASI ANALOGHI AL TUO?

CASSAZIONE.NET 4.0 L'EVOLUZIONE DELLO STUDIO LEGALE
PROVA GRATIS
close-link
Avvocato, vuole gestire tutta la sua professione con un'App?....
PROVA  ORA GRATIS
close-image