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A tutti piace viaggiare!

L’aereo costituisce, ormai, un mezzo di trasporto utilizzato da chiunque. Chi, infatti, per esigenze lavorative o per semplice piacere, non ne ha fatto uso. Le compagnie aeree consentono inoltre l’accesso ad un pubblico sempre più vasto. Si pensi alle compagnie low cost che offrono voli di andata e ritorno a prezzi stracciati.

Tuttavia, non tutti sanno che vi sono diverse forme di tutela previste per i viaggiatori in caso di disservizi nel trasporto aereo come la cancellazione del volo, il negato imbarco e il ritardo prolungato.

In tutti questi casi il vettore aereo è tenuto, innanzitutto, a prestare assistenza ovvero: pasti e bevande; adeguata sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax e e-mail.

E’ dovuto inoltre il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata o in alternativa la riproduzione in condizioni di viaggio comparabili.

Come previsto dal Regolamento n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, in caso di cancellazione del volo e negato imbarco il viaggiatore ha diritto alla compensazione pecuniaria.

Quest’ultima consiste nella corresponsione da parte della compagnia aerea di un indennizzo monetario in misura stabilita in base alla lunghezza della tratta aerea, che dovrà essere corrisposto in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o con buoni di viaggio e/o altri servizi.

Nella presente sede analizzeremo, seppur brevemente, l’equiparazione del ritardo del volo al negato imbarco ai fini del diritto alla compensazione.

L’art. 6 del Regolamento citato disciplina l’ipotesi del ritardo del volo ma non fa alcun riferimento al diritto alla compensazione pecuniaria. Tuttavia, sembra ormai pacificamente riconosciuto da costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che la compensazione pecuniaria opera anche in questo caso purché il ritardo del volo sia di oltre le tre ore rispetto all’orario di arrivo programmato.

Come sancito dalla nota sentenza “Sturgeon” (Corte di Giustizia Europea IV sezione, 19.11.2009) “Gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo…“.

Al fine di rafforzare la tutela dei passeggeri, i Giudici hanno interpretato estensivamente la normativa citata. La ratio di tale estensione di tutela si fonda sul principio della parità di trattamento, in quanto sia i passeggeri il cui volo sia stato cancellato all’ultimo momento, quanto quelli incappati in ritardi prolungati oltre le tre ore, subiscono gli stessi pregiudizi. Per entrambi, infatti, muta radicalmente l’organizzazione dei loro spostamenti con notevole perdita di tempo non più recuperabile.

Per ulteriori informazioni leggi anche Ritardo del volo e risarcimento del danno.

Esiste, però, una scappatoia in quanto il diritto alla compensazione viene meno se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali.

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti sui diritti e sulle forme di tutela previsti per i viaggiatori si consiglia di leggere la Carta dei Diritti del Passeggero, una guida pratica con cui L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) riassume tutte le informazioni utili per chi viaggia in aereo.

Dott.ssa Morelli Antonietta

L’immagine del post è stata realizzata da didiken, rilasciata con licenza cc.

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