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Decreto Sviluppo-bis e startup innovative

La bozza di Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti per l’Agenda digitale italiana e le start up innovative e ulteriori disposizioni per la crescita e lo sviluppo del Paese”, datata 14 settembre 2012 ed attualmente in corso di approvazione da parte del Governo, contiene una disciplina specifica dettata in materia di start-up.

In questo articolo esamineremo – tenendo presente che si tratta di una bozza soggetta a probabile revisione in sede di approvazione del Decreto Legge – i tratti salienti di quella che potrebbe essere la  “start-up” italiana.

In particolare, spicca all’art. 43 della Bozza de qua, la definizione di startup innovativa. Si tratta di una società di capitali, di diritto italiano ovvero una Societas Europae, residente in Italia (forte connotazione nazionale) – le cui azioni o quote di capitale sociale non sono quotate in un mercato regolamentato – ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci, sono detenute da persone fisiche;

b) è costituita e svolge attività d’impresa da non più di quarantotto mesi;

c) ha la propria sede principale in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda;

h) possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono superiori al 30 per cento del maggiore valore fra spese totali e valore della produzione della start-up innovativa.

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato o che sta svolgendo un dottorato presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati;

3) sia titolare di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

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xt-align: justify” dir=”ltr”>Il medesimo art. 43, tuttavia, ammetterebbe la possibilità, per le società già costituite, alla data di entrata in vigore del Decreto, di assumere la qualifica di start-up innovativa, purché entro 60 giorni si depositi presso il Registro delle Imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.

Il successivo art. 45 andrebbe a regolare il regime di pubblicità della startup innovativa, prevedendo l’iscrizione della medesima in una sezione speciale del registro delle imprese e la pubblicazione delle informazioni più rilevanti a mezzo degli strumenti informatici e telematici.

Quali sono i vantaggi offerti dalla (nuova?) disciplina sulle start-up? Essenzialmente possiamo ricomprenderli nelle seguenti categorie:

a) Semplificazione in sede di costituzione (art. 46): può essere adottata la forma della SSRL ovvero a capitale ridotto, ovvero una qualunque altra forma prevista per le società di capitali in conformità dal diritto nazionale o europeo. Sono inoltre esclusi di diritti di bollo, di segreteria, di iscrizione alla CCIAA e le imposte di registro;

b) Semplificazione in sede di gestione (art. 47): le decisioni in materia di riduzione del capitale sociale per perdite possono essere posticipate alla chiusura del secondo esercizio successivo; possono essere emesse azioni o quote di categorie diverse ed anche prive di diritto di voto; principio di cassa nell’obbligo di versamento dell’IVA (art. 51)

c) Semplificazioni nella raccolta di capitale: Le partecipazioni possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 48 comma 1); è possibile emettere – a fronte dell’apporto di capitale, opere o servizi di terze parti – strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi ma privi di diritto di voto (art. 48 comma 3); si introduce un’esenzione a fini fiscali e contributivi per i redditi da lavoro derivanti dall’attribuzione di strumenti finanziari a favore degli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi della start-up innovativa – ma non dei redditi derivanti dagli strumenti sopra indicat i( art.49);

d) Introduzione di uno specifico contratto di lavoro per i dipendenti delle start-up innovative (che il Ministero del Lavoro dovrà regolare compiutamente)

e) Incentivi agli investimenti: Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.  (art.  53 primo comma); si istituisce una sezione speciale del Fondo di Garanzia di cui all’art. di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro  per la concessione, a titolo gratuito, di garanzie e controgaranzie su operazioni di debito e di partecipazione nel capitale di rischio a favore della nascita e del consolidamento di start-up innovative.

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