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Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità concerne la validità di due ordini di acquisto di obbligazioni effettuate in forza di un contratto-quadro avente ad oggetto servizi di investimento.

Mentre il suddetto contratto base era stato redatto per iscritto, diversamente i singoli ordini erano stati impartiti mediante altre modalità (ad es. fax, telex, home banking), per cui i clienti della banca chiedevano dichiararsi la nullità degli stessi per la mancanza del requisito della forma scritta.

Le Corti di primo e secondo grado accoglievano le domande attoree, per cui la Banca decideva di proporre ricorso per Cassazione, chiedendo agli Ermellini di pronunciarsi sul seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se l’ordine di investimento impartito nell’ambite) di un rapporto di intermediazione finanziaria debba essere impartito per iscritto a pena di nullità ovvero se, come qui sostenuto, l’ordine sia negozio a forma libera”.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 384/12, cassa la sentenza di secondo grado, ritenendo di accogliere la tesi prospettata dalla Banca.

In primo luogo gli Ermellini precisano come la quaestio iuris sottoposta al suo esame sia tuttora molto dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, ma giungono altresì alla conclusione per cui il tessuto legislativo richieda la forma scritta esclusivamente per il contratto-quadro.

L’art. 30 del regolamento Consob, infatti, stabilisce che gli intermediari finanziari debbano prestare i propri servizi “sulla base di un apposito contratto scritto”.

Da tale espressione – prosegue la Cassazione – “si ricava agevolmente come il requisito della forma scritta riguardi il c.d. contratto-quadro, che è appunto quello “sulla base” del quale l’intermediario esegue gli ordini impartiti dal cliente, e non anche il modo di formulazione degli ordini medesimi. Le modalità di tali ordini ed istruzioni, viceversa, devono essere indicate nel medesimo contratto-quadro (artt. 30, citati, comma 2), e quindi, lungi dall’essere soggette ad una qualche forma legalmente predeterminata, sono rimesse alla libera determinazione negoziale delle parti”.


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