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L’art. 588 c.c.

L’art. 588 c.c. dispone al primo comma la regola generale per la quale, se è attribuita la universalità dei beni o una loro quota, il lascito, indipendentemente dall’espressione letteralmente utilizzata, è a titolo di erede.

Invece, per residuo, le altre disposizioni sono a titolo particolare, cioè di legato.
Il secondo comma, tuttavia, specifica che anche l’attribuzione di beni determinati può concretizzare una disposizione a titolo universale, quando il testatore ha inteso assegnare i beni come quota del patrimonio.
Ovviamente l’accertamento di tale intenzione è estremamente complessa nel caso concreto, quando bisogna interpretare il testamento. Pertanto, una buona tecnica redazionale è importante, anche solo limitandosi a riportare l’espressione stessa del legislatore.

L’institutio ex re certa, questioni dottrinali.

Chiarito ciò, l’institutio ex re certa crea ulteriori problemi, molto dibattuti in dottrina.

Il patrimonio

Innanzitutto, occorre individuare il patrimonio che il testatore ha preso a riferimento nelle attribuzioni, al fine del calcolo delle quote ereditarie al momento dell’apertura della successione.
Infatti, per parte della dottrina bisogna riferirsi al patrimonio al momento della redazione del testamento, perché solo questo il testatore poteva aver presente a quel momento; per altra parte della dottrina invece bisogna parametrare il lascito al patrimonio all’apertura della successione, poiché in tal senso depone in più punti il dettato legislativo.
Conseguenza dell’adesione all’una o all’altra teoria è la esistenza o meno della cosiddetta vis expansiva, con riguardo agli altri eventuali beni esistenti nel patrimonio del de cuius all’apertura della successione. Se la vis expansiva c’è, nulla quaestio. Se la vis expansiva manca, si pone il dubbio sulla sorte degli ulteriori beni. Per alcuni, si aprirebbe la successione legittima, comprendendo tra i concorrenti, nei presupposti di legge, anche l’istituito ex re certa; per altra (isolata) dottrina, si aprirebbe la successione legittima, ma con esclusione dell’istituito, sulla base della pretesa volontà del testatore in tal senso.

Beni oggetto di disposizione in vita ad opera del testatore o non più nel patrimonio

Per il caso i beni attribuiti con institutio ex re certa siano oggetto di disposizione in vita ad opera del testatore o comunque non siano più nel patrimonio all’apertura della successione, pare prevalente l’opinione di quanti ritengono che l’istituito resti erede e che quindi gli spetti una quota del patrimonio corrispondente al valore dei beni che gli erano stati attribuiti. Per altri interpreti, invece, si avrebbe revoca del lascito, così come avviene per i legati, ex art. 686 c.c.

La quota astratta

Ove all’institutio ex re certa si affianchino istituzioni in quota astratta, è fortemente opportuno disporre per il caso di superamento dell’intero relictum, poiché il valore del bene oggetto di institutio potrebbe essere aumentato, tra il momento della redazione del testamento e quello della apertura della successione.

Divisione senza quote

Questioni in tutto analoghe si pongono nel caso di divisione senza predeterminazione di quote, al punto che, per taluni interpreti, l’institutio ex re certa e la divisione senza predeterminazione di quote sono fattispecie in tutto coincidenti. Per altri, la distinzione starebbe nella previa espressa istituzione di erede, che manca nella institutio e vi è nella divisione.

L’immagine del post è stata realizzata da AgnieszkaMonk, rilasciata con licenza CC.

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