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Il divieto di comunicare con terze persone, estranee ai familiari conviventi vale anche per le comunicazioni tramite internet sul sito Facebook, ma l’uso di internet non è illecito quando assume una mera funzione conoscitiva.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con la sentenza n. 4064, depositata il 31 gennaio 2012.

Nella vicenda de qua, il Tribunale di Lecce in funzione ex art. 310 c.p.p. aveva disposto la sostituzione nei confronti di un imputato della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, a seguito dell’accertata violazione della divieto di comunicare con persone diverse da quelle con lui coabitanti o che lo assistevano.

Tale provvedimento era stato emesso perché il soggetto in questione era stato colto in collegamento telematico tramite un social network con il coimputato.

Pertanto, il difensore dell’imputato ha depositato ricorso in Cassazione, sostenendo che nel divieto di comunicazione non fosse automaticamente ricompreso quello della comunicazione a distanza.

La Corte, tuttavia, ha dichiarato totalmente inammissibile il ricorso, richiamando un precedente orientamento del 2010 (Cass. n. 37151/2010), nel quale si era, infatti, ritenuto che la generica prescrizione di non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi prevista dall’art. 276 c.p.p., comma 1, implicasse non solo il divieto di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche quello di entrare in contatto con altri soggetti, includendosi nell’ambito dei comportamenti vietati, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche le comunicazioni, sia vocali che scritte effettuate attraverso Internet.

La stessa Corte, in ogni caso, ha precisato che l’art. 276 c.p.p. non può comportare il divieto assoluto di utilizzare la rete, in quanto deve considerarsi lecito l’utilizzo con funzione conoscitiva o di ricerca.

In conclusione, la Sentenza qui commentata ribadisce che il divieto di comunicare con terzi ricomprende, altresì, le comunicazioni effettuate tramite Internet e, in particolare, tramite i social network.

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