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Pubblichiamo qui di seguito la tabella aggiornata relativa ai contributi unificati per tutti i tipi di procedimento, con la specificazione dei casi di esenzione, diminuzione ed aumento:

Processo Civile

1) Procedimenti ordinari per i quali il contributo è determinato sulla base del valore della contesa (art. 13 DPR 115/2002 aggiornato con le leggi di stabilità 2012 e 2013)

Valore della Causa

Contributo

Valore fino a € 1.100,00

€ 37,00

Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00

€ 85,00

Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00

€ 206,00

Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00

€ 450,00

Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00

€ 660,00

Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00

€ 1.056,00

Valore superiore a € 520.000,00

€ 1.466,00

NOTE.
1) Per questi procedimenti la parte che prima si costituisce, deve pagare una imposta di bollo di € 8,00 da apporre sulla nota di iscrizione (dal 31/10/12 compilabile solo in via telematica). Fanno eccezione i processi previsti dall’articolo unico della L.31958 e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo (cfr art. 30 Dpr 1152 come modificato dal comma 323 della legge 3114).
2) Ai sensi dell’art. 13 comma III bis del TU 115/02 il contributo unificato è aumentato della metà se il difensore omette di indicare nell’atto la propria PEC e il proprio numero di fax ai sensi dell’art. 126 comma I cpc, ovvero qualora è omessa l’indicazione del c.f. dell’istante.
3) Con il pagamento del Contributo Unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull’atto di precetto, sull’atto di pignoramento, sull’atto di costituzione di parte civile, sulla relazione del CTU e del CTP, sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento, sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato, sulle varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione, perenzione, ecc.. (Circ. Dip. Aff. Giust. 13.5.02).
4) Il contributo deve essere integrato nell’ipotesi di modifica della domanda, di domanda riconvenzionale, di chiamata in causa o di intervento autonomo, indipendentemente dal fatto che a seguito della modifica consegua o meno un aumento di valore del procedimento. In tali ipotesi il relativo versamento deve avvenire per la prima udienza utile con onere a carico della parte che ha modificato la domanda iniziale (Cfr. Circ. u.c.).

5) Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. (Art. 14 comma 2 T.U. 1152002).

6) In caso di omissione nella indicazione del valore, il contributo da versare è pari a quello previsto per lo scaglione massimo (Superiore ad € 520.000,00) di € 1.466,00 (Art.13 comma VI T.U. 1152002).

2) Procedimenti ordinari per i quali il contributo è determinato in misura fissa

Procedimenti Esecutivi

Contributo

Procedimenti di esecuzione immobiliare

€ 242,00

Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi

€ 146,00

Procedimenti esecutivi ad eccezione di quelli mobiliari di importo inferiore a EUR 2.500,00

€ 121,00

Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad EUR 2.500,00

€ 37,00

Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio e per obblighi di fare

€ 121,00

Procedimenti Fallimentari

Contributo

Insinuazione tardiva al passivo: in base al valore del credito per cui si procede

esente

Insinuazione tempestiva al passivo

esente

Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare

€ 70,00

Procedure fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)

€ 740,00

Procedimenti in materia di Separazione e riguardanti la prole

Contributo

Procedimenti di cui al Libro IV, Titolo II Capo I del codice di procedura civile (separazioni giudiziali e modifiche) e processi contenziosi di cui all’art. 4 L. 898/70 (divorzi contenziosi)

€ 85,00

Procedimenti di cui all’art. 711 del codice di procedura civile (separazioni consensuali) e per i procedimenti di cui all’art. 4 comma 16 della L. 898/70 (divorzi congiunti)

€ 37,00

Procedimenti riguardanti la prole

esente

Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole

esente

Volontaria Giurisdizione

Contributo

Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell’interdizione e dell’inabilitazione

esente

Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta

esente

Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;

esente

Procedimenti di rettificazione di stato civile

esente

Procedimenti di volontaria giurisdizione

€ 85,00

3) Controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie

Lavoro e previdenza

Contributo

Controversie individuali di lavoro, nonché di previdenza ed assistenza obbligatorie, per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, INFERIORE ad € 31.884,48

esente anche nel contributo forfettizzato di € 8,00

– Controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, SUPERIORE ad € 31.884,48

€ 37,00

– Controversie individuali di lavoro privato e pubblico per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, SUPERIORE ad € 31.884,48

Contributo come da Tabella 1 ridotto al 50% (v. importi di seguito)

Valore della Causa

Contributo

Valore fino a € 1.100,00

€ 18,50

Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00

€ 42,50

Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00

€ 103,00

Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00

€ 225,00

Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00

€ 330,00

Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00

€ 528,00

Valore superiore a € 520.000,00

€ 733,00

4) Controversie di valore indeterminabile.

Valore della Causa

Contributo

Processi civili e amministrativi di valore indeterminabile

€ 450,00

Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace

€ 206,00

Processi tributari di valore indeterminabile

€ 120,00

5) Altri procedimenti

Altri procedimenti civili

Contributo

Procedimenti di cui al titolo II, capo V libro IV c.p.c: dei rapporti patrimoniali tra i coniugi

esente

Procedimenti di cui all’art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto)

esente

Procedimenti in materia tavolare

esente

6) Procedimenti esenti dal contributo unificato

Insinuazione tardiva al passivo: in base al valore del credito per cui si procede

Insinuazione tempestiva al passivo

Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell’interdizione e dell’inabilitazione

Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta

Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;

Procedimenti di cui al titolo II, capo V libro IV c.p.c: dei rapporti patrimoniali tra i coniugi

Procedimenti di cui all’art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto)

Procedimenti di rettificazione di stato civile

Procedimenti in materia tavolare

Procedimenti riguardanti la prole

Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole

Ricorsi amministrativi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005

7) Riduzioni ed aumenti
Il contributo unificato è ridotto del 50% per:

  • Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del c.p.c. (decreti ingiuntivi, convalida di sfratto e procedimenti cautelari o possessori, accertamento tecnico preventivo)

  • Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

  • Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

  • Procedimenti di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

  • Procedimenti di sfratto per morosità (il valore della causa si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida);

  • Procedimenti di finita locazione (il valore si determina in base all’ammontare del canone annuo);

  • Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (tranne quanto previsto dall’ art. 9 comma 1-bis del DPR 115/2012).

Il contributo unificato è aumentato del 50%:

  • Nei giudizi di impugnazione, ovvero l’appello ed il reclamo (art. 37, comma 6 lettera ‘b’ D.L. 98/2011).

  • Per i giudizi di impugnazione nei procedimenti amministrativi di cui al comma 6-bis dell’articolo 13 del T.U. sulle spese di giustizia (DPR 115/2002).

  • Se il difensore non indica l’indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax (art. 13, comma 3-bis e 6-bis lettera ‘e’ DPR 115/2002).

  • Se la parte non indica il codice fiscale nell’atto introduttivo (art. 13, comma 3-bis DPR 115/2002).

Il contributo unificato è raddoppiato:

  • Nei processi dinanzi alla Corte di Cassazione (art. 37, comma 6 lettera ‘b’ D.L. 98/2011).

  • Nei procedimenti dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa di cui al D.L. 168/2003 (art. 13, comma 1-ter DPR 115/2012 introdotto dal D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012).

Processo Amministrativo

N.B. Importi aggiornati alla Legge di Stabilità 2013

Tipo di atto

Contributo

Ricorsi amministrativi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato

€ 300,00

Ricorsi amministrativi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005

esente

Ricorsi amministrativi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato

€ 300,00

Ricorsi amministrativi in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti.
Scaglione 1) Cause di valore fino a € 200.000

€ 2.000,00

Ricorsi amministrativi in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti.
Scaglione 2) Cause di valore tra € 200.000 ed € 1.000.000

€ 4.000,00

Ricorsi amministrativi in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti.
Scaglione 3) Cause di valore superiore ad € 1.000.000

€ 6.000,00

Ricorsi avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato

€ 650,00

Ricorsi di cui al titolo V, libro IV del DLGS n. 104/2010 (riti abbreviati relativi a speciali controversie)

€ 1.800,00

Ricorsi previsti dagli artt. 116 e 117 del DLGS n.104/2010 (accesso agli atti e silenzio dell’amministrazione)

€ 300,00

Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

€ 650,00

Processo Tributario

Valore della Causa

Contributo

Valore fino a € 2.582,28

€ 30,00

Valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00

€ 60,00

Valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00

€ 120,00

Valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00

€ 250,00

Valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00

€ 500,00

Valore superiore a € 200.000,00

€ 1.500,00

NOTA: l’art. 261 del DPR 115/2002 stabilisce che per i ricorsi in cassazione in materia tributaria il contributo si applica ancora nella misura prevista per il processo civile.

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