Dark Light

L’enorme flusso di cittadini stranieri, provenienti sia da Paesi comunitari che extracomunitari, ha recentemente portato alla luce alcune problematiche relative alle diverse normative presenti in ogni singolo ordinamento.

Uno dei problemi più sentiti è quello connesso al “doppio cognome”: come noto, infatti, vi sono molti Paesi, soprattutto in alcune aree del pianeta (ad es. Sud America), in cui viene attribuito ai nascituri sia il cognome del padre che quello della madre.

Cosa accade quando queste persone si trasferiscono in Italia e acquistano anche la cittadinanza del nostro Paese? Possono conservare il doppio cognome?

La Cassazione si è da ultimo occupata di un caso simile, relativo ad una persona nata in Perù da genitori stranieri, che successivamente aveva conseguito anche la cittadinanza italiana per aver risieduto in Italia per oltre dieci anni.

L’Ufficiale dello Stato civile italiano si era rifiutato di registrare il doppio cognome, in quanto in contrasto con la nostra normativa interna.

Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato, sottolineando innanzitutto come il nome sia un diritto della personalità, tutelato sia dalla normativa ordinaria (art. 6 c.c.), sia da quella costituzionale, così che “una modifica coattiva del cognome possa essere consentita solo in presenza di diritti di rango parimenti elevato”.

 Inoltre – hanno aggiunto i Giudici di legittimità – nel 2008, tenuto conto anche degli orientamenti sulla questione della Corte di Giustizia UE, è stata emanata una circolare ministeriale, “con riguardo alla specifica ipotesi di cittadino italiano in possesso anche della cittadinanza di un Paese UE, o anche extraeuropeo (e, deve aggiungersi, a fortiori per uno straniero che abbia successivamente acquisito anche la cittadinanza italiana)”, la quale ha escluso la possibilità di correggere, senza il consenso dell’interessato, il cognome attribuito nell’altro Paese di cittadinanza.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 22 gennaio – 17 luglio 2013, n. 17462

(Presidente Luccioli – Relatore San Giorgio)

Svolgimento del processo

1. – Con decreto depositato il 24 gennaio 2010, la Corte d’appello di Milano, Sez. delle persone, dei minori e della famiglia, decidendo sul reclamo proposto dal Sindaco del Comune di Cornaredo e dal Ministero dell’Interno nei confronti del decreto del Tribunale di Milano del 16 luglio 2008, lo revocò dichiarando la legittimità della correzione che l’ufficiale di stato civile dello stesso Comune aveva apportato, nell’effettuare il cambio di residenza, ai dati anagrafici del cittadino peruviano L.R., che aveva ottenuto anche la cittadinanza italiana, modificandone il cognome con la eliminazione di quello materno, R., e la sostituzione dello stesso con il cognome della nonna paterna, V., nell’atto di nascita e nell’atto di matrimonio, con conseguente rettifica anche nell’atto di nascita dei figli, in asserita applicazione dell’art. 98, comma 2, del D.P.R. n. 396 del 2000, il quale stabilisce che l’ufficiale di stato civile debba provvedere alla correzione nel caso in cui riceve un atto di un cittadino italiano nato all’estero al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello allo stesso spettante in base alla legge italiana.

Avverso detto provvedimento di rettifica il L.R. aveva proposto opposizione, accolta dal Tribunale di Milano con provvedimento che era stato appunto impugnato dal predetto Comune e dal Ministero dell’Interno in base al rilievo che la rettifica era giustificata dall’art. 1 della Convenzione di Monaco del 15 settembre 1980.

La Corte di merito osservò che a fondamento della propria opposizione il ricorrente aveva sostenuto che il citato art. 2 del D.P.R. n. 396 del 2000 contempla solo il caso del cittadino italiano nato all’estero da genitori italiani. Tale opinione non venne condivisa dal giudice di secondo grado, alla stregua del rilievo che l’art. 1 della Convenzione di Monaco stabilisce che “i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino”, e che “a questo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato”, precisando però che “in caso di cambiamento di nazionalità viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalità”, e, quindi, nel caso di specie, la legge italiana, la quale prevede appunto l’attribuzione del solo cognome paterno.

2. – Per la cassazione di tale decreto ricorre L.R., in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli J.M. e J.M., sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso il Ministero dell’Interno ed il Sindaco del Comune di Cornaredo.

Motivi della decisione

l. – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 98, comma 2, del D.P.R. n. 396 del 2000. Si osserva che la norma invocata si riferisce esclusivamente ai cittadini italiani nati all’estero da genitori italiani legittimamente coniugati, e quindi non è applicabile al ricorrente, nato da genitori stranieri in Paese straniero. Si aggiunge che le circolari n. 27 del 2004 e n. 397 del 2008 del Ministero dell’Interno chiariscono la portata della predetta norma, stabilendo che in base alla legislazione italiana deve essere attribuito per intero solo il cognome del padre eliminando quello della madre, e che la correzione ex art. 98 è applicabile anche nei casi di stranieri divenuti cittadini italiani, perdendo però la cittadinanza di origine. In ogni caso, si rileva che il cognome del ricorrente, ove si fosse inteso applicare la normativa nazionale, avrebbe dovuto essere modificato in L. e non in L.V.

La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, a norma dell’art. 366-bis cod.proc.civ., applicabile nella specie ratione temporis: <Dica la Suprema Corte se la rettifica del cognome, di cui all’art. 98, comma 2, d.p.r. n. 396 del 2000, si riferisce esclusivamente ai cittadini italiani nati all’estero da genitori italiani legittimamente sposati, ovvero ai cittadini italiani riconosciuti come figli naturali ai sensi dell’art. 262 del medesimo d.p.r. n. 396 del 2000, e non si riferisca anche al soggetto nato da genitore straniero in un Paese straniero, che ha acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione, senza perdere la cittadinanza straniera di origine (nella specie, trattasi di cittadino peruviano che aveva acquistato la cittadinanza italiana dopo aver risieduto oltre dieci anni in Italia, conservando la cittadinanza peruviana, nonché il doppio cognome previsto dalla legislazione di quel Paese)>.

2. – Con la seconda censura si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, della Convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottata a Monaco il 5/9/1980 e ratificata con legge 19/11/1984, n. 950. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere applicabile nella specie l’art. 1 co. 2 della Convenzione di Monaco, che si riferisce al caso di cambiamento di nazionalità, mentre il ricorrente ha acquisito la doppia cittadinanza. In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile la normativa italiana, avrebbe errato l’ufficiale di stato civile nell’operare una correzione non conforme nemmeno alla normativa nazionale, essendo stato attribuito al ricorrente anche il cognome della nonna paterna e non solo quello del padre.

La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: <Dica la Suprema Corte di Cassazione se l’art. 1, comma 2, della legge n. 950/1984, di ratifica della Convenzione sui cognomi e nomi adottata a Monaco il 15.9.1980, trova applicazione soltanto nella ipotesi di cambio di nazionalità, e non nei casi di mantenimento della cittadinanza di origine e di acquisizione anche della cittadinanza italiana per naturalizzazione>.

3. – Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 6 cod.civ. Si richiama la tutela di livello costituzionale del cognome quale parte essenziale ed irrinunciabile della personalità, cui recherebbero vulnus le rettifiche apportate dal Comune di Cornaredo al cognome del ricorrente, privandolo della propria identità personale, la quale implica la preservazione del proprio doppio cognome originario legittimamente formato, e del diritto di trasmetterlo ai figli.

La illustrazione della doglianza si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: <Voglia codesta Suprema Corte decidere se la correzione del cognome di un cittadino straniero che abbia acquistato anche la cittadinanza italiana violi il diritto costituzionalmente garantito (art. 2 Cost.) alla identità personale che implica la preservazione del proprio doppio cognome originario, quando lo stesso sia da ritenersi parte integrante della propria identità personale (nella specie, il Comune di residenza in Italia del ricorrente, cittadino peruviano ed altresì cittadino italiano per naturalizzazione, ne aveva rettificato il doppio cognome di origine, tagliando il secondo cognome e aggiungendovi inopinatamente il cognome della madre)>.

4. – Le doglianze, che, in quanto strettamente connesse – siccome rivolte tutte alla affermazione della legittimità della conservazione da parte del ricorrente del proprio doppio cognome, acquisito in conformità alla legislazione vigente nello Stato di sua nazionalità originaria – possono essere trattate congiuntamente, sono meritevoli di accoglimento.

4.1. – L’ordinamento dello stato civile dei Paesi di cultura spagnola dispone che al neonato venga attribuito il doppio cognome, composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre, che, a loro volta, ne portano due.

L’art. 98, comma 2, del d.p.r. n. 396 del 2000, recante il nuovo regolamento dello stato civile, prevede che l’ufficiale di stato civile, allorchè riceve, per la trascrizione, un atto di nascita relativo ad un cittadino italiano nato all’estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio (naturale), ai sensi dell’art. 262, primo comma, cod.civ., al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana, le corregga immediatamente mediante annotazione.

In attuazione di tale norma, ai cittadini italiani nati nei predetti Paesi di cultura spagnola, il cognome imposto alla nascita deve essere corretto in Italia eliminando il cognome della madre e aggiungendo, se il padre è straniero e porta due cognomi, il secondo cognome paterno. Ciò in quanto l’art. 24 della legge n. 218 del 1995, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, dispone che alla materia dei diritti della persona, fra i quali si annovera il diritto al nome, si applica la normativa del Paese di cui il soggetto è cittadino.

4.2. – In proposito, mentre la circolare del Ministero dell’Interno n. 27 del 2004 prevedeva che detto principio dovesse valere pure in caso di doppia cittadinanza, e che quindi il soggetto che possedesse più cittadinanze, tra le quali quella italiana, dovesse portare, in Italia, il cognome del padre, nella successiva circolare dello stesso dicastero emessa il 15 maggio 2008 tale interpretazione è stata rivista, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, e, in particolare, della sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 ottobre 2003, resa nel caso C-148/2002 nei confronti del Belgio. Il caso riguardava i due figli di un cittadino spagnolo e di una cittadina belga, residenti in Belgio, i quali in possesso di doppia cittadinanza, era stato imposto nell’atto di nascita, secondo l’ordinamento belga, il patronimico del padre, e i cui genitori, in qualità di legali rappresentanti dei figli, avevano chiesto, ricevendone un rifiuto, il cambiamento di detto cognome con quello risultante, secondo il diritto spagnolo, dal primo cognome del padre seguito da quello della madre: in tale occasione, a seguito di ricorso alla Corte di Lussemburgo, nel ribadire che le norme che disciplinano il cognome rientrano nella competenza degli Stati membri, il giudice comunitario aveva altresì stabilito che l’ordinamento interno non è legittimato a limitare gli effetti dell’attribuzione della cittadinanza anche di un altro stato membro, e così, aveva affermato che l’autorità amministrativa deve consentire la possibilità di cambiamento del cognome ai minori residenti in uno Stato membro e in possesso di doppia cittadinanza, di quello e di un altro Stato membro, allorchè la domanda sia volta a far sì che costoro possano portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato.

Cogliendo spunto anche dalla richiamata pronuncia, la predetta circolare ministeriale del 2008, con riguardo alla specifica ipotesi di cittadino italiano in possesso anche della cittadinanza di un Paese UE, o anche extraeuropeo (e, deve aggiungersi, a fortiori per uno straniero che abbia successivamente acquisito anche la cittadinanza italiana), ha escluso la possibilità di correggere, senza il consenso dell’interessato, il cognome attribuito nell’altra Paese di cittadinanza secondo le norme ivi vigenti.

4.3. – In realtà, anche alla stregua della considerazione che il nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità, tutelato anche a livello costituzionale, oltre che dalla normativa ordinaria (art. 6 cod.civ.), deve ritenersi che una modifica coattiva del cognome potrebbe essere consentita solo in presenza di diritti di rango parimenti elevato.

4.4. – In tale chiave esegetica va, dunque, letto anche l’art. 1, comma 2, della Convenzione di Monaco sui cognomi e nomi adottata a Monaco il 5 settembre 1980 e ratificata in Italia con legge 19 novembre 1984, n. 950, il quale stabilisce che, in caso di cambiamento della nazionalità, viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalità, in quanto l’acquisizione di una doppia cittadinanza non implica cambiamento di nazionalità.

4.5. – Alla stregua dei principi affermati, il ricorrente, nato in Perù da genitori stranieri, e che ha conseguito anche la cittadinanza italiana per aver risieduto in Italia per oltre dieci anni, ha diritto a portare anche in Italia il proprio doppio cognome.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. Il decreto impugnato va, pertanto, cassato, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a norma dell’art. 384, ultimo comma, cod.proc.civ., accogliendo la opposizione proposta dal L.R., e disponendo la cancellazione delle rettifiche dell’atto di nascita e di matrimonio del ricorrente e degli atti di nascita dei figli dello stesso effettuate dall’ufficiale di stato civile.

Nella particolare natura della controversia, nella novità della stessa e nella qualità delle parti le ragioni della compensazione integrale tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, accoglie la opposizione e dispone la cancellazione delle rettifiche dell’atto di nascita e di matrimonio del ricorrente e degli atti di nascita dei figli dello stesso effettuate dall’ufficiale di stato civile. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Related Posts
AVVOCATO,

CERCHI SENTENZE SU CASI ANALOGHI AL TUO?

CASSAZIONE.NET 4.0 L'EVOLUZIONE DELLO STUDIO LEGALE
PROVA GRATIS
close-link
Avvocato, vuole gestire tutta la sua professione con un'App?....
PROVA  ORA GRATIS
close-image