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Chi agisce per la restituzione di somme date a mutuo deve provare non solo l’avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11574 del 14 maggio 2013.

Con la sentenza in commento, infatti, la Cassazione si conforma ad un orientamento, pienamente consolidato, per cui colui che – come nel caso che ne occupa – fonda la sua domanda di pagamento di somme di denaro su un contratto di mutuo, è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi di tale contratto e, quindi, non solo l’avvenuta consegna delle somme ma anche il titolo della consegna, cioè che tale consegna è stata effettuata per quel titolo che implichi l’obbligo della restituzione, solo in tal modo potendo ritenersi adempiuto l’onere della pretesa creditoria fatta valere in giudizio a norma dell’art. 2697 c.c. (v. Cass. 26 settembre 1983 n. 5691; Cass. 17 maggio 1982 n. 3056; Cass. 3 aprile 1982 n. 2062; Cass. 19 gennaio 1977 n. 267).

Peraltro, la Cassazione ha, altresì, chiarito che la contestazione, ad opera dell'”accipiens”, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova (Cass. Civ. n. 9451/2010).

Ne consegue che chi agisce in giudizio per la restituzione di somme deve necessariamente provare il “titolo” su cui si fondi la pretesa restitutoria, salvo il caso (raro) di riconoscimento del medesimo da parte del convenuto.

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l. Con sentenza in data 28 maggio 16 giugno 2003 il Tribunale di Cagliari rigettò sia la domanda proposta da T. che aveva chiesto la condanna di B. a corrispondergli la somma di L. 25.051.448, credito originato dalla disciolta società di fatto, sia la domanda riconvenzionale con cui il convenuto aveva chiesto la condanna dell’attore a pagargli L. 112.000.000 a regolamento dell’intercorso rapporto.

2. Con sentenza in data 30 marzo – 7 maggio 2007 la Corte d’Appello di Cagliari accertò un credito del ___. nei confronti del ___. di €. 3.985,93 e un debito del ___ nei confronti del _____ operata la compensazione parziale, di €. 43.382,37 e, condannò il primo a corrispondere al secondo la differenza.

3. Avverso la suddetta sentenza il ____ ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il __ ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

.1 – Preliminarmente i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vengono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c .

A. Ricorso principale

2.1 – Il primo motivo adduce violazione degli artt. 1813 e 2697 c.c. Si assume che colui che fonda una domanda di pagamento su un contratto di mutuo è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi di tale contratto e, quindi, non solo l’avvenuta consegna delle somme, ma anche il titolo implicante l’obbligo della restituzione.

2.2  Occorre premettere che, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, la questione non è coperta dal giudicato. Infatti il Tribunale aveva rigettato le domande di entrambe le parti affermando, per quanto riguarda la domanda riconvenzionale del ____  che questi aveva dimostrato di avere effettuato alcuni pagamenti per conto della società, ma non di avere impiegato denaro proprio e non della società. Ne consegue che sulla questione delle esistenza del mutuo il primo giudice non aveva avuto occasione di pronunciarsi.

In ogni caso gravava sul resistente l’onere di riferire le pertinenti parti della sentenza del Tribunale idonee a dimostrare il proprio assunto. L’orientamento giurisprudenziale è ormai consolidato nell’ affermare (confronta, tra le altre, la recente Cass. Sez. III, n. 9541 del 2010 che la “datio” di una somma di danaro non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l’”accipiens” non confermi il titolo posto “ex adverso” alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell’accipiens, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova. Ne consegue che l’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione.

La Corte territoriale ha compiuto un accertamento di fatto, basato sulla documentazione prodotta dal ___ sulla sostanziale non contestazione da parte del _____. Ma, indipendentemente da ciò, il motivo risulta inammissibile poiché il quesito di diritto finale (chi pretende la restituzione di una somma asseritamente concessa a mutuo ha l’onere di dimostrare, oltre alla dazione della somma, la conclusione del contratto di mutuo ed il fatto che essa somma sia stata versata in esecuzione di tale contratto, applicabile prescritto dall’art. 366-bis c.p.c., ratione temporis, si rivela assolutamente generico e astratto, quindi inidoneo a soddisfare le finalità perseguite dalla norma.

3.1 – Il secondo motivo adduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 132 comma 2, n. 4 c.p.c., 118 comma l atto c.p.c. Si stigmatizzano i capi della sentenza impugnata con i quali erano state accolte le tre ulteriori domande dell’____.

3.2 – La censura implica esame delle risultanze processuali e valutazioni di merito. Comunque è inammissibile poiché il quesito di diritto (La motivazione della sentenza deve contenere l’indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto) è assolutamente generica e non postula l’enunciazione di un principio fondato sulle norme indicate.

4.1 Il terzo motivo lamenta violazione dell’ art. 2697 c.c. sul rilievo che la Corte territoriale non ha precisato a quale titolo fossero stati effettuati i pagamenti di cui veniva chiesto il rimborso .

4.2 – La censura è inammissibile poiché le argomentazioni addotte e il quesito finale (sostanzialmente identico a quello formulato con riferimento al primo motivo) non sono in sintonia con la rubrica.

Dalla motivazione della sentenza si evince chiaramente che i pagamenti esano stati effettuati in relazione alla società di fatto esistente tra le parti .

B) Ricorso incidentale

5. l Il primo motivo ipotizza violazione degli art. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. Il riferimento è alla restituzione alla metà della cambiale agraria sottoscritta congiuntamente; si assume che costui non aveva dimostrato di avere effettuato il pagamento.

5.2 – La rubrica della censura è ambigua, considerato che la violazione di norme di diritto deve essere denunciata ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., mentre il successivo n. 5 attiene al vizio di motivazione, che, peraltro, il ricorrente deve precisare sotto quale profilo (omissione, insufficienza, contraddittorietà) ritenga infici la sentenza impugnata.

Il motivo non presenta un quesito di diritto fondato sulle norme indicate e non risulta assistito da idoneo momento di sintesi. La Corte d’Appello ha ritenuto provato il pagamento della cambiale da parte del _____. Si tratta di accertamento di fatto non censurabile in questa sede.

6.1 – Il secondo motivo adduce violazione degli artt. 2697 e 1298 c.c. in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. La questione trattata è il rigetto del capo della domanda riconvenzionale relativo al credito vantato nei confronti del ____ per acquisto e impianto di una mungitrice.

6.2 – Il motivo in esame è strutturato come il precedente e, quindi è inammissibile per le medesime ragioni lì indicate. La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non censurabile, ha ritenuto non sufficientemente provato che il _____ avesse pagato la mungitrice acquistata dal Sannio.

7.  In definitiva entrambi i ricorsi risultano inammissibili. All’esito del giudizio consegue la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Il Consigliere

Roma 4.4.2013.

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