Più di un anno di trattative per includere la licenza Creative Commons in un contratto di edizione, per poi sentirsi dire che era meglio lasciar perdere: è successo a Simone Aliprandi con la casa editrice Franco Angeli.
Simone Aliprandi, giurista da sempre impegnato nella divulgazione in materia di diritto d’autore, ha pubblicato nei giorni scorsi un lungo estratto della sentenza che ha recentemente ottenuto (come parte e non come avvocato) in una causa contro la nota casa editrice Franco Angeli.
La vicenda riguarda una delle sue monografie (il libro “Apriti standard! Interoperabilità e formati aperti per l’innovazione tecnologica”, poi edito da Ledizioni) ed era già nota fin dal 2010 (anno di uscita del libro), dal momento che era stata narrata dall’autore sia nella post-fazione del libro sia in un apposito blog post. Solo ora però, a sentenza pervenuta, è stato resa nota l’identità della controparte Franco Angeli.
Una causa di quattro anni di fronte al Tribunale Civile di Milano per una questione di responsabilità precontrattuale dalla quale possiamo trarre alcuni interessanti spunti di riflessione sia generalmente sull’atteggiamento superficiale che molte case editrici hanno nei confronti degli autori emergenti, sia più specificamente sull’applicazione delle licenze Creative Commons in ambito editoriale.
Le Creative Commons per la prima volta in una sentenza italiana
Sia dalla ricostruzione dei fatti processuali offerta a suo tempo da Aliprandi, sia in quella cristallizzata dal giudice nella prima parte della sentenza, emerge infatti che il tutto ruota attorno a trattative contrattuali avviate tra Aliprandi e Franco Angeli all’inizio del 2009 e mai arrivate ad una vera e propria formalizzazione del contratto di edizione, proprio a causa di continui (e sospetti) fraintendimenti sull’applicazione della licenza Creative Commons. Trattative interrotte poi dalla casa editrice dopo più di un anno e senza una comprensibile giustificazione e che hanno costretto l’autore, non solo a rimanere inutilmente in attesa per tutti quei mesi, ma anche a doversi attivare per trovare un’altra casa editrice disponibile a pubblicare l’opera.
Questa interruzione risulta ancor più incomprensibile se si nota che, come appurato in sede processuale, sin dai primi incontri con i responsabili editoriali di Franco Angeli, Aliprandi aveva comunicato chiaramente l’intenzione di applicare all’opera una licenza Creative Commons. Non solo: Aliprandi aveva subito spiegato che questa scelta era dettata da una necessità di carattere giuridico, come spiegato nel capoverso più interessante della sentenza:
E’ dato pacifico nonché documentato che l’attore abbia sin da subito manifestato alla propria controparte la necessità che la pubblicazione avvenisse mediante applicazione del cd. Creative Commons e di come tale esigenza fosse derivata da uno specifico vincolo di natura giuridica, posto che l’opera avrebbe contenuto estratti di altre pubblicazioni preesistenti, a loro volta rilasciate con simili licenze ed il cui utilizzo in opere derivate era condizionato proprio dall’applicazione della predetta licenza.
In altre parole, visto la natura di opera derivata da altra opera rilasciata con licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike (per intenderci la licenza utilizzata per Wikipedia), il libro non poteva che utilizzare la stessa licenza. E ciò sembra essere stato perfettamente compreso dal giudice e ottimamente riportato in sentenza. Ne consegue che, benché non si sia di fronte ad una sentenza strettamente in materia di proprietà intellettuale (anche perché altrimenti la competenza sarebbe passata alla sezione specializzata del tribunale), il caso giurisprudenziale assume un indiscutibile valore simbolico grazie al quale è possibile finalmente avere un precedente autorevole in cui un giudice ha mostrato di saper inquadrare correttamente questi strumenti.
La responsabilità precontrattuale a carico di Franco Angeli
Quanto invece all’aspetto della responsabilità precontrattuale, prosegue la sentenza ribadendo che l’interruzione ingiustificata delle trattative è attribuita in toto alla Franco Angeli.
Risulta documentalmente provato in giudizio che nessuna obiezione veniva mossa, sino al giugno del 2010, dai dipendenti della Franco Angeli, in ordine all’applicazione della licenza Creative Commons: in primis, [la Franco Angeli] provvedeva alla specifica negoziazione con l’attore delle modifiche da apportare al contratto di edizione generalmente proposto dalla casa editrice ai propri autori, sì da garantire la predetta applicazione; in secundis, […] rassicurava a più riprese SIMONE ALIPRANDI sul fatto di essere “convinto che potremo trovare un accordo che preveda il riconoscimento delle giuste royalties e al contempo l’applicazione della licenza Creative Commons”.
Da queste comunicazioni e dalle altre riportate sinteticamente in sentenza pare proprio di dedurre da parte di Franco Angeli un atteggiamento di poca trasparenza o quantomeno di colpevole leggerezza nella gestione delle trattative con il “malcapitato” Aliprandi. Ecco perché il giudice ha concluso per l’affermazione di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. in capo alla convenuta.
Probabilmente qualcosa non ha funzionato all’interno della casa editrice e, nel momento dell’approvazione della bozza di contratto di edizione, qualcuno dei piani alti dell’azienda ha posto il veto sull’applicazione della licenza Creative Commons. Ci si chiede legittimamente: era così difficile informarsi prima sul senso di queste licenze ed evitare di bloccare l’Aliprandi in trattative di 15 mesi, verificatesi poi infruttuose?
La redazione
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