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Lo stato che privi il titolare di un conto corrente delle somme depositate può essere condannato al risarcimento dei danni.

Lo ha deciso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con una storica sentenza del 29 gennaio 2013.

La vicenda de qua concerneva un cittadino greco cui la banca aveva negato la restituzione delle somme depositate sul c/c del padre defunto, sulla base della maturata prescrizione ventennale, in assenza di movimentazione.

La Corte UE, investita della questione, da un lato ha ritenuto che il termine prescrizionale previsto dalla legislazione greca fosse congruo, dall’altro, però, ha ritenuto che la banca de qua non avesse correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali inerenti il rapporto con il proprio correntista, non avendo avvisato quest’ultimo, in tempo utile, del rischio cui andava incontro.

In particolare, la Corte, richiamando un precedente orientamento (Stubbings e altri c. Regno Unito, 22 ottobre 1996) ha rilevato che il semplice fatto di sottoporre un credito ad un termine prescrizionale – peraltro, congruo, come si è già detto – non costituisce di per sé una violazione della Convenzione, in quanto la relativa ratio è, evidentemente, quella di salvaguardare la certezza del diritto.

Tuttavia, ha, altresì, evidenziato che la Convenzione esige, in tali casi, un giusto contemperamento tra l’interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali del singolo.

Nel caso di specie, pertanto, ha ravvisato la violazione di tale esigenza di contemperamento nel fatto che il ricorrente fosse legittimamente giustificato a ritenere che la Banca – che, peraltro, continuava ad accreditargli puntualmente gli interessi a credito – lo avrebbe avvertito tempestivamente di potenziali rischi ai propri interessi finanziari. Così non è, invece, stato e, a giudizio della Corte, tutto ciò non poteva che determinare un onere sproporzionato in capo al ricorrente.

Per queste ragioni, ha condannato la Grecia a corrispondere al ricorrente una somma pari a circa il 50% della somma depositata in Banca a titolo di risarcimento danni.

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