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Come tutti gli operatori del diritto sanno, prima di chiedersi se una causa sia fondata o meno nel merito, occorre in via preliminare verificare se essa è ancora azionabile o se risulta già prescritta.

Prendiamo il caso della responsabilità extracontrattuale: l’art. 2947 c.c. prescrive che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Tale norma va letta in combinato disposto con quella di cui all’art. 2935 c.c., il quale, invece, prevede che la prescrizione cominci a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Qual è allora il dies a quo della prescrizione?

Per rispondere al quesito prendiamo spunto da una recente sentenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 26188/11), avente ad oggetto la domanda di restituzione di somme pagate in eccesso a titolo di premi assicurativi, proposta da un consumatore contro la propria Compagnia assicurativa a seguito del noto provvedimento (n. 8546/00) emanato dall’AGCM, che ha inflitto sanzioni a numerose compagnie di assicurazioni per violazione delle norme a tutela della concorrenza, avendo esse partecipato ad un’intesa illecita, il cui scopo era quello di far lievitare i premi assicurativi a carico dei clienti.

La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda, ritenendo la fattispecie de qua inquadrabile sotto la lente della responsabilità extracontrattuale, la quale, implica un termine prescrizionale di cinque anni.

Per ciò che concerne il dies a quo, i giudici del gravame ritenevano che esso dovesse decorrere dal momento in cui erano stati effettuati i pagamenti.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire come tale impostazione sia errata, in quanto la ratio dell’istituto della prescrizione è quella di “punire” l’inerzia di chi, pur sapendo di aver subito un danno ingiusto, decide di non fare causa.

Ma nel caso in questione, l’assicurato, nel momento in cui pagava i premi assicurativi, non era certo a conoscenza dell’illiceità degli stessi, dato che non poteva immaginare che vi fosse un accordo tra le Compagnie per far lievitare artificialmente i premi, per cui non ha fondamento giuridico punire un’inerzia incolpevole.

Gli Ermellini hanno perciò ribadito il principio di diritto per cui “…il testo dell’art. 2947 c.c. deve essere letto ed interpretato congiuntamente al disposto dell’art. 2935 cod. civ., per cui la prescrizione comincia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere. Per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno è cioè indispensabile che il titolare sia adeguatamente informato non solo dell’esistenza del danno, ma anche della sua ingiustizia, non potendo altrimenti riscontrarsi nel suo comportamento l’inerzia che è alla base della prescrizione. L’art. 2947 c.c. deve essere quindi interpretato nel senso che la prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie l’illecito o da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui l’illecito ed il conseguente danno si manifestano all’esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili (Cass. 9 maggio 2000, n. 5913; Cass. 28 luglio 2000, n. 9927; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645)”.

Da ciò consegue che nel caso in questione la prescrizione cominciava a decorrere solo dal momento in cui l’AGCOM, con il suo provvedimento, certificava l’illiceità della condotta delle Compagnie.

Purtroppo i Giudici di legittimità non hanno potuto occuparsi del titolo della responsabilità, extracontrattuale o contrattuale, in quanto il ricorso era sul punto carente.

Sembra, infatti, evidente che ci troviamo di fronte ad un’ipotesi di responsabilità contrattuale e non di un illecito aquiliano, il che avrebbe comportato l’applicazione del termine prescrizionale ordinario pari a 10 anni.

Approfondimenti: Qual è il contenuto della lettera di interruzione della prescrizione?

L’immagine del post è stata realizzata da Wild0ne, rilasciata con licenza cc.

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