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Sulla base della bozza di legge di stabilità diffusa ieri da alcune Agenzie di stampa, il Governo avrebbe introdotto un contributo obbligatorio di 50 euro ai fini della partecipazione agli esami di avvocato o ai concorsi per magistrati e notai.

Secondo il testo contenuto nella bozza de qua, tale contributo dovrà essere corrisposto al momento della presentazione della domanda, con le modalità previste da un successivo decreto del ministero della Giustizia, di concerto con il ministro dell’economia.

Tale contributo dovrà essere corrisposto a partire dalle sessioni di esame successive all’entrata in vigore del DM giustizia citato ovvero, per i concorsi per magistrati e notai, a partire da quelli banditi successivamente a tale data.

La bozza, inoltre, precisa che tale contributo sarà aggiornato ogni tre anni, secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Introdotto anche un contributo obbligatorio di 75 euro per gli aspiranti Cassazionisti, anche in questo caso, da corrispondersi al momento della domanda.

Nei successivi post, vista la delicatezza della questione, cercheremo di verificare l’iter della discussione parlamentare circa la previsione de qua.

Stay tuned!

***

Il testo della bozza di legge di stabilità

16. All’articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«13-bis – Le spese per la sessione d’esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.

13-ter – Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”.

17. All’articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è aggiunto in fine il seguente comma:

“Le spese per la sessione d’esame a norma della presente legge sono poste a carico dell’aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”.

18. All’articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358 è aggiunto in fine il seguente comma:

“Le spese per il concorso sono poste a carico dell’aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.

Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”.

19. All’articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis – Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.

Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

20. Il contributo introdotto a norma dei commi 16 e 17 è dovuto per le sessioni d’esame tenute successivamente all’entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

21. Il contributo introdotto a norma dei commi 18 e 19 è dovuto per i concorsi banditi successivamente all’entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

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