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Il caso. Con citazione del luglio 1996 D.C. e L.C. nella qualità di esercenti la potestà sul figlio minore F., convenivano in giudizio il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per 1e lesioni da questi subite alla gamba durante una festa in piazza tenutasi il 15 agosto del 1991.

Nel merito era emerso che il Comune aveva incaricato l’Associazione E. dell’organizzazione dell’evento.

In primo grado la domanda degli attori era accolta.

In secondo grado, invece, la Corte di appello di Messina accoglieva i1 gravame del Comune, poiché “la presunzione di responsabilità a suo carico, derivante dalla custodia della piazza ove si era verificato 1’incidente, era esclusa dall’evento imprevedibile ed eccezionale del cedimento dell’impalcatura ove si esibivano i cantanti, determinata dalla ressa degli spettatori della manifestazione canora organizzata dall’associazione Gruppo E., che perciò era divenuto anche custode della piazza”.

La decisione. Con la sentenza n. 3951/12 i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto le argomentazioni dei genitori ricorrenti.

Nello specifico, viene innanzitutto richiamata la normativa di riferimento:

L’art. 68 legge del 1931 n. 773 (art. 67 T.U. 1926) stabilisce: “senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico … trattamenti”. L’art. 69 (art. 68 T.U. 1926) , prosegue: “senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente … pubblici trattenimenti, … ovvero dare audizioni all’aperto”. L’art. 80 (art. 78 T.U. 1926) aggiunge: “L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di … un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza …”. L’art. 81 (art. 79 T.U. 1926), specifica: “l’autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell’interesse dell’ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente all’esercizio delle sue funzioni”. L’art. 32 (art. 80 T.U. 1926) recita: “Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo …”.

La suddetta normativa, evidentemente diretta a garantire la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono gli spettacoli pubblici, prescrive una serie di accertamenti – preventivi, in quanto strumentali al rilascio della necessaria autorizzazione di polizia, e successivi, al fine di verificare le condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e la solidità delle strutture all’uopo predisposte, nonché l’osservanza delle norme e delle cautele imposte dalla speciale commissione tecnica all’uopo prevista per il regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, particolarmente in caso di concentrazione di un numero considerevole di persone in un medesimo luogo.

Alcune disposizioni del d.P.R. del 1956 n. 322, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nell’industria della cinematografia e della televisione, per la portata generale, sono applicabili a qualsiasi opera provvisoria di allestimento per la scena.

L’art. 5 prescrive che supporti di tali opere devono costituire sicuro sostegno. L’art. 6 prescrive che devono offrire comunque la necessaria resistenza in relazione al peso proprio e ai sovraccarichi di materiale e persone.

L’art. 8 che i materiali recuperati da costruzioni temporanee prima di ogni reimpiego devono essere revisionati da personale pratico per accertarne conservazione, idoneità e resistenza.

Le funzioni inerenti al pubblici spettacoli, per effetto del d.P.R. n. 616 del 1977, sono state assegnate ai Comuni, conformemente ai suoi fini istituzionali (ribaditi dall’art. 22 legge 12 del 1990) di promozione turistico-culturale per lo sviluppo economico-sociale della comunità locale.

Ed infatti l’art. 19 del d.P.R. 1977 n. 616, ratione temporis applicabile, dispone: “Sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: …5) la concessione della licenza per rappresentazioni … o trattenimenti … di cui all’art. 68; 6) la licenza per pubblici trattenimenti … o per dare audizioni all’aperto di cui all’ art. 69; 9) la licenza di agibilità per … luoghi di pubblico spettacolo, di cui all’art. 80; … in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni il Ministero dell’interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del governo, direttive ai Sindaci che sono tenuti ad osservarle. I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6) , 7), … sono adottati previa comunicazione al Prefetto …”.

L’ art. 49, terzo cpv. del medesimo d.P.R. stabilisce: “Le funzioni delle regioni e degli enti locali di ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinare con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979”.

Pertanto, a parere degli Ermellini, è in base alla normativa e ai principi sopraesposti che il giudice di merito deve accertare se il Comune ha osservato i suddetti obblighi specifici, nonché quello generale del neminem laedere, adottando tutte le misure preventive e protettive così da prevenire i rischi e scongiurare i pericoli per la sicurezza pubblica, “sia all’atto dell’autorizzazione all’associazione E. di allestire il palco per lo spettacolo canoro, controllando la fase di progettazione ed esecuzione dell’opera, le scelte tecniche, dei materiali e della loro predisposizione a regola d’arte, sia durante lo spettacolo onde impedire la prevedibile e non eccezionale invasione del palco, costruito con tavoloni di legno, da parte degli spettatori sia assicurandosi che le impalcature fossero adeguatamente rinforzate, sia sorvegliando che le transenne – se apposte (seconde le affermazioni del Comune contenute in memoria) – non fossero scavalcate”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 4 novembre 2011 – 13 marzo 2012, n. 3951

(Presidente Morelli – Relatore Chiarini)

Svolgimento del processo

Con citazione del luglio 1996 D.C. e L.C. nella qualità di esercenti la potestà sul figlio minore F., convenivano in giudizio il Comune di Terme Vigliatore chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per 1e lesioni da questi subite durante una festa in piazza il 15 agosto del 1991 allorché, mentre si trovava con i genitori nei pressi del palco in cui dovevano esibirsi i cantanti Albano e Romina Power, una delle impalcature in legno del palco era crollata schiacciandogli una gamba.

Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione ed invocava la responsabilità dei genitori. L’associazione gruppo E., chiamata in causa in qualità di organizzatrice dello spettacolo, eccepiva la prescrizione che il giudice di primo grado dichiarava, condannando invece il Comune di Terme Vigliatore al risarcimento dei danni per omessa adozione di misure idonee a garantire la sicurezza del pubblico spettacolo.

Con sentenza del 14 ottobre 2008 la Corte di appello di Messina accoglieva i1 gravame del Comune poiché la presunzione di responsabilità a suo carico, derivante dalla custodia della piazza ove si era verificato 1’incidente, era esclusa dall’evento imprevedibile ed eccezione del cedimento dell’impalcatura ove si esibivano i cantanti, determinata dalla ressa degli spettatori della manifestazione canora organizzata dall’associazione Gruppo E., che perciò era divenuto anche custode della piazza.

Ricorrono D. e F.C. e L.C. cui resiste il Comune di Terme Vigliatore. Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo i ricorrenti deducono: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.” e concludono con il seguente quesito di diritto: “Se, laddove l’ente pubblico proprietario del bene (id est piazza di un centro cittadino) consente ad altri (associazione) la realizzazione di una impalcatura su detto bene per rendere di comodità ai suoi cittadini la assistenza ad una manifestazione canora, da esso ente organizzata, con parziale delega all’associazione, quand’anche validamente disposta, esso per ciò stesso sia immune da responsabilità per i danni arrecati dalla rovina di detta impalcatura sugli astanti o piuttosto sia responsabile o corresponsabile col mandatario, ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., attesa le permanenza del suo obbligo di vigilanza e custodia quale soggetto proprietario dell’immobile della struttura e/o di soggetto che ha disposto la esecuzione e/o il mantenimento della struttura sul suo immobile”.

Il motivo è fondato.

La normativa di riferimento e la seguente.

L’art. 68 legge del 1931 n. 773 (art. 67 T.U. 1926) stabilisce: “senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico … trattamenti”. L’art. 69 (art. 68 T.U. 1926) , prosegue: “senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente … pubblici trattenimenti, … ovvero dare audizioni all’aperto”. L’art. 80 (art. 78 T.U. 1926) aggiunge: “L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di … un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza …”. L’art. 81 (art. 79 T.U. 1926), specifica: “l’autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell’interesse dell’ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente all’esercizio delle sue funzioni”. L’art. 32 (art. 80 T.U. 1926) recita: “Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo …”.

La suddetta normativa, evidentemente diretta a garantire la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono gli spettacoli pubblici, prescrive una serie di accertamenti – preventivi, in quanto strumentali al rilascio della necessaria autorizzazione di polizia, e successivi, al fine di verificare le condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e la solidità delle strutture all’uopo predisposte, nonché l’osservanza delle norme e delle cautele imposte dalla speciale commissione tecnica all’uopo prevista per il regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, particolarmente in caso di concentrazione di un numero considerevole di persone in un medesimo luogo.

Alcune disposizioni del d.P.R. del 1956 n. 322, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nell’industria della cinematografia e della televisione, per la portata generale, sono applicabili a qualsiasi opera provvisoria di allestimento per la scena.

L’art. 5 prescrive che supporti di tali opere devono costituire sicuro sostegno. L’art. 6 prescrive che devono offrire comunque la necessaria resistenza in relazione al peso proprio e ai sovraccarichi di materiale e persone.

L’art. 8 che i materiali recuperati da costruzioni temporanee prima di ogni reimpiego devono essere revisionati da personale pratico per accertarne conservazione, idoneità e resistenza.

Le funzioni inerenti al pubblici spettacoli, per effetto del d.P.R. n. 616 del 1977, sono state assegnate ai Comuni, conformemente ai suoi fini istituzionali (ribaditi dall’art. 22 legge 12 del 1990) di promozione turistico-culturale per lo sviluppo economico-sociale della comunità locale.

Ed infatti l’art. 19 del d.P.R. 1977 n. 616, ratione temporis applicabile, dispone: “Sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: …5) la concessione della licenza per rappresentazioni … o trattenimenti … di cui all’art. 68; 6) la licenza per pubblici trattenimenti … o per dare audizioni all’aperto di cui all’ art. 69; 9) la licenza di agibilità per … luoghi di pubblico spettacolo, di cui all’art. 80; … in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni il Ministero dell’interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramit

e del commissario del governo, direttive ai Sindaci che sono tenuti ad osservarle. I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6) , 7), … sono adottati previa comunicazione al Prefetto …”.

L’ art. 49, terzo cpv. del medesimo d.P.R. stabilisce: “Le funzioni delle regioni e degli enti locali di ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinare con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979”.

Dunque, è alla luce della normativa e dei principi suesposti che il giudice di merito deve accertare se il Comune ha osservato i suddetti obblighi specifici e cogenti e quello generale del neminem laedere, adottando tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli per 1’incolumità e la sicurezza pubblica sia all’atto dell’autorizzazione all’associazione E. di allestire il palco per lo spettacolo canoro, controllando la fase di progettazione ed esecuzione dell’opera, le scelte tecniche, dei materiali e della loro predisposizione a regola d’arte, sia durante lo spettacolo onde impedire la prevedibile e non eccezionale invasione del palco, costruito con tavoloni di legno, da parte degli spettatori sia assicurandosi che le impalcature fossero adeguatamente rinforzate, sia sorvegliando che le transenne – se apposte (seconde le affermazioni del Comune contenute in memoria) – non fossero scavalcate.

Pertanto avendo la sentenza impugnata attuibuito alle impalcature in legno, travolte dalla ressa accalcatasi su di esse, la causa dell’incidente al minore F.C. senza esaminare se nell’accaduto la normativa generale e speciale surrichiamata, è stata osservata, la censura va accolta.

2. – Con il secondo motivo i ricorrenti deducono: “Violazione per omessa applicazione del combinato disposto di cui artt. 16 e 17 r.d. 2440 del 1923, in relazione all’ art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.” e concludono con il seguente quesito di diritto: “Se, laddove l’ente proprietario del bene (id est piazza di un centro cittadino) organizzi una festa cittadina e dia mandato di occuparsene ad altri (nella fattispecie associazione gruppo E.) , detto mandato debba esser conferito per iscritto, nel rispetto del combinato disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 2440 del 1923 che richiede la forma scritta ad substantiam cosicché se conferito in altra forma esso deve ritenersi nullo ad ogni effetto rimanendo nei confronti dei terzi la posizione del Comune quella originaria, anche per quanto attiene 1’obbligo di custodia della piazza e di quanto sulla stessa realizzato, con la conseguenza che dei danni subiti per la rovina dell’impalcatura è chiamato a rispondere sempre e comunque 1’ente pubblico attesa la permanenza del suo obbligo di vigilanza e custodia quale soggetto proprietario dell’immobile e della struttura e/o di cui soggetto è riconducibile la esecuzione e/o il mantenimento della struttura sul suo immobile”.

2.1. – Con il terzo motivo i ricorrenti deducono: “Omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.” e così sintetizzano il fatto controverso: “Il giudice di appello ha omesso di verificare al fine di individuare il soggetto legittimato passivo in ordine alla domanda di risarcimento dei danni proposta dagli originari attori, se vi fosse un mandato scritto (imprescindibilmente richiesto dalla legge per la sua validità) per la organizzazione della manifestazione in favore dell’associazione gruppo E. e quali poteri e facoltà fossero stati in effetti delegati dal Comune di Terme Vigliatore all’associazione stessa ed ha presupposto, senza addurre alcuna coerente motivazione, la sussistenza di autonomo obbligo di custodia e di vigilanza sulla piazza e sulla impalcatura della detta associazione, denegandolo in capo a1 Comune di Terme Vigliatore, proprietario della piazza e della impalcatura, pur affermando che il Comune di Terme Vigliatore era custode della piazza per quanto non trasferito all’associazione de qua; limitato trasferimento che specifica nella apodittica espressione: “almeno relativamente agli aspetti e situazioni connessi all’organizzazione della manifestazione”.

I motivi, congiunti, sono fondati.

Ed infatti i giudici di merito hanno escluso la responsabilità del Comune di Terme Vigliatore per i fatti accaduti durante la manifestazione canora in piazza senza indicare il contenuto e le prove – che devono essere scritte – del trasferimento o delega – di competenze, poteri disciplinari, di polizia, sorveglianza, attività vincolate da norme legislative e regolamentari per la tutela dell’incolumità personale pubblica, all’associazione E. incaricata della gestione tecnica della rappresentazione, la cui mancanza – non colmata dalla delibera richiamata in controricorso secondo cui il Comune ha accolto la richiesta dell’associazione di chiusura al transito di alcune strade con onere della stessa di apporre idonea segnaletica ed esonero di responsabilità per danni eventuali derivanti dall’inosservanza del divieto di transito perché non idoneo all’uopo – determina la permanenza della responsabilità dell’ente pubblico in quanto titolare dell’attività promozionale turistico-culturale per il perseguimento dei relativi interessi pubblici generali, e delle funzioni di polizia locale e di controllo in tutte le relative fasi organizzative, secondo la normativa innanzi richiamata.

Pertanto i motivi vanno accolti.

3. – Con il quarto motivo lamentano: “Omessa e/o violazione dell’art. 115, 116 e 167 c.p.c, in relazione all’ art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. ” e concludono con il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se, con riferimento alla normativa di cui all’art. 161 c.p.c., nuovo testo, che impone al convenuto 1’onere di prendere posizione sui fatti costituti del diritto preteso da controparte, la non contestazione di un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio (id est nel caso di specie la rea1izzazione delle impalcature da parte del comune di Terme Vigliatore su una piazza cittadina e la sua custodia, nonché la custodia della piazza su cui la struttura è stata realizzata, nonché il suo mantenimento) , esplica effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti’’.

Il motivo è infondato.

Va infatti ribadito che la non contestazione della domanda, che ha per oggetto i fatti costitutivi della medesima e non quelli dedotti in esclusiva funzione probatoria, scaturisce dalla non negazione fondata sulla volontà della parte oggettivamente risultante e deve essere pertanto inequivocabile. Inoltre, poiché la non contestazione del fatto, tendenzialmente irreversibile, non determina di per sé la decisione della controversia, se il giudice, come nella specie (cfr. motivo successivo), abbia proceduto all’espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all’accertamento dei medesimi fatti, è superata la questione sulla pregressa non contestazione che, se ravvisata, avrebbe comportato l’esclusione di essi dal “thema probandum’’ (Cass. 5351 del 2009).

4. – Con il quinto motivo deducono: “Violazione degli artt. 116 e 232 c.p.c.; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’ art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.’’ e concludono con i1 sequente quesito di diritto: a) “Se ammesso dal giudice di primo grado 1’interrogatorio formale di un ente pubblico su una circostanza decisiva attinente al suo obbligo di vigilanza e custodia su una piazza cittadina e struttura su di essa realizzata in occasione di una festa cittadina, e non presentatasi la parte (id est il Sindaco di Comune di Terme Vigliatore) a renderlo, lo stesso, valutato ogni altro elemento di prova, ha ritenuto come ammessi i fatti dedotti ne1l’interrogatorio, i1 giudice di appello, pur potendo ugualmente negare alla mancata o rifiutata risposta all’interrogatorio qualsivoglia valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro, debba, con adeguata motivazione, giustificare questo suo modo di vedere e non possa per contro esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall’art. 232 c.p.c. in senso positivo o senza adeguata motivazione, che renda palese che il risultato non è frutto di arbitrio, ma di una ponderata comparazione eseguita nel più ampio quadro dagli elementi probatori acquisiti, in tal modo dimostrando di aver va1utato la complessiva consistenza e logicità.

b) In relazione al secondo aspetto della censura specificano il fatto controverso: “il giudice di appello ha omesso di considerare attesa anche la mancata puntuale contestazione del Comune di Terme Vigliatore e le altre prove testimoniali raccolte in giudizio) al fine di individuare il soggetto legittimato passivo e responsabile in ordine alla domanda di risarcimento dei danni proposta dagli originari attori, la mancata presentazione del Sindaco del Comune di Terme Vigliatore a rendere l’interrogatorio deferitogli sulla circostanza dedotta: “vero che il giorno 15 agosto 1991 durante una spettacolo… organizzato dal Comune di Terme Vigliatore nella piazza… mentre gli attori si trovavano ad assistervi insieme al figlio minore … questi è rimasto vittima del crollo di impalcature di legno, sistemate in modo provvisorio dal Comune che, utilizzate dagli spettatori per vedere meglio i cantanti, spezzandosi gli rovinavano addosso causando gravi lesioni personali’’.

Il motivo, correlato alla doglianza contenuta nel secondo motivo, accolto, è fondato.

Va infatti ribadito che l’omesso esame di specifici elementi probatori idonei a fornire la rappresentazione dei fatti oggetto di accertamento e che risultano suscettibili di determinare una diversa decisione della causa da parte del giudice comporta un vizio di motivazione su un punto decisivo della domanda; ne consegue che il giudice, cui spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, deve dar conto, con motivazione adeguata, delle ragioni per le quali ritenga diversamente dal giudice di primo grado, di non attribuire efficacia probatoria ai mezzi probatori acquisiti al processo (Cass. 6697 del 2009).

5. – Con il sesto motivo lamentano: “Violazione dell’art. 2051 c.c. e/o omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 3 e 5 c.p.c.’’ e concludono: a) “Se 1’ente pubblico proprietario ella pubblica piazza su cui è stata realizzata una impalcatura per consentire al pubblico di assistere ad una manifestazione canora di rilievo quale custode della piazza e dell’opera stessa realizzata, sia responsabile del risarcimento dei danni causati dal crollo dell’impalcatura e se egli per esimersi da detta responsabilità, altrimenti su di lui ricadente, debba dare rigorosa prova del caso fortuito cui si colleghi in toto l’accadimento e se tale suo onere permanga anche nella ipotesi in cui abbia affidato il mandato di organizzare la manifestazione canora ad altri soggetto, sia nella ipotesi che il mandato sia stato validamente conferito in base alla normativa cui deve attenersi l’amministrazione pubblica, sia nella ipotesi in cui detto mandato non sia stato validamente conferito; b) in relazione al secondo aspetto della censura (omessa e insufficiente motivazione), il fatto controverso in relazione al quale si deduce il vizio di motivazione: e “l’esistenza di un mandano validamente conferito dal Comune di Terme Vigliatore alla associazione gruppo E. per la organizzazione della festa e dalla mancanza, comunque, di qualsiasi prova documentale o meno dai quali risalire agli specifici compiti demandati dal Comune a detta associazione. Il giudice di appello ha omesso di considerare che nessun documento è stato prodotto dal Comune di Terme Vigliatore a conforto dell’affermato mandato conferito alla associazione gruppo E. al fine di individuare il soggetto legittimato passivo e responsabile in ordine alla domanda di risarcimento dei danni proposta dagli originari attori, cosicché (attesa anche la mancata puntuale contestazione del Comune di Terme Vigliatore, la mancata presentazione del Sindaco di Terme Vigliatore a rendere 1’interrogatorio formale deferitogli e le altre prove anche testimoniali raccolte in giudizio), la omessa motivazione o, in subordino, la insufficiente motivazione, che non ha in alcun modo preso posizione sulla circostanza sopra indicata, sicuramente di portata decisiva atteso l’oggetto del giudizio, rende certamente, la decisione della Corte di appello di Messina affetta anche dal denunziato vizio e giustifica l’accoglimento del proposto ricorso per cassazione’’.

Il motivo è fondato per le ragioni espresse nei motivi innanzi accolti.

6. – Con il settimo motivo deducono: “Omessa applicazione e violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.” e concludono: “Se l’ente pubblico proprietario della pubblica piazza su cui è stata realizzata un’impalcatura per consentire al pubblico di assistere ad una manifestazione canora di rilievo (id est il Comune di Terme Vigliatore), quale custode della piazza e dell’opera sulla stessa realizzata, oltre a garantire la stabilità delle opere realizzate e procedere al loro preventivo collaudo, è tenuto, anche a motivo del regolare svolgimento della manifestazione da lui organizzata, a garantire che la struttura sia preservata da una anomala sua utilizzazione e ad apprestare quelle misure tecniche e logistiche idonee a garantire la sicurezza ed il sereno andamento della manifestazione canora, dovendo, altrimenti rispondere ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., del risarcimento dei danni causati dal crollo della impalcatura e se per esimersi da detta responsabilità altrimenti su di lui ricadente, debba dare rigorosa prova del caso fortuito cui si colleghi in toto l’accadimento”.

Il motivo è fondato per le ragioni esposte nell’esame dei motivi accolti.

6. – Con il settimo motivo deducono: “Omessa applicazione e violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.” e concludono: “Se l’ente pubblico proprietario della pubblica piazza su cui è stata realizzata un’impalcatura per consentire al pubblico di assistere ad una manifestazione canora di rilievo (id est il Comune di Terme Vigliatore), quale custode della piazza e dell’opera sulla stessa realizzata, oltre a garantire la stabilità delle opere realizzate e procedere al loro preventivo collaudo, è tenuto, anche a motivo del regolare svolgimento della manifestazione da lui organizzata, a garantire che la struttura sia preservata da una anomala sua utilizzazione e ad apprestare quelle misure tecniche e logistiche idonee a garantire la sicurezza ed il sereno andamento della manifestazione canora, dovendo, altrimenti rispondere ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., del risarcimento dei danni causati dal crollo della impalcatura e se per esimersi da detta responsabilità altrimenti su di lui ricadente, debba dare rigorosa prova del caso fortuito cui si colleghi in toto l’accadimento”.

Il motivo è fondato per le ragioni esposte nell’esame dei motivi accolti.

6. – Concludendo il ricorso va accolto in relazione ad essi, la sentenza impugnata va cassata, e la causa rinviata per nuovo esame alla luce della norme e dei principi surrichiamati.

Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo e rigetta il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina, in altra composizione, anche per la spese del giudizio di cassazione.

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