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Importantissima sentenza della Corte di Cassazione in materia di affidamento dei figli minori: non può essere presunto e va dimostrato il danno per lo sviluppo del minore affidato alla madre convivente con un’altra donna. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 11 gennaio 2013, n. 601.

Il caso concerneva un minore affidato, in via esclusiva, alla madre, ex tossicodipendente che aveva intrapreso una relazione sentimentale (poi sfociata in una convivenza) con l’ex educatrice della comunità di recupero che l’aveva ospitata.

Il provvedimento di affido esclusivo era stato duramente osteggiato dal padre, di religione musulmana, che riteneva il nucleo familiare della madre (composto da due donne) inidoneo sotto il profilo educativo, ad assicurare l’equilibrato sviluppo del minore in riferimento al suo diritto ad essere educato nell’ambito di una famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio.

Vale la pena ricordare che, nei precedenti gradi di giudizio, era stato disposto l’affido esclusivo a favore della madre, in conseguenza delle condotte tenute dal padre che, da un lato aveva sospeso senza motivo i contatti con il figlio, dall’altro si era reso protagonista di una reazione violenta nei confronti della ex-moglie proprio davanti al minore.

La Cassazione, con la sentenza qui in commento, tuttavia, respinge tutte le tesi del padre, confermando la decisione impugnata e sostenendo che alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d’appello ha preteso fosse specificamente argomentata.

Di conseguenza, per i giudici di Piazza Cavour, la semplice relazione omosessuale del genitore affidatario esclusivo non può fondare l’emissione di un provvedimento diverso ma occorre, invece, dimostrare nello specifico la dannosità di quel contesto familiare per il minore.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 8 novembre 2012 – 11 gennaio 2013, n. 601

 

(Presidente Luccioli – Relatore De Chiara)

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello (così definendo il reclamo) proposto dal sig. S.E.T. avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni che aveva disposto, tra l’altro, l’affidamento esclusivo del figlio naturale dell’appellante e della sig.ra I.B. a quest’ultima, con incarico ai servizi sociali territorialmente competenti di regolamentare gli incontri del minore con il padre, da tenersi con cadenza almeno quindicinale in un ambiente neutro e inizialmente protetto, e con facoltà di ampliamento delle loro modalità e durata sino a giungere ad incontri liberi in caso di evoluzione favorevole della situazione.

La Corte ha ritenuto:

– che, con l’affidare ai servizi sociali il compito di disciplinare le modalità degli incontri padre-figlio, il Tribunale non aveva affatto abdicato al potere spettantegli ai sensi dell’art. 155 c.c., in quanto aveva espressamente disposto che si dovesse trattare di incontri almeno quindicinali tenuti in ambiente neutro e inizialmente protetto; mentre la facoltà concessa ai servizi di ampliare le modalità e la durata di tali incontri, sino a giungere eventualmente anche a incontri liberi, non costituiva un limite al diritto dell’appellante, bensì una disposizione a lui favorevole, che le sollevava dall’onere di richiedere la concessione di detto ampliamento al giudice, il cui intervento, peraltro, restava necessario in casa di valutazione negativa da parte dei servizi;

– che il motivo dì gravame con cui l’appellante insisteva per l’affidamento condiviso non avendo il Tribunale valutato il contesto familiare in cui vive il minore e le ripercussioni sul piano educativo e della crescita del medesimo derivanti dal fatto che la madre, ex tossicodipendente, aveva una relazione sentimentale e conviveva con una ex educatrice della comunità di recupero in cui era stata ospitata, era inammissibile per genericità, non essendo specificato quali fossero le paventate ripercussioni negative per il bambino;

– che il rifiuto dell’affidamento condiviso e l’affidamento esclusivo del figlio alla madre erano giustificabili in considerazione dell’interesse del minore, il quale aveva assistito a un’episodio di violenza agita dal padre ai danni della convivente della madre, che aveva provocato in lui un sentimento di rabbia nei confronti del genitore, irrilevante essendo che la violenza non avesse avuto ad oggetto la madre, bensì la sua convivente, la quale era pur sempre, proprio in quanto tale, una persona familiare al bambino, mentre la dedotta difficoltà dell’appellante di accettare, data la sua origine e formazione culturale, il contesto familiare in cui suo figlio cresceva e veniva educato non poteva alleviare la gravità della sua condotta, considerata appunto la reazione che aveva provocato nel bambino; e del resto non era neppure contestato che l’appellante si fosse allontanato dal figlio da circa dieci mesi, sottraendosi anche agli incontri protetti ed assumendo, quindi, un comportamento non improntato a volontà di recupero delle funzioni genitoriali e poco coerente con la stessa richiesta di affidamento condiviso e di frequentazione libera del bambino.

Il sig. E.T. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura.

L’intimata sig.ra B. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 155 e 333 c.c., si censura la delega del giudice ai servizi sociali in ordine all’eventuale ampliamento delle modalità di visita del padre al figlio, osservando che era compito del Tribunale per i minorenni determinare in via definitiva le modalità degli incontri e decidere sulla richiesta del padre di tenere con se il figlio nel fine settimana anche per la notte.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Per un verso, infatti, è corretto quanto osservato dalla Corte d’appello, e cioè che il ricorrente non ha interesse a censurare quella che non è altro che una possibilità in più prevista in suo favore, ossia l’ampliamento del suo diritto di visita ad opera degli stessi servizi sociali e restando inalterata la possibilità di rivolgersi a tal fine anche al giudice; per altro verso, non è esatto che i giudici non abbiano deciso sulle sopra dette richieste dell’appellante, vero essendo, invece, che essi hanno deciso in senso negativo.

2. – Con il secondo motivo si denuncia:

a) la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui riconosce implicitamente che il potere di determinare libere frequentazioni padre-figlio all’esito positivo degli incontri protetti compete al giudice;

b) l’insufficienza della medesima motivazione quanto al diniego dell’affidamento condiviso, che per legge costituisce la regola, onde la Corte d’appello avrebbe dovuto motivare (b1) la ritenuta idoneità della madre all’affidamento esclusivo, «a fronte del mancato espletamento dell’indagine chiesta dal Servizio Sociale di Settala diretta a verificare se il nucleo familiare della madre composto da due donne, tra di loro legate da relazione omosessuale, fosse idoneo, sotto il profilo educativo, ad assicurare l’equilibrato sviluppo del minore» in relazione al suo diritto «ad essere educato nell’ambito di una famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio», nonché (b2) la ostatività all’affidamento congiunto del comportamento del padre.

2.1. – La censura sub a) è inammissibile sia perché non è dato cogliere alcuna contraddizione nella censurata motivazione della sentenza impugnata, sia perché anche la eventuale contraddittorietà della motivazione di una statuizione in diritto (quale è quella sulla insussistenza dell’interesse ad impugnare una statuizione favorevole all’impugnante) non ha autonomo rilievo, avendo il giudice di legittimità il potere di correggere, semmai, in tal caso, la motivazione stessa (art. 384, secondo comma, c.p.c.).

2.2. – Le censure sub b) sono inammissibili perché la prima non è attinente alla ratio della decisione impugnata sul punto, che ha rilevato l’inammissibilità del corrispondente motivo di appello per difetto di specificità, e la seconda perché la Corte d’appello ha invece ampiamente motivato, come si è riferito sopra in narrativa, la ostatività del comportamento del ricorrente (aggressione alla convivente dell’intimata e diserzione delle visite al bambino) all’affidamento congiunto.

3. – Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 342 e 155 bis c.c., si censura la statuizione d’inammissibilità del secondo motivo di appello, osservando che con quel motivo si era lamentato che il Tribunale non aveva approfondito, come richiesto dal servizio sociale, se la famiglia in cui è inserita il minore, composta da due donne legate da una relazione omosessuale, fosse idonea sotto il profilo educativo a garantire l’equilibrato sviluppo del bambino, «in relazione ai diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di cui all’art. 29 della Costituzione, alla equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio con i figli legittimi di cui all’art. 30 della Costituzione e al diritto fondamentale del minore di essere educato secondo i principi educativi e religiosi di entrambi i genitori. Fatto questo che non poteva prescindere dal contesto religioso e culturale del padre, di religione musulmana».

3. – Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente si limita a fornire una sintesi del motivo di gravame in questione, dalla quale, invero, non risulta alcuna specificazione delle ripercussioni negative, sul piano educativo e della crescita del bambino, dell’ambiente familiare in cui questi viveva presso la madre: specificazione la cui mancanza era stata appunto stigmatizzata dai giudici di appello. Né il ricorrente spiega altrimenti perché sarebbe errata la statuizione di quei giudici d’inammissibilità della censura per genericità, essendo a sua volta generico e non concludente anche l’accenno ai principi costituzionali di cui sopra.

Alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d’appello ha preteso fosse specificamente argomentata.

4. – Il ricorso va in conclusione respinto.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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