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In cosa consiste la prova liberatoria in materia di responsabilità dei genitori per danni provocati dai figli minorenni? Del quesito si è recentemente occupata la Suprema Corte con la pronuncia 26200/11, avente ad oggetto un incidente verificatosi durante un match di calcio.

In particolare, L.N., a gioco fermo e senza aver subito precedentemente alcuna aggressione, colpiva con una violenta testata alla bocca T.M..

 Nel caso di specie, quindi, non si può in alcun modo giustificare la condotta di L.N., il quale ha deliberatamente procurato una lesione all’avversario, il quale, a sua volta, sembra che non abbia in alcun modo provocato il suo aggressore. Diversa considerazione avrebbe potuto avere l’ipotesi in cui l’evento fosse avvenuto durante una fase concitata di gioco (il classico “fallo”).

La controversia in esame è però di interese perchè si è discusso della responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.. Come noto, tale disposizione pone a carico degli stessi una presunzione di responsabilità, che può essere superata esclusivamente provando di “non aver potuto impedire il fatto”.

Ma in cosa consiste la prova liberatoria de qua? La Cassazione, smentendo il dictum della sentenza di secondo grado, ha statuito che i genitori non devono provare, così come sembrerebbe dall’interpretazione letterale della norma, di non aver potuto impedire materialmente il fatto (e ciò perchè si tratta di prova negativa), bensì devono dimostrare di aver educato correttamente i figli, impartendo loro le regole della civile coesistenza (cfr. Cass. n. 7050/08; n. 20322/05 e n. 7459/97) e vigilando sui comportamenti tenuti dagli stessi.

Gli Ermellini hanno anche aggiunto che l’inadeguatezza dell’educazione impartita si può desumere dalle modalità del fatto illecito commesso dal minore, le quali costituiscono indici rivelatori del grado di maturità ed educazione dell’agente.

Nel caso di specie, tale prova liberatoria non è stata fornita e le modalità dell’azione (testata in bocca a gioco fermo) non depongono certo a favore del minore.

La Suprema Corte, quindi, cassa con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, enunciando il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti ricondicibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare”.

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