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Se il fascicolo informatico non è consultabile per via telematica dal difensore della controparte, va dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente, per “vizio del sistema informatico”.

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, con la sentenza dell’8 febbraio 2013. In particolare, si legge nella motivazione che “nel caso di iscrizione della causa a ruolo per via telematica, dunque, la Cancelleria deve poter provvedere non solo alla formazione del fascicolo informatico, ma deve anche poter avere lo strumento per renderlo consultabile per via telematica, e ciò anche nel caso in cui il Difensore della parte non sia ancora costituito.

Tale difetto, nella specie, determina una patente violazione del principio del contraddittorio, addebitabile ad un vizio del sistema informatico. Va quindi dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del Ricorrente (i documenti – e quindi il fascicolo di parte – sono consustanziali a questa attività processuale: art. 165 c.p.c.) e di ogni altro successivo atto del presente procedimento”.

La sentenza qui esaminata dimostra ancora una volta la scarsa propensione di una parte della magistratura per lo sviluppo del processo telematico.

L’occasione, comunque, ci consente di richiamare, nei suoi tratti generali, l’attuale disciplina del fascicolo telematico al fine di dimostrare la palese erroneità della sentenza del Tribunale milanese nella parte in cui ha ritenuto sussistente un asserito “vizio del sistema informatico”.

Ciò detto, il sopra menzionato fascicolo informatico, è definito dall’art. 2 lett. h) del D.M. 44/2011, come la versione informatica del fascicolo d’ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale (Per un’analisi della disciplina del C.A.D. in materia di fascicolo informatico, si veda TENTONI F., Organizzazione e nuove tecnologie nel “nuovo codice dell’amministrazione digitale, in Azienditalia, 6/2011, pp. 459 ss; CAMMAROTA G., Le modifiche al codice dell’amministrazione digitale, in Giornale di diritto amministrativo, 9/2006, pp. 943 ss.).

Ai sensi del successivo art. 9, si precisa, inoltre, che nel fascicolo informatico devono essere raccolti tutti gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.

Ciò significa, come è stato autorevolmente sostenuto, che il cancelliere deve, altresì, inserire le copie informatiche di atti depositati in originale su supporto cartaceo (BARALE A., op. cit., pp. 288-289).

Ai sensi del comma 3 del citato articolo, inoltre, si dispone espressamente che la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo.

Si tratta, quindi, di un primo “sostanziale” elemento di critica alla pronuncia qui commentata del Tribunale milanese, posto che, come si è visto, a livello normativo è acclarato che la tenuta del fascicolo informatico equivalga alla tenuta del fascicolo cartaceo.

Il secondo punto da comprendere è, tuttavia, quello relativo alle modalità di deposito e consultazione degli atti onde dimostrare la manifesta erroneità della tesi sostenuta dal Giudice di Milano in riferimento ad una asserito vulnus del principio del contraddittorio. Come si è accennato sopra, infatti, il Giudice ha ritenuto che l’assenza di una infrastruttura tecnica idonea a consentire la consultazione online degli atti depositati telematicamente leda, in modo rilevante, il diritto di accesso agli atti della controparte non costituita.

Per offrire una spiegazione esauriente sul punto è necessario rilevare che l’inserimento degli atti di parte all’interno del fascicolo informatico (e, di conseguenza, anche gli atti notificati telematicamente) deve avvenire con le modalità indicate nell’art. 13 del D.M. 44/2011, in base al quale gli atti del processo telematico (art. 11) e gli eventuali allegati (art. 12), sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati, a mezzo P.E.C., all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche fissate nell’art. 14 del Provv. 18/07/2011. Di conseguenza, alla luce della disposizione testè richiamata, l’atto con gli eventuali allegati (nei formati di file indicati all’art. 13) deve essere inserito nella cd. “busta telematica”, che riporta tutti i dati necessari per l’elaborazione da parte del sistema ricevente (ed, in particolare conterrà il file “Atto.enc” contenente, a sua volta:  a) il file “IndiceBusta.xml”; il file “DatiAtto.xml”; c) l’atto vero e proprio, in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata; d) uno o più allegati eventualmente sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata). La  Busta Telematica deve poi essere trasmessa all’ufficio giudiziario destinatario in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata che rispetta le specifiche su mittente, destinatario, oggetto, corpo, stabilite dall’allegato 6 (al riguardo, si precisa che: i) per Mittente, s’intende un indirizzo P.E.C. di un soggetto abilitato esterno registrato nel ReGIndE; ii) per Destinatario, l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario interessato; iii) per Oggetto, la sintassi Deposito [oggetto_deposito]; iv) per Allegati, la busta telematica nel formato “nomeatto.enc”).

La piena rilevanza della “busta telematica” era, in ogni caso, già stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza di merito (emblematica, al riguardo, la posizione assunta dal Tribunale di Milano nell’Ordinanza 1-02-2008, ove si è affermata la validità della procura alle liti spedita all’interno della busta telematica sottoscritta con firma digitale dall’avvocato che ha presentato e depositato telematicamente il ricorso.)

Infine, ai sensi dell’art. 13 commi 2 e 3 del D.M. 44/2011, i documenti informatici così inviati si intendono ricevuti e depositati presso l’ufficio competente, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

Nel caso di specie tutte queste formalità erano state puntualmente rispettate, di conseguenza nessun addebito poteva essere fondatamente mosso al ricorrente.

Esaminiamo, a questo punto, la disciplina relativa all’accesso al fascicolo.

Ai sensi dell’art. 22 delle Specifiche Tecniche, è prevista l’introduzione di un servizio sincrono (in tempo reale) attraverso il quale individuare i documenti di cui richiedere copia (ivi compresa la copia semplice per l’avvocato non costituito)e, in seguito al perfezionamento del pagamento, inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa.

Anche laddove tale strumentazione non fosse disponibile, tuttavia, l’interessato può richiedere, negli uffici giudiziari abilitati (tra cui Milano), copia degli atti di proprio interesse via P.E.C., ferma restando la possibilità di accesso “fisico” al fascicolo di cancelleria.

Rileva, sul punto, l’art. 21 del D.M. 44/2011, secondo cui il soggetto che ne ha diritto può richiedere il rilascio della copia di atti e documenti del processo avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata.

L’art. 23 delle Specifiche Tecniche, poi, stabilisce che la copia è inviata al richiedente in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, secondo il formato riportato nell’Allegato 9 (che indica una serie di elementi tra i quali l’ID univoco della Copia, e i tre allegati: a) i file oggetto di comunicazione, b) il file RichiesteCopie.xml, secondo le attuali specifiche; c) il file IndiceBusta.xml, secondo le attuali specifiche).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non può che censurarsi l’assurda decisione del Tribunale di Milano, dal momento che il deposito telematico degli atti processuali non pregiudica in nessuna misura il diritto di difesa della controparte che ben potrà accedere sia in modalità fisica, sia in modalità “telematica” (richiedendo a mezzo messaggio di posta elettronica certificata le copie desiderate) a prescindere dall’eventuale possibilità di consultazione a distanza in tempo reale, peraltro, impossibile anche per l’ipotesi di fascicoli cartacei.

Del tutto incomprensibile, in ogni caso, da un punto di vista giuridico appare la dichiarazione di nullità della costituzione in giudizio del ricorrente, nonostante quest’ultimo avesse puntualmente rispettato tutte le sopracitate prescrizioni normative.

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