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COSA E’?

Il vincolo di destinazione è stato recentemente introdotto dal legislatore all’art. 2645 ter c.c., che, pur essendo norma in tema di pubblicità, va a regolare, anzi a creare, un istituto di diritto sostanziale.

Si tratta di una eccezione, un limite al principio ex art. 2740 c.c., per il quale il debitore risponde con tutto il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte. Infatti, in forza del vincolo, viene a crearsi una segregazione, separazione patrimoniale. Autorevole dottrina (Lupoi) ha scritto di “trust all’italiana”, sottolineando le similitudini con l’istituto anglosassone.

LA FORMA

La norma del codice civile prevede che l’istituzione possa avvenire per atto di forma pubblica.

Pertanto, sono escluse le scritture private, anche autenticate.

IL TESTAMENTO

Una recentissima pronunzia giurisprudenziale (Tribunale di Roma) ha affrontato la questione della creazione del vincolo per testamento. La conclusione è stata di segno negativo, basandosi sul dato letterale normativo; pertanto, nel testamento, sarebbe possibile solo la cosiddetta costituzione indiretta, cioè a mezzo onere o legato a carico di un beneficiario del testamento, il quale per successivo atto inter vivos vada ad istituire il vincolo, ottemperando all’obbligo impostogli.

Tuttavia, pare nettamente prevalente in dottrina l’opinione per la quale il vincolo di destinazione possa crearsi per testamento. Se pochi dubbi sorgono per il testamento pubblico o segreto, in quanto atti notarili, più discussa è la forma olografa. Tuttavia, in forza del principio di equipollenza delle forme testamentarie, si arriva a ritenere possibile anche tale via; peraltro, si osserva come anche il testamento olografo recupera la forma notarile, al momento del verbale di pubblicazione.

IL GESTORE

Premesso che il vincolo può o meno essere accompagnato dal trasferimento del bene, trattandosi in questo secondo caso di vincolo “autodichiarato”, molto frequente nella prassi è la figura del gestore.

Per cui, ove il bene sia trasferito, questi diventa a tutti gli effetti titolare del bene, seppur vincolato a favore del beneficiario; se il bene vincolato non è trasferito, il gestore viene definito come un mandatario, eventualmente con rappresentanza, cosicché egli possa anche trasferire il bene, per la migliore realizzazione dell’interesse meritevole, senza che sia necessario l’intervento del disponente.

LA NATURA GIURIDICA

Quanto alla natura giuridica del diritto spettante al beneficiario, si oppongono due interpretazioni.

Per una, si tratterebbe di un vero e proprio diritto reale, creato dal legislatore con la norma de quo, opponibile ai terzi e per il quale, in caso di violazione del fine meritevole di tutela, res transit cum onere suo.

Per l’altra, si tratterebbe di un diritto di credito, perché altrimenti si violerebbe il principio del numero chiuso dei diritti reali, benché opponibile ai terzi in forza della norma appositamente introdotta.

LA REVOCA

Quanto alla possibilità di revoca del vincolo, è pressoché pacifico che la revoca non possa essere unilaterale da parte del disponente, perché il beneficiario, una volta che abbia dichiarato di voler profittare (non occorre una vera e propria accettazione), ha acquistato il diritto (reale o di credito che sia) derivante dal vincolo in suo favore. Allora si ritiene che il vincolo possa essere eliminato dal disponente solo con il consenso del beneficiario, che rinunzia alla posizione giuridica di vantaggio acquisita.

L’immagine del post è stata realizzata da Brett_Hondow, rilasciata con licenza CC.

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