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LA PROROGA VERBALE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Quesito:

Sono un giovane neolaureato in Ingegneria.
Fortunatamente, ho trovato subito dopo la laurea un posto di lavoro con un contratto a tempo determinato in un’ottima azienda. Dopo la scadenza del contratto però questo mi è stato prorogato solo verbalmente.
Posso stare tranquillo?
F.I.


Gentile F.I.,
Il difetto della forma scritta per la proroga del contratto a tempo determinato non determina né l’illegittimità del contratto stesso né lede alcun diritto del lavoratore.
Infatti, l’onere della forma, ex art. 19 D.Lgs. 81/2015, sussiste solo per la stipulazione del contratto iniziale, non per le proroghe successive, fatta salva la rilevanza del documento ai fini probatori.
La mancata previsione della forma scritta per la proroga è oggi bilanciata dai nuovi e più flessibili meccanismi sanzionatori, comportanti maggiorazioni retributive per la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza iniziale, oltre alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato qualora tale prosecuzione superi i limiti di 30 o 50 giorni (a seconda che la durata iniziale del contratto sia inferiore o superiore a sei mesi), lasciando intatto l’onere in capo al datore di lavoro di provare l’esistenza delle ragioni obiettive che giustificano la proroga.
Quanto sopra non risulta in contrasto con alcuna norma di legge, e neppure col diritto comunitario.
Infatti, il 7^ considerando dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP del 18.3.99 stabilisce solo che “che l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi“.

In particolare, la clausola 5, punto 1, del menzionato accordo quadro prevede le misure di prevenzione degli abusi nei contratti a termine derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, stabilendo che gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure inerenti: a) le ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
Le faccio presente che recentemente, la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con la sentenza n. 1059 del 21/01/2016 ha così statuito: “In materia di rapporto di lavoro a termine, per la proroga del contratto non è necessaria la forma scritta ad substantiam, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 4 del d.lg. 368 del 2001. Tale sistema non è in contrasto con alcuna norma di legge nazionale o comunitaria, nella misura in cui la tutela del lavoratore è garantita da un meccanismo sanzionatorio e di controllo applicabile nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine pattuito”.

Le ricordo, inoltre, dal 21 marzo 2014 in poi, il contratto a termine può durare massimo 36 mesi e consente massimo 5 proroghe, nell’arco dei suddetti complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi.
Al suo quesito deve dunque darsi risposta negativa.

In bocca al lupo per la sua carriera.

P.S. per qualsiasi dubbio può leggere la disciplina specifica applicata al contratto a tempo determinato qui.


Avvocato Matteo Moscioni, con studio legale in Viterbo, si occupa prevalentemente di Diritto del Lavoro, Sindacale e Relazioni Industriali.

www.avvocatomatteomoscioni.com


L’immagine del post è realizzata da tabbyisnotacat, rilasciata con licenza CC.

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