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Non è suscettibile del controllo del giudice, attraverso l’impugnativa di cui all’art. 1137 cod. civ., l’operato dell’assemblea condominiale in relazione alla questione inerente alla mancata apertura di un conto corrente intestato al condominio, su cui depositare da parte dell’amministratore le somme ricevute, trattandosi di questione attinente all’opportunità o alla convenienza dell’adozione delle modalità della gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni, salvi restando i controlli sulla gestione di tali somme da effettuare in sede di approvazione del rendiconto. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 10199 del 20 giugno 2012.

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione si interroga nuovamente sulla “annosa” questione della eventuale necessità di un conto corrente condominiale nel quale far affluire i versamenti delle quote condominiali, ritenendo l'insindacabilità da parte del Giudice di una delibera assembleare che abbia rigettato la proposta di una condomina di aprire un conto corrente condominiale.

La giurisprudenza di merito, invece, in varie occasioni aveva costantemente ritenuto che la mancata apertura di un conto corrente condominiale costituisse grave violazione dei doveri dell'amministratore:

– Integra un'ipotesi di grave irregolarità, legittimante la revoca dell'amministratore di condominio, la mancata apertura ed utilizzazione da parte dell'amministratore di un conto corrente, bancario o postale, intestato al condominio, sul quale far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio (Trib. Salerno Sez. I, 03/05/2011);

L'apertura di un conto corrente, specie non affidato, può rientrare nei poteri negoziali di un amministratore e rappresenta una opportuna cautela e garanzia di corretta gestione. La banca, prima di accendere un conto intestato all'ente (Condominio), deve accertarsi dei poteri del richiedente (Trib. Padova, 05/07/2007)

– È necessario ed opportuno aprire un conto corrente condominiale dove fare confluire le rate condominiali, previa approvazione di preventivo delle spese, e dal quale pagare le spese correnti di gestione e ciò in ossequio ai principi di trasparenza dei conti condominiali e per evitare la confusione tra il patrimonio e i conti dell'amministratore e le somme del condominio medesimo. Tali principi sono applicabili anche nel caso di un piccolo condominio con spese esigue in quanto facilita la trasparenza della gestione e la possibilità di controllo delle entrate ed uscite condominiali (Trib. Monza, 18/01/2006);

– L'amministratore di condominio, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato a ciascun condominio da lui amministrato, onde evitare che possa sorgere confusione tra il suo patrimonio personale e quelli dei diversi condominii, nonchè tra questi ultimi (Trib. Torino, 03/05/2000).

Inoltre, giova ricordare che pochi giorni prima della pubblicazione della pronuncia qui commentata, la Prima Sezione della Corte di  Cassazione, con la sentenza n. 7162 del 10 maggio 2012, aveva, parzialmente avallato gli orientamenti sopra riportati della giurisprudenza di merito, affermando che: Anche se non si può affermare, come pure talora è stato fatto, che addirittura la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell'amministratore, costituirebbe irregolarità tale da comportarne la revoca del mandato, si può sostenere che, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l'amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati. Vi è pure un'esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell'intera gestione condominiale.

In aggiunta, pare opportuno sottolineare come nella recente proposta di legge recante riforma della disciplina del condominio, il legislatore stia valutando l'opportunità di inserire una previsione espressa (art. 9) destinata a modificare l'art. 1129 c.c., inserendo, fra le altre, la seguente previsione: L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

In conclusione, riteniamo che la pronuncia in commento costituisca un caso “isolato” e che alla luce delle considerazioni sopra espresse, l'amministratore – per evitare di incorrere in possibili eventuali contestazioni sul proprio operato – sia tenuto ad aprire un conto corrente nel quale far confluire i contributi dei condomini.

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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center” align=”center”>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. (OMISSIS), domiciliata in ROMA ex lege, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato C.D.;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V.L. 6, presso lo studio dell'avvocato P. G., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G.M.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1012/2004 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1.- Il Tribunale di Torino rigettava l'impugnativa proposta da C.M. avverso la delibera con cui il Condominio di via (OMISSIS) di quella città aveva respinto la proposta della medesima attrice che fosse aperto un conto corrente intestato al Condominio per il deposito da parte dell' amministratore delle somme richieste per fare fonte alle spese condominiali.

Con sentenza dep. il 28 giugno 2004 la Corte di appello di Torino rigettava l'impugnazione proposta da C.M..

Secondo i Giudici di appello non esiste un diritto del condomino all'apertura di un conto corrente intestato al Condominio, non essendo imposta da alcuna norma, mentre del tutto inconferenti si erano rivelati i richiami alle norme sul mandato e alla diligenza del buon padre di famiglia che deve informare l'azione del mandatario;

d'altra parte, l'attrice non era stata in grado di allegare quale sarebbe stata la lesione del diritto determinata dalla gestione condominiale.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la C. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l'intimato.

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevato che il Condominio non ha depositato l'autorizzazione o la ratifica a resistere in giudizio nel termine assegnato dal Collegio, per cui il predetto – che ha depositato una comparsa conclusionale – deve ritenersi non costituito nel presente giudizio di legittimità.

1.1- Con l'unico motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1135, 1138 e 1710 cod. civ., deduce la nullità della delibera impugnata che a maggioranza aveva deciso una questione che, concernendo il diritto della ricorrente alla conservazione del patrimonio, doveva essere decisa all'unanimità:

deduce che la mancata intestazione di del conto corrente al Condominio da luogo a una gestione dell'amministrazione non prudente nè trasparente, evidenziando i vari rischi derivanti ai condomini dalla intestazione del conto alla persona dell' amministratore.

1.2.- Il motivo va disatteso.

La questione circa l' apertura o meno di un conto corrente intestato al condominio attiene all'opportunità o alla convenienza dell'adozione delle modalità della gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni ed esula quindi dal profilo di legittimità dell'operato dell'assemblea condominiale, che è suscettibile del sindacato del giudice attraverso l'impugnativa di cui all'art. 1137 cod. civ.. Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità (Cass. 1165/1999; 5889/2001;

19457/2005). Ed invero, l'attrice non è in grado di allegare il diritto che la mancata apertura del conto le avrebbe in concreto leso; nè, d'altra parte, potrebbe configurarsi un' astratta potenziale menomazione del diritto dei condomini relativamente al controllo della gestione delle somme erogate dai medesimi posto che, secondo le regole del mandato, l'amministratore deve dare il rendiconto.

Il ricorso va rigettato.

Nessuna statuizione va adottata circa il regolamento delle spese relative alla presente fase a stregua di quanto sopra si è detto a proposito della costituzione del Condominio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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