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E’ reato l’esercizio di scommesse svolto in Italia per conto di un ”bookmaker” straniero, laddove non sia stata ottenuta l’autorizzazione di polizia prevista dal T.U.L.P.S., anche  nel caso in cui il bookmaker delegante sia stato regolarmente autorizzato nel suo Paese. Lo ha deciso la Corte di Cassazione Penale con la recente sentenza n. 17093 del 15 aprile 2013.

La pronuncia in commento rappresenta una ulteriore conferma della rigida interpretazione dell’art. 4 della L. 401/1989 che, per l’appunto, sanziona l’esercizio abusivo dell’attività di giuoco o scommesse in Italia.

È, infatti, ben nota agli scommettitori italiani l’esistenza di un granitico regime di autorizzazioni e vincoli per l’esercizio dell’attività di betting online nel nostro ordinamento.

D’altro canto, altrettanto note sono le numerose prese di posizione contrarie dei bookmaker stranieri, i quali si appellano ai principi comunitari della libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi.

Orbene, con la sentenza qui commentata, la Corte di Cassazione Penale, ribadisce quanto già affermato nella precedente sentenza n. 7695/2012, ritenendo l’irrilevanza della sussistenza di un titolo abilitativo nel paese di origine.

Interessante, la disamina operata dalla Corte con riferimento alla compatibilità dell’art. 4 L. 401/1989 con i principi comunitari. Si afferma, al riguardo, che la Corte di Giustizia europea ha sempre riconosciuto che le limitazioni al diritto di stabilimento o di prestazione dei servizi sono legittime se dettate da ragioni di ordine pubblico, da ragioni sociali o da tutela del consumatore e se sono adeguate e proporzionate [..] Di conseguenza, la Corte ha riconosciuto la piena legittimità della normativa italiana sul presupposto che  Il controllo effettuato all’estero non è sufficiente a garantire la serietà professionale dell’intermediario che opera in Italia.

Ha poi ricordato che la normativa italiana de qua è stata, in passato, ritenuta configgente con l’ordinamento comunitario, esclusivamente nella misura in cui per gli operatori esteri vi erano ostacoli di natura discriminatoria per quanto atteneva al rilascio dell’autorizzazione in questione (i.e. l’azionariato anonimo della società estera richiedente).

Di conseguenza, si ribadisce il principio per cui il bookmaker estero che vuole operare in Italia è comunque tenuto a richiedere la prescritta autorizzazione, potendo, tutt’al più, lamentare eventuali discriminazioni in ordine al relativo rilascio.

 ***

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro – Presidente –

Dott. IANNELLI Enzo – Consigliere –

Dott. CASUCCI Giuliano – rel. Consigliere –

Dott. PRESTIPINO Antonio – Consigliere –

Dott. RAGO Geppino – Consigliere –

(Motivi della decisione)

1. Questione preliminare, comune alla quasi totalità dei ricorsi, è quella attinente all’accertamento se le norme di cui alla L. n. 401 del 1989 confliggono con gli artt. 43 e 49 del trattato CE. Sul punto questa Corte di cassazione, a sezioni unite, con sentenza del 26.4.2004 n. 23271 ha stabilito che le disposizioni di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, ed in particolare quelle di cui al comma 4 bis del citato articolo, che sanzionano lo svolgimento di attività organizzata per l’accettazione e la raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento (art. 43 Trattato UE) e della libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione europea (art. 49), atteso che la normativa nazionale persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare, ai sensi dell’art. 46 del Trattato, le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari. (Conf. Cass. Sez. Un. 26 aprile 2004, dep. 18 maggio 2004 n. 23272,Poce e n. 23273, Gesualdi ed altri, non massimate).

Vero è che, con successiva pronuncia del 28.3.2007 n. 18040, la sez. 3A di questa Corte ha precisato che in tema di attività organizzata per l’accettazione e la raccolta di scommesse operata per conto di società quotate aventi sede in altro Stato membro, al fine di valutare la configurabilità o meno del reato di cui alla L. 13 febbraio 1989, n. 401, art. 4, e successive modificazioni, il giudice deve verificare se la società in questione possieda le necessarie autorizzazioni nell’altro Stato membro, soltanto in assenza delle quali viene integrato il reato. Si osserva, in conformità a quanto stabilito da questa Corte (Cass. Sez. 3, 12.1.2012 n. 7695) che l’assunto dei ricorrenti si fonda sulla premessa che “l’intermediario che agisce in Italia per conto di un bookmaker straniero, non deve richiedere la licenza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 allorchè il delegante sia munito di regolari titoli abilitativi nel Paese di origine, in quanto il preventivo rilascio dell’autorizzazione di polizia costituirebbe una limitazione del diritto di stabilimento.

L’assunto non può essere condiviso. Anzitutto esso non è avallato dalla sentenza Placanica e dalle altre che l’hanno preceduta. Anzi è contraddetto dalle stesse. Invero la Corte di Giustizia europea ha sempre riconosciuto che le limitazioni al diritto di stabilimento o di prestazione dei servizi sono legittime se dettate da ragioni di ordine pubblico, da ragioni sociali o da tutela del consumatore e se sono adeguate e proporzionate. Sono illegittime le restrizioni giustificate da ragioni economiche o prive di adeguata giustificazione. Il controllo effettuato all’estero non è sufficiente a garantire la serietà professionale dell’intermediario che opera in Italia. Opinando diversamente, qualsiasi pregiudicato potrebbe assumere la veste di intermediario senza sottoporsi ad alcun controllo di polizia. La sentenza Placanica e le altre che l’hanno preceduta non affermano assolutamente che l’intermediario debba essere dispensato da qualsiasi controllo allorchè il delegante sia munito nel Paese di origine di titoli abilitativi idonei. La normativa interna che prevedeva e prevede per l’attività di raccolta di scommesse o per l’organizzazione di giochi d’azzardo, non solo il previo rilascio da parte dei ministeri o di altri enti facoltizzati dalla legge di una concessione, ma anche di un1 autorizzazione di pubblica sicurezza ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, non è stata in passato ritenuta in contrasto con il diritto comunitario per la richiesta del doppio titolo abilitativo, in quanto tale, ma per le concrete modalità applicative, ritenute in alcuni casi discriminatorie: per esempio, allorchè si è impedito a società di capitali di partecipare alle gare per l’assegnazione delle concessioni per l’anonimità delle azioni o si è negata all’intermediario l’autorizzazione di cui all’art. 88 solo perchè il delegante non aveva potuto partecipare alla gara,come società di capitali con azionariato anonimo”.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l’autorizzazione ex R.D. n. 773 del 1931, art. 88 non è stata neppure richiesta, in piena conformità ai principi ribaditi di recente da questa Corte di cassazione (sez. 2, 16.12.2012 n. 42376) che, passate in rassegna le regole interpretative dettate in materia dalla Corte di Giustizia (di recente con sentenza del 16.2.2012, Costa Cifone, cause riunite C-72/10 e C-77/10 che ha confermato la possibilità di restrizione alla libertà di stabilimento per motivi imperativi di interesse generale fra i quali quelli di prevenzione di turbative dell’ordine sociale in generale) ha ribadito che costituisce ipotesi rilevante dal punto di vista penale quella nella quale “il soggetto, già abilitato all’estero alla raccolta di scommesse, agisca in Italia tramite collaboratori o rappresentanti che non hanno chiesto alle autorità nazionali le necessarie autorizzazioni”. Nel caso in esame la mancanza di richiesta di autorizzazioni e quindi l’insussistenza di un provvedimento di diniego hanno impedito la verifica dell’illegittimità di ragioni di esclusione perchè in violazione dei principi posti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE. 2. L’altro motivo di ricorso (comune a F., C. e L.), che denuncia violazione dell’art. 5 c.p. per come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale, è inammissibile, perchè proposto in violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 3 che così sanziona l’ipotesi in cui la denuncia di violazione di legge non sia stata proposta con i motivi di appello. Nè ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 609, non essendo la questione rilevabile d’ufficio, implicando considerazioni che attengono al merito, per l’accertamento dell’inevitabilità dell’ignoranza, in particolare con riferimento ai “dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle capacità dell’agente, che avrebbero potuto consentire al medesimo di non incorrere nell’error iuris” (cfr. Cass. Se. 6, 22.6.2011 n. 43646).

3. La denuncia di omessa motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo (ricorsi di F., C. e L.) sono infondati.

A tal fine vale rammentare il riferimento al carisma criminale di F. (pag. 45 della sentenza impugnata).

Le deduzioni difensive, sviluppate in relazione alla buona fede dei ricorrenti, asseritamente convinti di operare lecitamente per conto di società estera debitamente autorizzata nel paese di origine, sono anch’esse infondate. A tal proposito va rammentato che la scusabilità dell’ignoranza della legge penale, può essere invocata dall’operatore professionale di un determinato settore solo ove dimostri, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall’altro, di essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo il dovere di informazione (Cass. Sez. 3, 5.4.2011 n. 35694). Occorre cioè che il soggetto agente, che svolga professionalmente una attività nel settore di interesse, dimostri che o da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo, pacifico orientamento giurisprudenziale, abbia potuto trarre il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa e, quindi, della liceità del comportamento tenuto, essendo per costui particolarmente rigoroso il dovere di informazione sulla legislazione in materia (Cass. Sez. 4, 15.7.2010 n. 32069).

Nel caso in esame la condotta addebitata risale al (OMISSIS), in coincidenza con la pronuncia della sentenza di questa Corte a sezioni unite (già richiamata, anche nella sentenza impugnata) il cui intervento fu determinato per rispondere al seguente quesito: “Se a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 6.11.2003 in causa Gambetti, la L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, introdotto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 37, comma 5, che sanziona penalmente l’attività di chi svolga in Italia attività organizzata di accettazione, raccolta, prenotazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere, da chiunque accettate in Italia o all’estero, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza, debba essere disapplicato dal giudice italiano, in quanto in contrasto con la normativa comunitaria sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi all’interno del territorio dell’Unione Europea”.

Proprio attraverso l’analisi della sentenza Gambetti e dei principi in essa affermati, il Giudice di legittimità era pervenuto al convincimento che le disposizioni di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, ed in particolare quelle di cui al comma 4 bis del citato articolo che sanzionano lo svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento (art. 43 Trattato UE) e della libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione europea (art. 49), atteso che la normativa nazionale persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare, ai sensi dell’art. 46 del Trattato, le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari.

La Corte territoriale non si è sottratta alla verifica in concreto e la mancata richiesta dell’autorizzazione di polizia a norma del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 è stata valorizzata in relazione alla scelta di D.S. di avvalersi, per l’esercizio della gestione delle scommesse, della capacità organizzativa di F., noto per la sua caratura criminale, della quale era consapevole anche Fi. e gli altri compartecipi, come motivatamente spiegato dalla sentenza impugnata.

4. Il secondo motivo di ricorso nell’interesse di D.S., che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 416 c.p., perchè l’ipotesi andava piuttosto ricondotta al concorso nel reato continuato ex art. 110 c.p., è inammissibile per genericità.

Precisato che è configurabile il concorso tra il reato di associazione per delinquere e il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa giacchè quest’ultimo, non necessitando di una stabile struttura e predisposizione di uomini e mezzi e non richiedendo necessariamente la partecipazione di una pluralità di soggetti, non si pone in rapporto di specialità rispetto al primo (Cass. Sez. 3, 11.01.2011 n. 6571), la sentenza impugnata ha diffusamente analizzato il sistema organizzativo realizzato tramite la predisposizione di mezzi e l’attribuzione dei ruoli, attraverso l’analisi del contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse fra i soggetti coinvolti e i risultati delle perquisizioni e sequestri. La critica del ricorrente è proposta in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall’indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

5. Il primo motivo di ricorso nell’interesse di Fi.Fr., che denuncia motivazione meramente apparente o manifestamente illogica per la parte in cui la sentenza impugnata gli ha attribuito il ruolo di organizzatore o promotore dell’associazione per delinquere di cui al capo A, è inammissibile perchè con l’appello la questione non era stata specificamente proposta;

5.1. è inammissibile per la parte in cui (dopo un incidentale e quindi generico addebito di travisamento della prova) addebita alla sentenza impugnata di aver violato le regole inferenziali e della logica, perchè deduce il convincimento di responsabilità dalla semplice premessa fattuale di aver messo in contatto F. con D.S. senza motivazione alcuna in ordine alla conoscenza pregressa del ricorrente in ordine allo spessore criminale di F., perchè non indica in qual modo e se la questione fosse stata posta con l’appello, in modo da consentire in questa sede di verificare la denunciata omessa motivazione;

5.2. è ancora infondato per la parte in cui denuncia omessa risposta a memoria difensiva depositata nel giudizio di appello, con la quale si era rappresentato l’insussistenza di prova sulla sua partecipazione agli utili e ai processi decisionali, perchè non sono invocabili i principi interpretativi dettati dalla sentenza SS.UU. 2003 nel procedimento Andreotti, che riguardavano la diversa ipotesi in cui in primo grado vi era stata assoluzione. Nel caso in esame l’imputato ha proposto appello. I motivi nuovi vanno proposti a pena di decadenza quindici giorni prima dell’udienza (art. 585 c.p.p., commi 4 e 5) e comunque presuppongono che l’appello sia stato proposto in maniera non inammissibile, mentre al contrario dalla lettura di tale atto risulta la sua genericità, perchè in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall’indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c);

5.3. è infondato per la parte in cui afferma non esservi riscontro alla circostanza che il ricorrente poteva autonomamente sviluppare altri centri di scommesse, perchè tale critica attiene alla parte espositiva della sentenza impugnata (lo stesso ricorrente richiama le pagg. 7-8, dedicate alla relazione sintetica della motivazione della sentenza di primo grado) e quindi si risolve a critica alla sentenza del Tribunale, che avrebbe dovuto essere oggetto di appello. Non avendo il ricorso indicato specificamente con quale motivo di gravame tale doglianza sarebbe stata rappresentata, non può in questa sede essere esaminata perchè preclusa in ossequio alla regola di devoluzione di cui all’art. 597 c.p.p., comma 1;

5.3. ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alle successive doglianze, anche esse precluse, perchè non risultano essere state oggetto di deduzione, ovvero perchè esplicitamente indicate essere state oggetto di doglianza (tardiva) con memoria difensiva.

6. Il terzo motivo di ricorso nell’interesse di Fi.Fr., che ha ad oggetto i reati di estorsione (capo C) e tentata violenza privata (capo F), denuncia violazione delle regole di valutazione probatoria di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 e motivazione manifestamente illogica o apparente, ma ancora assume come tertium comparationis, al fine di far rilevare i denunciati vizi, la memoria difensiva depositata a sostegno dell’impugnazione, che è inammissibile per le ragioni già illustrate nel paragrafo precedente. Con l’appello nessuna doglianza specifica era stata sollevata in relazione a tali capi.

Comunque la sentenza ha dato conto del convincimento di attendibilità intrinseca richiamando gli elementi di riscontro costituiti dalle telefonate intercettate e riportate. Per questo profilo non è è critica specifica. Per altro verso dagli elementi di prova, oggetto di nuova (tardiva) deduzione, pretende in questa sede, di ottenere una ulteriore, e non consentita valutazione di merito in ordine all’insussistenza dell’associazione per delinquere ovvero del suo ruolo di promotore-organizzatore al pari di F..

7. L’ulteriore motivo di ricorso, nell’interesse sia di Fi.

che di F., che denuncia violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica, muove dal presupposto che la pretesa di ottenere da Fe. la restituzione della somma fosse azionabile dinanzi al giudice, presupposto che nel caso difetta, per le ragioni già esposte al par. 1.

8. L’ultimo motivo di ricorso nell’interesse di Fi., con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento della ritenuta aggravante d cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 sotto il profili del difetto di consapevolezza da parte del ricorrente di favorire con la sua condotta l’associazione di stampo mafioso (camorra) riconducibile a F. è inammissibile, perchè la questione non era stata oggetto di devoluzione con l’appello.

8. Il primo motivo di ricorso di M.C., che denuncia erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di consapevolezza del ruolo apportato all’associazione criminale, è fondato. La sentenza da conto della posizione di M., in ordine al reato associativo, a pag. 15, allorchè riporta in sintesi le motivazioni della sentenza di primo grado. Nella parte motivazionale (in particolare quella relativa al delitto di cui all’art. 416 c.p., – pagg. 53 e segg. – unica imputazione addebitata a M.) non vi è alcun riferimento alla sua posizione. A pag 52- 53 la sentenza prende in considerazione telefonate in cui M. è interlocutore, ma al solo fine di giustificare la valutazione di responsabilità di R. nel reato fine di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4. Si impone quindi l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Napoli, perchè, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, colmi il rilevato vuoto motivazionale.

9. Ricorso nell’interesse di Lo.Gi..

9.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza valuta la sua posizione a pag. 50 e considera a suo carico la conversazione del 26.8.2004 con L.A., dimostrativa del fatto che esercitava abusivamente l’attività di raccolta delle scommesse.

A nulla rileva che si avvalesse dei dati rilevati tramite internet su siti dedicati, perchè (come asseverato anche dalla documentazione a lui sequestrata) l’attività di raccolta del danaro finalizzato alle scommesse era da lui gestita e organizzata, senza alcuna autorizzazione.

9.2. L’ulteriore motivo di ricorso, che denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 e 159 c.p., è in conseguenza fondato, perchè a prescindere dall’erroneità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sospensione della prescrizione durante il periodo di rinvio giustificato non solo dall’impedimento del difensore ma anche da quello del perito, il reato si è comunque prescritto almeno a far data dal 20 giugno 2012. In conseguenza si impone l’annullamento senza rinvio per quel che concerne la posizione del ricorrente.

10. L’estinzione per prescrizione sussiste anche per il capo B, perchè è più favorevole la disciplina vigente all’epoca di consumazione del reato, che è antecedente alla L. n. 251 del 2005 (normativa che ha modificato l’art. 160, u.c. e art. 161 c.p., comma 1 in senso deteriore perchè per i delitti aggravati ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 – inclusi nell’elenco dell’art. 51 c.p., comma 3 bis per effetto di ogni atto interruttivo la prescrizione comincia nuovamente a decorrere per intero). A norma del previgente art. 157 c.p., comma 1, n. 5), essendo la pena massima edittale inferiore a cinque anni di reclusione (tre anni ex L. n. 410 del 1989, art. 4 aumentata della metà per il D.L. n. 152 del 1991, art. 7), la prescrizione ordinaria è di cinque anni, da aumentarsi fino alla metà (art. 160 c.p., comma 3) senza alcuna disciplina particolare in riferimento ai reati di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3 bis; va ribadito che per le condotte commesse fino all'(OMISSIS), data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, è applicabile la previgente disciplina della prescrizione, ove più favorevole (cfr. Cass. Sez. 3, 21.2.2012 n. 10974). Ad analoghe conclusione deve pervenirsi per i reati di cui ai capi D ed E (per i quali non è contestata l’aggravante di cui al cit. D.L., art. 7), addebitati al solo F., posto che il delitto di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 5 e punito con pena massima di cinque anni di reclusione e che per tale reato è più favorevole la disciplina sopravvenuta.

Segue l’eliminazione delle pene inflitte in aumento per la continuazione, secondo quanto risultante dalla sentenza di primo grado e da quella di appello ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di M.C., con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio;

annulla la sentenza impugnata senza rinvio per prescrizione nei confronti di Lo.Gi. relativamente al capo H) e nei confronti di F.V., Fi.Fr., D.S. A., C.R. e L.A. relativamente al reato di cui al capo B), nonchè nei confronti di F. anche per i reati di cui ai capi D) ed E), con eliminazione delle relative pene applicate in aumento di mesi otto di reclusione per F., di mesi due di reclusione per Fi., di mesi sei di reclusione per D.S., di mesi sei di reclusione per C. e di mesi tre di reclusione per L.;

rigetta nel resto i ricorsi di Fi., F., D.S., C. e L..

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2013

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