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Con la pronuncia n. 12972/13 i Giudici di Piazza Cavour tornano ad occuparsi dei limiti al potere di rappresentanza dell’amministratore di condominio.

Oggetto della causa era un sinistro occorso ad un minore, il quale cadeva da un muro alto circa due metri privo di ringhiera di protezione e di idonea segnaletica a tutela della pubblica incolumità, riportando lesioni comportanti l’asportazione della milza, con postumi invalidanti permanenti.

Il caso giungeva in Cassazione, dove il ricorso presentato dal condominio era dichiarato inammissibile.

E infatti risultava che l’amministratore del condominio aveva conferito la procura al difensore senza la necessaria autorizzazione dell’assemblea condominiale, non ricorrendo, nella specie, una delle ipotesi delle attribuzioni al medesimo conferite ex lege dall’art. 1130 c.c..

La Suprema Corte, sul punto, ha richiamato l’orientamento di cui alle Sezioni Unite secondo cui l’amministratore di condominio “potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione (v. Cass., Sez. Un., 6/8/2010, n. 18331. Cfr. altresì Cass., 31/1/2011, n. 2179)”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 24 maggio 2013, n. 12972

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19134/2007 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) – (OMISSIS) in persona dell’amministratore pro tempore B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. ARMELLINI 55, presso lo studio dell’avvocato BALDASSARRE D’AMORE, rappresentato e difeso dagli avvocati MUSTO Pellegrino, BATTISTA ANTONIO con studio in 83042 ATRIPALDA (AV), VIA ROMA 67 giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ATRIPALDA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore legale rappresentante Dott. L.L., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITAGLIANO SABINO giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

P.D., S.K.;

– intimati –

sul ricorso 24005/2007 proposto da:

S.K., P.D. (OMISSIS) in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul figlio minore A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 18, presso lo studio dell’avvocato BENIGNI ITALO, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ATRIPALDA in persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante Dott. L.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITAGLIANO SABINO giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1418/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/05/2006, R.G.N. 2023/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato ELIO BENIGNI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato.

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8/5/2006 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. S.K. e P.D. – in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore A. – e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Avellino 12/12/2004, dichiarava la responsabilità del Condominio (OMISSIS) nella determinazione del sinistro verificatosi il (OMISSIS), allorquando mentre giocava il suindicato minore S.A. cadeva da un muro alto circa due metri privo di ringhiera di protezione e di idonea segnaletica a tutela della pubblica incolumità riportando lesioni comportanti l’asportazione della milza, con postumi invalidanti permanenti.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Condominio (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi il Comune di Atripalda nonchè i sigg. S.K. e P.D. – in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore A., che spiegano altresì asserito ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione sollevata nel controricorso dal Comune di Atripalda di difetto di ius postulandi del ricorrente Condominio, risultando la procura conferita al difensore dal relativo amministratore, senza che quest’ultimo risulti all’uopo autorizzato da delibera dell’assemblea condominiale, e non ricorrendo nella specie una delle ipotesi delle attribuzioni al medesimo conferite ex art. 1130 c.c.

L’eccezione è fondata.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare, l’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione (v. Cass., Sez. Un., 6/8/2010, n. 18331. Cfr. altresì Cass., 31/1/2011, n. 2179).

Orbene, nel caso la procura per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l’impugnata sentenza App. Napoli 8/5/2006 risulta in effetti conferita agli avv.ti Antonio Battista e Pellegrino Musto dal sig. B.C., amministratore del Condominio (OMISSIS), in materia non rientrante tra le ipotesi di cui all’art. 1130 c.c., senza che sia stata dal medesimo indicata e a fortiori prodotta alcuna delibera all’uopo dell’assemblea condominiale, nè di autorizzazione preventiva nè di ratifica successiva.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale, con conseguente assorbimento della trattazione del ricorso incidentale condizionato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbita la trattazione del ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.300,00, di cui Euro 6.100,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore dei controricorrentì S. e P., in proprio e nella qualità, nonchè in complessivi Euro 3.800,00, di cui Euro 3.600,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore del controricorrente Comune di Atripalda.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2013

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