Dark Light

Si parla spesso di come redigere un contratto di sviluppo web, ma si parla poco di quello che accade nelle aule di Tribunale. In questo articolo esamineremo alcune interessanti pronunce dei giudici di merito per trarre le dovute conclusioni.

Sviluppo web e giurisprudenza

 

La prima questione che dovrebbe essere affrontata riguarda la qualificazione giuridica dei contratti di sviluppo web.

Si tratta di una circostanza non trascurabile, in quanto, l’applicazione di un tipo contrattuale legale o di un altro è foriero di rilevanti conseguenze per le Parti.

Sviluppo web e contratto di appalto

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2121/2016, ha espressamente ricondotto il contratto avente ad oggetto la creazione di un sito internet allo schema normativo del contratto di appalto.

Il contratto stipulato tra la sig.ra C. e V. è indubbiamente qualificabile come contratto d’appalto, attese, da un lato, la natura di ente collettivo della V. (società per azioni) e, dall’altro, l’oggetto stesso del contratto, finalizzato alla realizzazione di sito internet, attività che la convenuta si è impegnata ad eseguire in autonomia e con l’impiego di risorse umane (dipendenti) e/o patrimoniali afferenti alla propria organizzazione imprenditoriale

L’applicazione della disciplina dell’appalto comporta alcune rilevanti conseguenze, soprattutto, in materia di risoluzione per inadempimento.

L’attrice, infatti, aveva richiesto la risoluzione del contratto in essere con la società e la conseguente condanna al risarcimento del danno, sulla base dei seguenti presupposti di fatto:

  1. il sito web era stato realizzato con gravi ritardi;
  2. vi erano errori nel funzionamento;
  3. vi erano imprecisioni nella realizzazione grafica.

La società, al contrario, si era difesa, sostenendo che:

  1. il sito era stato realizzato secondo accordi;
  2. l’opera era stata accettata senza riserve;
  3. l’allungamento dei tempi era dovuto alle continue richieste di varianti e modifiche formulate dalla cliente.

Il Giudice Fiorentino, qualificato, come detto, la fattispecie come contratto di appalto, ha applicato la disciplina dettata dall’art. 1668 comma 2°, in tema di risoluzione per inadempimento, secondo cui questa può essere pronunciata solo quando le difformità e i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.

la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto d’appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l’opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità (Cass. CIv. 9295/2006)

Alla luce della consulenza tecnica d’ufficio depositata, era emerso che la società aveva sostanzialmente adempiuto a quasi tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, con la sola eccezione delle seguenti:

  • formazione di un addetto aziendale sull’utilizzo del software;
  • utilizzo di una versione della piattaforma JOOMLA non aggiornata;

Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, si trattavano di prestazioni che incidevano sull’importo complessivo dell’appalto per poco più del 10% e, di conseguenza, la loro omissione non poteva rendere l’opera inadatta alla sua destinazione.

Inoltre, il Giudice respinge l’addebito inerente il “ritardo” nella consegna, sia perché l’attrice aveva effettivamente richiesto numerose modifiche (a mezzo email), sia perché nessun termine di consegna era stato pattuito.

Il Tribunale ha, quindi, respinto sia la domanda di risoluzione del contratto, sia la connessa domanda risarcitoria, sulla base della costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, “nel caso che il committente abbia domandato il risarcimento dei danni in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non siano risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta per difetto della causa petendi” (Cass. civ. 9295/2006; cfr. anche sent. 4366/2015)“.

Sviluppo web e prova dell’adempimento

In un altro interessante caso, un soggetto aveva citato in giudizio la società incaricata della realizzazione del sito internet, anche qui chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, perché il sito non sarebbe stato realizzato come da accordi, nonostante il pagamento dell’intero prezzo (di cui si chiedeva, inoltre, la restituzione).

La convenuta si costituisce sostenendo che:

  1. il sito era stato realizzato come da accordi ( si trattava di un sito dinamico, destinato all’inserimento di ulteriori informazioni e contenuti da parte del committente );
  2. il prezzo era stato corrisposto dal committente al momento della consegna del sito;
  3. era stato il committente a richiedere la pubblicazione della sola landing page, atteso che al momento della consegna del sito, non era in possesso dei contenuti da inserirvi.

Il Tribunale di Salerno, effettuata l’audizione dei testimoni, ha potuto verificare che, effettivamente, il sito era stato correttamente realizzato e che, solo in tale momento, il prezzo era stato versato alla società. Pertanto ha rigettato la domanda dell’attore, in quanto sussisteva la prova dell’adempimento della società.

Sviluppo web e SEO: attenzione al contenuto del contratto

Di particolare interesse è il caso deciso dal Tribunale di Firenze (sentenza n. 2557/2017) in materia di indicizzazione, ottimizzazione e SEO.

La Parte Attrice aveva affidato alla società U., l’incarico di promuovere e pubblicizzare su internet la propria attività di tour operator.

Nel contratto, la medesima società U. si era impegnata a garantire il posizionamento entro le prime 30 posizioni su Google in relazione alle dieci parole chiavi scelte, entro 90 giorni dall’inizio della campagna e con un minimo di 10 visitatori giornalieri durante tutto il periodo della campagna.

Quanto pattuito, tuttavia, non si era verificato e, di conseguenza, la Parte Attrice ha convenuto in giudizio la società U.

Il Tribunale di Firenze, atteso che la convenuta non aveva fornito alcun elemento utile a dimostrare l’effettivo e pieno adempimento delle proprie prestazioni, ha accolto la domanda dell’attrice, applicando il noto principio giurisprudenziale secondo cui “nel caso in cui sia dedotto l’inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001)”.

Sviluppo web e consegna delle password di accesso

Sempre il Tribunale di Firenze, con la sentenza 4398/2016, ha esaminato un’ulteriore ipotesi concernente la realizzazione di un sito internet professionale.

In particolare, sembrano decisamente interessanti i passaggi inerenti la mancata consegna delle chiavi di accesso.

Spesso, infatti, accade che le agenzie web tergiversino nella consegna delle chiavi di accesso ai siti da esse realizzati, di fatto rendendo impossibile per il cliente finale l’effettiva presa in possesso del sito internet.

Il Tribunale di Firenze, interpellato sul punto, ha espressamente affermato che: “Appare evidente che l’interesse del cliente di servizi di web-hosting, sviluppo del sito, mail, ecc. (come pattuito fra le parti), sia quello di conseguire tali realizzazioni e di poter poi agire in piena autonomia nella gestione ed attuazione della propria attività.”

Inoltre, la suddetta prassi comportava un vero e proprio “asservimento” agli interessi della società incaricata delle attività di sviluppo, assolutamente ingiustificata oltre che non indicata nel contratto.

Sviluppo web e giurisprudenza: conclusioni

Alla luce della breve (ma significativa) rassegna giurisprudenziale sopra riportata si evince chiaramente come il rapporto contrattuale che si instaura tra cliente e sviluppatore web richieda la definizione di una lunga serie di aspetti critici che, se non adeguatamente regolati, potrebbero sfociare in lunghe e costose controversie.

Vi invitiamo a leggere la nostra guida su come scrivere un contratto di realizzazione di sito web per scoprire a quali aspetti prestare la massima attenzione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Related Posts
AVVOCATO,

CERCHI SENTENZE SU CASI ANALOGHI AL TUO?

CASSAZIONE.NET 4.0 L'EVOLUZIONE DELLO STUDIO LEGALE
PROVA GRATIS
close-link