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Secondo il Garante per la protezione dei dati personali, ciò sarebbe consentito, purché siano rispettati i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Più precisamente, il Garante con la Nota del 5 Giugno 2012, resa pubblica con il Notiziario settimanale N. 359 del 7 Giugno 2012, ha affermato che “Le immagini e i filmati  rientrano infatti nella definizione di dato personale, e sia la loro acquisizione che ogni forma di loro diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice privacy”.

La domanda che ci siamo posti è, tuttavia, più ampia: nel caso in cui tali immagini video siano state acquisite pur lecitamente, è possibile la successiva diffusione in rete?

Sul punto il Garante ha ritenuto che per quanto riguarda l’utilizzazione delle immagini, è necessario prestare particolare attenzione alle condizioni e ai limiti posti dal Codice privacy a seconda che si tratti di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone, diffusione in rete o loro utilizzo a fini di giustizia.

Alla luce dell’orientamento del Garante, possiamo affermare che, senza dubbio, sarà possibile utilizzare le predette riprese per far valere un diritto in giudizio (possibilità che è ammessa in via generale dal Codice).

Per quanto riguarda la diffusione in rete, occorre, tuttavia, distinguere due ipotesi:

a) laddove la diffusione avvenga nell’ambito di una comunità “chiusa”, non si porrebbe alcun problema, in quanto non troverebbe applicazione lo stesso Codice della privacy, trattandosi di comunicazione interpersonale. Sul punto V. il provv del 18 febbraio 2010 dove il Garante ha ritenuto inapplicabile il Codice nel caso di pubblicazione di una foto su facebook comprendente un “tag” indesiderato, in quanto ritenuto, per l’appunto, un trattamento per fini esclusivamente personali.

b) laddove la diffusione avvenga nell’ambito di una piattaforma aperta al pubblico come “youtube”, il rischio di travalicare i limiti della liceità del trattamento sarebbe estremamente elevato e, quindi, l’utente dovrebbe soprassedere dal proposito di pubblicare il relativo video.

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