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Se il paziente è colpito da ictus dopo essere stato dimesso la struttura ospedaliera è responsabile del decesso?

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Con la sentenza n. 28287/11 la Corte di Cassazione torna a occuparsi del nesso di causalità in materia di responsabilità medica.

Il caso in questione riguardava una donna deceduta a causa di un ictus che l’aveva colpita una volta dimessa dall’ospedale. Gli attori convenivano in giudizio la struttura ospedaliera, deducendo che la condotta omissiva dei medici in essa operanti fosse colpevole, in quanto, considerato il quadro clinico in cui versava la paziente, non avrebbero effettuato tutti gli esami necessari (in particolare la TAC).

In primo grado la domanda era rigettata, ma in appello la sentenza veniva ribaltata ed era affermata la responsabilità dei sanitari, per cui l’ospedale veniva condannato a risarcire i danni.

La struttura ospedaliera decideva quindi di ricorrere in Cassazione e i giudici di legittimità accoglievano il ricorso.

La Suprema Corte, infatti, nella succitata sentenza, ha precisato che, in tema di responsabilità medica, occorre seguire un percorso logico distinto in due momenti: prima bisogna accertare che vi sia una colpa da parte dei sanitari e poi, nel caso di risposta affermativa, bisogna domandarsi se la condotta diligente avrebbe potuto, secondo un criterio necessariamente probabilistico, evitare il verificarsi dell’evento.

Tornando al caso de quo, quindi, la Corte d’Appello avrebbe dovuto prima domandarsi se vi era la necessità di effettuare una TAC e solo dopo avrebbe dovuto chiedersi se tale esame avrebbe potuto – con elevato grado di credibilità razionale – impedire l’evento.

Sul punto, però, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, dal materiale probatorio a disposizione, non vi fossero elementi per ritenere che il personale medico avrebbe dovuto sottoporre la donna a TAC, per cui, in assenza della colpa degli agenti, è illogico occuparsi del tema del nesso di causalità, essendo il giudizio sull’elemento psicologico prodromico rispetto a quello sull’elemento eziologico.

In altre parole, secondo la Cassazione, occorre prima verificare che il comportamento dei sanitari sia conforme a quanto prescritto nei protocolli e poi, qualora venga accertata una colpa, si può analizzare se la condotta diligente avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare l’evento.

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L’immagine del post è stata realizzata da geralt, rilasciata con licenza cc.

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