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A partire dal 13 Settembre 2011 è divenuto operativo l’obbligo di trasmissione telematica dell’attestazione di malattia dei dipendenti del settore privato all’INPS in ottemperanza all’art. 25 della L. n. 183/2010.

La disposizione da ultimo richiamata ha, infatti, esteso anche al settore privato l’obbligo di compilazione elettronica e trasmissione telematica delle certificazioni di malattia già previsto, per il solo settore pubblico, dall’art. 55-septies del D.lgs n. 165 del 2011, introdotto dall’art. 69 comma 1 del D.lgs n. 150 del 2009.

La ratio degli interventi del legislatore è chiaramente quella di assicurare un chiaro monitoraggio delle assenze per malattia nel settore pubblico e privato e di realizzare un efficace sistema di controllo delle stesse attraverso l’ausilio delle tecnologie informatiche.

Come chiarito anche dalla circolare n. 4/2011 del Ministero del Lavoro, il nuovo regime esime i lavoratori dall’onere di inviare tramite Raccomandata A/R le attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro e all’INPS entro i successivi due giorni lavorativi.

Alla luce della nuova normativa, infatti, il sanitario che accerta la temporanea inabilità al lavoro di un dipendente pubblico o privato compila la certificazione in un sistema informatico, in ottemperanza alle prescrizioni del D.M. 26-02-2010, e invia la suddetta attestazione al Sistema di Accoglienza Centrale (di seguito, per brevità, “SAC”), la cui disciplina è contenuta nel D.M 26-02.2010, emanato secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 3 del DPCM 26 marzo 2008, (che ha stabilito le regole tecniche per la trasmissione telematica dei certificati medici per il settore privato) che, previa verifica della regolarità formale della medesima, rende immediatamente disponibile la stessa al datore di lavoro e all’INPS.

Per poter utilizzare il servizio di trasmissione telematica dei certificati di malattia, il sanitario deve essere abilitato. In altre parole, deve essere in possesso delle credenziali di accesso al sistema che si compongono di un codice identificativo (Codice Fiscale) e di un codice numerico (PIN).

Il suddetto PIN viene generato direttamente dal SAC, previa autenticazione del sanitario con il Codice Fiscale e la password a lui consegnata in busta chiusa dall’amministrazione territoriale di competenza (ASL).

Ciò premesso, resta da chiedersi con quali strumenti effettivamente avvenga la procedura di invio del certificato di malattia.

Allo stato attuale, possono essere utilizzati:

i) software commerciali purché idonei a dialogare con il SAC;

ii) l’applicativo web reso disponibile dal SAC;

iii) il call center basato su risponditore automatico, raggiungibile attraverso il numero verde 800 013 577.

L’obbligatorietà della suddetta procedura viene, inoltre, ad essere rafforzata dall’espressa previsione che la mancata ottemperanza costituisce illecito disciplinare del sanitario e che, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento (o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione).

Ad ogni modo, la trasmissione per via telematica dell’attestazione di malattia da parte del sanitario, come già chiarito sopra, esonera il lavoratore dall’onere di inviare la suddetta attestazione all’INPS e al proprio datore di lavoro, ma non da quello di segnalare tempestivamente l’assenza a quest’ultimo e di indicare il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia consegnatogli dal sanitario medesimo.

Il lavoratore è posto in condizione di visualizzare l’attestazione di malattia in questione tramite il sistema INPS, previa autenticazione con il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato rilasciatogli dal medico ovvero chiedendone l’invio alla propria casella di posta elettronica certificata.

Il datore di lavoro può prendere visione dell’attestato di malattia in questione accedendo al sistema INPS attraverso apposite credenziali che sono rese disponibili dall’INPS medesimo (come descritto dalla Circolare INPS n. 60 del 16 aprile 2010) o mediante invio alla casella di posta elettronica certificata da lui indicata (come descritto dalla Circolare INPS n. 119 del 7 settembre 2010).

Laddove, tuttavia, il medico sia impossibilitato ad utilizzare il sistema di trasmissione informatica, il lavoratore dovrà presentare la certificazione di malattia cartacea all’INPS e al datore di lavoro secondo le modalità tradizionali. In tal caso, per finalità di monitoraggio, il datore di lavoro dovrà, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell’11 Marzo 2010, segnalare all’azienda sanitaria di riferimento del medico, via PEC, di aver ricevuto un certificato cartaceo in luogo di quello telematico.

Ciò premesso, la dottrina che ha commentato la riforma in questione si è interrogata sul valore giuridico del certificato di malattia così compilato e trasmesso.

A tal riguardo si registrano due posizioni sostanzialmente contrapposte:

a) L’Anorc, ed in particolare, il suo presidente Andrea Lisi, ritiene che la mera autenticazione informatica del sanitario a mezzo di Codice Fiscale e Pin non possa, in nessun modo, considerarsi equipollente all’apposizione della firma digitale;

b) il Ministro Brunetta ritiene, al contrario, che la procedura prevista dalla legge sia pienamente conforme al C.A.D., dal momento che garantisce l’identificazione certa del sanitario.

La questione è particolarmente controversa e merita approfondita riflessione.

Si tratta, infatti, di comprendere se l’autenticazione del sanitario al sistema INPS sia suscettibile o meno di attribuire piena validità legale al certificato medico.

La risposta non potrà che essere ricercata nelle disposizioni dettate dal Codice dell’Amministrazione Digitale in materia di documenti informatici e firme elettroniche.

In particolare, occorre richiamare l’art. 20 comma 1-bis del C.A.D secondo cui il l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21.

In altre parole, il Codice dell’Amministrazione Digitale, nella sua attuale formulazione, subordina l’efficacia formale e probatoria del documento informatico (sottoscritto con firma elettronica semplice ovvero non sottoscritto) ad una libera valutazione discrezionale del giudice da effettuarsi sulla base dei parametri prefissati dal legislatore (sicurezza, integrità ed immodificabilità).

La piena efficacia probatoria del documento informatico è, al contrario, presunta laddove sia apposta una firma elettronica avanzata, una firma digitale o una firma elettronica qualificata, purché siano rispettate le regole tecniche fissate con D.M. 30-03-2009 e purché sia garantita l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento.

Ciò precisato, ne deriva che sarà necessario interrogarsi sulla reale natura del certificato di malattia inviato con modalità telematiche, avendo cura di evidenziare se ricada o meno nella categoria dei documenti sottoscritti con firme elettroniche avanzate, qualificate ovvero digitali, posto che solo nella prima ipotesi se ne potrebbe affermare la piena efficacia probatoria e formale ex lege.

A tal riguardo, occorre evidenziare che, alla luce degli orientamenti più recenti della giurisprudenza di merito, il semplice utilizzo di una procedura di autenticazione informatica non sarebbe neppure idoneo ad integrare un documento informatico dotato di firma elettronica semplice, tenuto conto che non potrebbe ravvisarsi, in tale ipotesi, la connessione logica tra i dati validanti (User e Password) e il contenuto del singolo messaggio da validare (Trib. Roma 27-05-2010, nello stesso senso V. anche Trib. Prato 15-04-2011, Trib. Brescia 11-03-2008; T.A.R. Calabria 9 Febbraio 2005 n. 98).

Ad ogni modo, si può certamente affermare che il certificato medico telematico qui esaminato costituisca un documento informatico rilevante ex art. 20 comma 1-bis del C.A.D., fermo restando che la sua reale efficacia sia formale sia probatoria dovrà inevitabilmente essere oggetto di un libero apprezzamento del giudice.

Va, inoltre, evidenziato che l’attestazione di malattia può, altresì, essere inviata alla casella di posta elettronica del lavoratore (generalmente come formato .pdf). In tal caso, quest’ultimo riceverebbe, di fatto, un documento informatico non sottoscritto, con tutte le limitazioni già analizzate in tema di efficacia probatoria.

Per concludere, a nostro avviso, fermo restando che la procedura di invio del certificato medico tramite strumenti telematici costituisce un importante passo in avanti per l’innovazione del paese, sarebbe auspicabile prevedere l’obbligatoria apposizione della firma digitale del sanitario (ovvero di una firma elettronica avanzata ovvero qualificata) al fine di munire l’attestazione di malattia informatica della piena efficacia formale e probatoria ai sensi dell’art. 21 C.A.D.

 

 

 

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