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Da oggi non solo le Startup Innovative, ma anche tutte le PMI, sia quelle innovative che quelle non innovative, potranno raccogliere capitale di rischio mediante l’equity crowdfunding.

E’ questa la novità introdotta dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di stabilità 2017), ora integrata dall’art. 57 comma 1 del D.L. 50/2017 (c.d. Decreto Correttivo).

Me vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Che cos’è l’Equity Crowdfunding?

Chi si occupa di Start up Innovative già conosce il significato di  questa espressione, ma per gli altri potrebbe non essere così ovvio.

Il cd. equity crowdfunding consiste nella raccolta, da parte di una Società, di risorse finanziarie presso il pubblico in cambio di quote (equity) della stessa.

Per comprendere l’importanza della suddetta definizione e di questo istituto per il Ns. ordinamento, occorre, tuttavia, fare una breve premessa.

Prima del 2012, vale a dire prima dell’introduzione della figura delle Startup Innovative in Italia, le Società si dividevano, per quanto riguarda la raccolta del capitale, tra S.p.A. ed S.r.l.: le prime potevano e possono raccogliere capitale di rischio dal pubblico dei risparmiatori (ciascuno di noi può acquistare le azioni di una S.p.A.), le seconde, invece, no.

L’art. 2468, comma 1, c.c.m infatti, prevede che “Le partecipazioni dei soci non possono … [omissis] … costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Un primo cambiamento di rotta si è avuto con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, poi convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha introdotto in Italia la figura delle Startup Innovative.

Più nello specifico, l’art. 26 comma 5 del predetto decreto ha previsto espressamente una deroga al divieto previsto, per le S.r.l., dall’art. 2468 c.c., comma 1, disponendo che le quote di partecipazione in Start up Innovative costituite in forma di S.r.l. possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

A chi si applica oggi l’Equity Crowdfunding?

Dopo aver sperimentato l’applicazione di questo nuovo istituto in un ambito ristretto, il Legislatore ha deciso, con il D. L. 24 gennaio 2015, n. 3 convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33 (c.d. Decreto Investment Compact 2015), di estendere la raccolta di capitali on line alle PMI Innovative e agli OICR che investano in azioni o quote delle predette Società (art. 4 del citato provvedimento).

Le cd. PMI Innovative sono delle Società di capitali che possiedono i medesimi requisiti di “innovatività” della Startup Innovative e, in più, i seguenti requisiti dimensionali:

  • numero di dipendenti inferiore a 10 e fatturato inferiore ai 2 milioni di euro (micro imprese);
  • numero di dipendenti inferiore a 50 e fatturato inferiore ai 10 milioni (piccole imprese)
  • numero di dipendenti inferiore a 250 e fatturato non superiore a 50 milioni di euro (medie imprese)

Gli OICR (letteralmente “Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”), invece, sono dei soggetti giuridici che investono in strumenti finanziari o altre attività somme di denaro raccolte tra il pubblico di risparmiatori (es. SICAV – Società di investimento a capitale variabile o i Fondi comuni di investimento, gestiti dalle cd. SGR – Società di gestione del risparmio).

Equity Crowdfunding esteso a tutte le PMI!

Da ultimo, la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di stabilità 2017) ha definitivamente esteso l’istituto dell’equity crowdfunding a tutte le PMI, anche a quelle non innovative.

Il cambiamento è dirompente, perché riguarda la stragrande maggioranza delle S.r.l. italiane ed è un vero e proprio mutamento di prospettiva, che avvicina questo modello societario a quello della S.p.A..

Tuttavia, l’ultimo intervento legislativo aveva lasciato alcune lacune di coordinamento con la precedente disciplina, ora colmate dall’art. 57 comma 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Decreto Correttivo).

Tale articolo, infatti, ha esteso la deroga al divieto di cui all’art. 2468, comma 1, c.c. a tutte le PMI.

S.r.l. sempre più vicine alle S.p.A.

Come accennato sopra, tutte queste modifiche stanno di fatto avvicinando sempre di più il modello societario della S.r.l. (ripetiamo che quasi tutte le S.r.l. rientrano nella nozione di PMI) a quello della Società per Azioni.

Da oggi sarà, ad esempio, possibile creare categorie di quote che attribuiscano diritti sociali in misura non proporzionale alla partecipazione posseduta, in deroga, quindi, al principio di cui all’art. 2468, comma 2, c.c. (es. diritto di opzione in sede di aumento di capitale non proporzionale).

Sarà altresì possibile che l’atto costitutivo preveda categorie di quote che non attribuiscano diritti di voto, oppure che attribuiscano diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta o, ancora, diritti di voto limitati a particolari argomenti.

Le PMI – S.r.l., infine, potranno effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni (es. la PMI – S.r.l. potrà acquistare proprie quote), qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi (qui è evidente la deroga al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni previsto, in linea generale, per le S.r.l. dall’art. 2474 c.c.).

In tutti gli ambiti sopra citati, la disciplina delle Startup Innovative, delle PMI Innovative e non Innovative risulta, quindi, unificata ed è sempre più modulata sul perimetro disegnato dal Legislatore per le S.p.A..

 

CONTATTI

Avv. Daniele Costa

KBL Law

daniele.costa@kbl-law.com

 

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