Dark Light

Il caso riguarda uno studente di un Liceo artistico di Firenze, il quale aveva sostenuto la prova orale di maturità il 5 luglio 2004, non riuscendo però a superarla. Interrogato in sole tre materie (storia, italiano e anatomia artistica), riportava, come valutazione, un modesto 52 su 100.

Decideva quindi di ripetere l’anno, iscrivendosi presso un Istituto privato, riuscendo, questa volta, ad ottenere l’agognato diploma.

Nel frattempo, però, adiva altresì le vie legali, impugnando la precedente bocciatura e il TAR, l’11 febbraio 2006, gli dava ragione, sul presupposto che avrebbe dovuto essere interrogato su tutte le materie.

L’ordinanza ministeriale n. 35 dell’8 aprile 2003 prevedeva infatti che il colloquio di esame dovesse avere inizio con un tema sviluppato dallo studente e dovesse poi proseguire su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari.

In particolare, l’ordinanza statuiva: «Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari».

Lo studente, ottenuta la declaratoria di illegittimità, decideva di rivolgersi nuovamente al TAR, ritenendo, insieme ai suoi legali, di aver subito un danno a causa della condotta illegittima della commissione esaminatrice.

Anche questa volta, il TAR gli ha dato ragione, riconoscendo il risarcimento dei danni patrimoniali, pari ad Euro 5.000,00, corrispondenti alla retta della scuola privata.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Related Posts
AVVOCATO,

CERCHI SENTENZE SU CASI ANALOGHI AL TUO?

CASSAZIONE.NET 4.0 L'EVOLUZIONE DELLO STUDIO LEGALE
PROVA GRATIS
close-link
Avvocato, vuole gestire tutta la sua professione con un'App?....
PROVA  ORA GRATIS
close-image