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La Cassazione penale si pronuncia sullo spinoso tema della responsabilità del direttore di un settimanale on-line per i commenti diffamatori inseriti dagli utenti.

In primo e secondo grado l’imputata era stata condannata poiché, secondo la corte, la stessa non si era adoperata ad eliminare il commento diffamatorio inserito sul sito.

La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. 44126/2011, ha escluso la punibilità dell’agente, in quanto il fatto non costituisce reato.

In effetti, l’art. 57 c.p. punisce l’omesso controllo (preventivo) e non l’omessa rimozione del contenuto diffamatorio da parte del direttore del giornale, per cui le precedenti pronunce avevano realizzato uno stravolgimento della ratio della norma incriminatrice, la quale mira a punire il mancato impedimento della pubblicazione, e non l’omissione di controllo successiva.

In pratica l’interpretazione data dalle corti di primo e secondo grado realizzerebbe un’ipotesi di analogia in malam partem, come noto non ammessa nel nostro ordinamento penale.

Tra l’altro, a parere dei giudici di legittimità, nella fattispecie in questione l’analogia in malam partem sarebbe duplice, in quanto l’art. 57 c.p. farebbe esclusivo riferimento agli illeciti commessi con il mezzo della carta stampata e non a quelli commessi su testate on line o in televisione.

La nozione di stampa in senso giuridico deriva infatti dalla legge n. 47 del 1948, la quale prevede due condizioni: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attività sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico.

Secondo la Suprema Corte entrambi i requisiti difetterebbero nel caso di specie, in quanto le notizie e i commenti non vengono riprodotti e distribuiti su un supporto fisico, bensì tramite la visualizzazione sul monitor, così come avviene con il telegiornale (sul punto, cfr. Cass. Pen. 347177/08 e 205281/96 che escludono la responsabilità del direttore della testata televisiva).

In conclusione, è opportuno sottolineare come la pronuncia in questione non sia un caso isolato. Essa, infatti, si pone in linea di continuità con un’altra recente sentenza, la n. 35511 del 16 luglio 2010, con la quale i giudici di legittimità, in una fattispecie analoga, aveva negato la responsabilità del direttore di un giornale on line ex art. 57 c.p..

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