Il decreto legge 1/2012 e le imprese agroalimentari

| 20 febbraio 2012 | Reply

Il Decreto Legge 1/2012 (cd. Decreto Legge sulle Liberalizzazioni) contiene una disposizione (l’art. 62) di profondo interesse per le imprese agroalimentari.

Il primo comma prevede espressamente il requisito della forma scritta per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, nonché l’obbligo di indicazione, a pena di nullità, della durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento, la cui violazione comporta le sanzioni amministrative di cui al comma 5 (da € 516 a € 20.000)

Detta disposizione, tuttavia, si applica unitamente ai rapporti tra imprese, restando, infatti espressamente esclusi i contratti conclusi con il consumatore finale.

Il secondo comma concerne alcune disposizioni protettive per le PMI agroalimentari quali, a titolo esemplificativo, il divieto di imporre condizioni ingiustificatamente gravose ovvero di subordinare la conclusione e/o l’esecuzione dei contratti alla esecuzione di prestazioni prive di connessione con l’oggetto del contratto, la cui violazione  è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 3.000.

Importante, inoltre, è la previsione del comma tre che prevede il termine legale di 30 giorni per il pagamento del corrispettivo (nel caso di merci deteriorabili di cui al successivo comma 4) e il termine di 60 (nel caso di merci non deteriorabili).

Detto termine decorre dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture.

Sempre il comma tre, prevede l’automatico decorso degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine legale.

In tal caso il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Si tratta, come è ovvio, di una disciplina del tutto analoga a quella (poco conosciuta) contenuta nel D.lgs 9 ottobre 2002 n. 231 che ha dato attuazione alla Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ove sono, per l’appunto, previsti interessi maggiorati nei rapporti tra imprese.

Inoltre, il comma 7 stabilisce che il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 euro a € 500.000.

Si precisa poi che l’entità effettiva della sanzione verrà determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

(558)

Be Sociable, Share!

Tags:

Category: Diritto d'Impresa e Startup

Roberto.Alma

About the Author ()

View Roberto Alma's full profile

Leave a Reply


tre × = 18

Stretch Mark Removal
Best Eye Cream For Dark Circles
Best Stretch Mark Cream
How To Get Rid Of Dark Circles Under Eyes
how to get rid of dandruff
Does Skin Id Work
Murad Reviews
Does Proactive Work How To Get Rid of Blackheads
How To Get Rid Of Stretch Marks
How to Get Rid of Acne Scars
how to get rid of flakes
how to ask a girl out