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Firmato nella notte del 24 ottobre 2020 il nuovo DPCM contenente le ulteriori restrizioni per arginare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da diffusione del Coronavirus.

In questo post cercheremo di evidenziare le principali nuove misure introdotte dall’esecutivo guidato dal Prof. Giuseppe Conte, per contrastare la diffusione del coronavirus.

Riferimento DPCMContenuto misura
Art. 1 comma 9, lett. f)Sono sospese le attività di palestre, centri natatori, centri benessere, centri termali (con l’eccezione di quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Art. 1 comma 9, lett. g)Confermata la sospensione degli sport di contatto e di tutta l’attività dilettantistica di base.
Art. 1 comma 9, lett. l)Sono sospese tutte le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Art. 1 comma 9, lett. n)Per quanto riguarda le abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone non conviventi. Si tratta di una mera raccomandazione, allo stato attuale non vincolante e non coercibile.
Art. 1 comma 9, lett. dd)Le attività commerciali al dettaglio sono consentite a condizione che sia assicurato il rispetto del distanziamento di 1 metro e l’ingresso scaglionato.
Art. 1 comma 9, lett. ee)Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico. Allo stato attuale restano consentite: (a) la ristorazione con consegna a domicilio; (b) la ristorazione con asporto (fino alle ore 24.00 e con divieto di consumo nelle adiacenze). Al momento attuale, sembra scongiurata la chiusura domenicale delle attività di ristorazione.
Art. 1 comma 9, lett hh)Restano consentite le attività inerenti ai servizi della persona. Si precisa, in ogni caso, che le suddette attività potrebbero essere limitate da eventuali disposizioni regionali (in presenza di situazioni critiche dal punto di vista epidemiologico) e che, in ogni caso, dovranno essere rispettati protocolli e/o linee guida approvati dalle Regioni medesime o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Art. 1 comma 9, lett. ii)Viene richiesto ai Presidenti delle Regioni di adottare una nuova programmazione del trasporto pubblico, sulla base delle effettive esigenze, con l’obiettivo di assicurare, comunque, i servizi essenziali e, al contempo, di evitare il sovraffollamento.
Art. 1 comma 9, lett. mm)Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Le suddette disposizioni saranno efficaci fino al 24 novembre 2020. Tuttavia, visto lo stato dell’emergenza coronavirus non è da escludere che ulteriori misure restrittive possano essere adottate in conseguenza di un ulteriore incremento del numero dei contagi.

Da un punto di vista critico, non si può non segnalare come nel nuovo DPCM non ci sia alcuna misura immediata di sostegno ai settori produttivi che saranno colpiti dalle nuove restrizioni. Probabilmente, come già avvenuto per la crisi di marzo, le suddette misure saranno demandate a un futuro Decreto Legge. Non resta, quindi, che attendere l’evoluzione, anche normativa, dell’emergenza coronavirus.

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