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L’azione di classe: la via italiana verso la class action. Analogie e differenze tra i due istituti a seguito delle modifiche introdotte dal decreto liberalizzazioni

La cancellatura a penna non è segno di riconoscimento

La Corte Costituzionale boccia il limite ai danni alla persona nel caso di viaggi tutto compreso

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Il decreto liberalizzazioni che sta occupando da mesi le pagine dei maggiori quotidiani nostrani ha apportato alcune gradite modifiche anche alla normativa in tema di azione di classe.

Come noto, da qualche anno anche in Italia esiste la possibilità per un gruppo di consumatori o utenti di adire il Tribunale in maniera “collettiva”, al fine di vedere tutelati i propri diritti.

D’altra parte, le prime iniziative intraprese hanno manifestato in maniera evidente tutti i limiti, sia processuali che sostanziali, dell’istituto in questione.

In primo luogo, il previgente testo dell’art. 140 bis del Codice del Consumo prevedeva come i diritti tutelabili dovessero necessariamente essere “identici” e avere ad oggetto solo i “prodotti”, con esclusione quindi della categoria dei “servizi”, il che, in pratica, ha bloccato sul nascere numerose possibili cause.

Per ovviare a tale incomprensibile e ingiustificabile “strettoia”, il legislatore ha sostituito l’aggettivo “identici” con “omogenei” e ha aggiunto alla parola prodotto il termine “o servizio”.

La tendenza ad ampliare l’ambito della tutela collettiva per i consumatori e gli utenti si desume altresì dalla modifica al comma 1 dell’art. 140 bis CdC: “I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2, nonché gli interessi collettivi, sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe…”.

Così facendo, appare ora più semplice per i consumatori o utenti tutelare i propri diritti individuali e/o collettivi.

D’altra parte se si volge lo sguardo al di là dell’oceano si scopre come il nostro paese sia ancora lontano dai modelli più evoluti in tema di class action.

Il riferimento è chiaramente alla patria dell’istituto in questione, cioè gli USA, dove tali cause costituiscono da decenni un valido baluardo di difesa dei cittadini nei confronti delle multinazionali.

Ci soffermeremo ora brevemente sulle differenze più evidenti tra i due modelli, cercando di indicare i motivi storico-ordinamentali che hanno portato a delle scelte così divergenti.

La prima grande differenza tra l’azione di classe italiana e la class action nordamericana riguarda i soggetti coinvolti, dato che mentre nel nostro paese vige il sistema cd. dell’opt-in, per cui fanno parte della classe solo coloro che vi aderiscono volontariamente, negli states invece vige l’opposto sistema dell’opt-out, con la conseguenza che tutti coloro che possiedono i requisiti indicati dalla corte nell’udienza preliminare di filtro entrano a far parte della classe, a meno che non decidano di escludersi.

In via preliminare è necessario rilevare come il sistema dell’opt-out sia nettamente prevalente in tutti quegli ordinamenti che hanno adottato l’istituto della class action e come in molti paesi (compresi gli USA) si sia passati dall’opt-in all’opt-out nel giro di pochi anni.

Le ragioni per cui da noi si è adottato l’opt-in risiedono in alcuni cardini del nostro ordinamento processuale: in primis il principio dell’impulso di parte, tutelato dall’art. 24 cost., il quale postula che il singolo possa essere attore in un procedimento solo tramite un atto di iniziativa volontario e in secondo luogo il delicato tema dell’efficacia della sentenza, la quale produce effetti solo in capo a chi abbia partecipato (volontariamente) a un processo.

Trattasi quindi di due principi tra loro intimamente connessi e sui quali non si intende qui discutere. D’altra parte non si pùò ignorare la circostanza per cui tutto il nostro ordinamento processuale è stato creato per le azioni di tipo individuale, per cui, nel momento in cui si passi da un modello di tutela individuale a uno collettivo, non si può negare a priori la possibilità di modificare dei principi enucleati per altre esigenze.

Il sistema dell’opt-out, infatti, porta notevoli vantaggi per la fattibilità e l’efficacia dell’istituto in commento. Se lo scopo dell’azione di classe è quello di tutelare i diritti individuali omogenei e colletivi dei consumatori o utenti è chiaro che si deve privilegiare un modello che garantisca la massima unitarietà e monoliticità all’azione.

Vi sono inoltre delle ragioni economico-sociali che portano a preferire il sistema dell’opt-out rispetto a quello dell’opt-in: è stato infatti dimostrato che nel caso di danni individuali di lieve entità i danneggiati preferiscono rimanere inerti piuttosto che aderire, così da creare delle potenziali distorsioni economiche in favore di imprese e multinazionali, le quali, in casi del genere, potranno trarre un indebito vantaggio dalle astensioni, volontarie o non (appare in effetti probabile che, nonostante l’azione di classe venga pubblicizzata sui quotidiani o sui tg nazionali, vi sarà sempre una percentuale di soggetti che non ne verrà a conoscenza non potendo quindi autodeterminarsi).

La seconda grande differenza tra i due modelli riguarda l’oggetto dell’azione: dal testo dell’art. 140 bis sembrerebbe esclusa tutta l’area degli illeciti extracontrattuali. Si pensi ai casi di inquinamento ambientale che in Nord America hanno portato spesso a contenziosi milionari (le cd. mass tort litigation): in Italia, in casi simili, non sembra al momento possibile esperire un’azione di classe, dato che l’istituto de quo tutela esclusivamente i diritti contrattuali dei consumatori e utenti.

In questo caso davvero non si comprendono le ragioni di una simile scelta legislativa, anzi a ben vedere i principi cardine del nostro ordinamento porterebbero alla soluzione opposta. Se infatti un’impresa gettasse rifiuti tossici in una falda acquifera e, così facendo, avvelenasse gli abitanti del vicino paese, i principi dell’economia processuale e della non contraddittorietà dei giudicati imporrebbero di trattare in maniera unitaria la controversia, piuttosto che frammentarla in centinaia o migliaia di cause singole.

L’ultima ma non meno importante differenza tra la via italiana e quella nordamericana riguarda la quantificazione dei danni. Come noto, negli USA esistono i cd. danni punitivi che hanno la funzione di riequilibrare le distorsioni economiche create dai comportamenti illeciti delle aziende.

In Italia, invece, la giustizia civile svolge solo una funzione ristoratrice, per cui se il danno è cento io posso ottenere solo cento, pena l’indebito arricchimento.

Tale scelta si presta a due evidenti critiche. In primo luogo può accadere che un’impresa causi un danno complessivo di 1.000, ma poi sia costretta a risarcire una somma minore a causa del fisiologico tasso di inerzia, volontaria o meno, di alcuni membri della classe.

Così facendo, si evita l’indebito arricchimento dei consumatori o utenti, ma non quello delle imprese, creando un’ipotesi di disparità di trattamento difficilmente giustificabile.

In secondo luogo il nostro ordinamento conosce alcuni casi di danni punitivi, alcuni di recente creazione, come il caso della condanna ex art 96 c.p.c., altri più datati, come la riparazione ex art. 12 della legge n. 47/1948 in tema di diffamazione a mezzo stampa.

Anche qui non sembra a priori giustificabile una scelta così drastica sull’esclusione della categoria dei danni punitivi. Semmai si potrebbero prevedere degli accorgimenti e dei limiti al fine di evitare distorsioni economiche di tipo inverso.

Vi sono illeciti e illeciti. Si potrebbe ad esempio prevedere l’ammissibilità dei danni punitivi in tutti quei casi di condotte che abbiano rilevanza non solo civile, ma anche penale e che incidano sui diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quale il diritto alla salute o alla vita.

In questi casi, infatti, il fine della deterrenza, proprio dell’ordinamento penale, potrebbe essere validamente perseguito anche tramite una condanna di tipo pecuniario.

In conclusione, bisogna guardare con favore e ottimismo alle novità e agli accorgimenti realizzati dal Legislatore, con la consapevolezza però che molta strada c’è ancora da fare e che il diritto deve sempre essere al passo con la realtà, per cui come essa muta rapidamente, così altrettanto velocemento esso vi si deve adattare, evitando logiche di avvitamento su se stesso e di chiusura, giustificate più da considerazioni anacronistiche che da esigenze di organicità dell’ordinamento.

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