Dark Light

Continua la sua diffusione il ben noto messaggio “bufala” sulla copyright policy di Facebook con cui si invitano gli utenti a pubblicare un ben determinato messaggio come aggiornamento del proprio status.

Il testo completo del messaggio in questione è il seguente:

In risposta alle nuove linee guida di Facebook dichiaro che il mio diritto d’autore è collegato a tutti i miei dati personali, illustrazioni, fumetti, dipinti, foto e video professionali, ecc. (a seguito della Convenzione Berner). Per uso commerciale di quanto sopra il mio consenso scritto è necessario in ogni momento!

(E’ possibile copiare il testo e incollarlo sulla propria bacheca di Facebook.
Questo metterà sotto la protezione delle leggi sul copyright. Con il comunicato presente, si comunica a Facebook che è severamente vietato divulgare, copiare, distribuire, diffondere, o fare qualsiasi altra azione contro di me sulla base di questo profilo e / o dei suoi contenuti. Le azioni di cui sopra si applicano anche ai dipendenti, studenti, agenti e / o il personale di sotto la direzione di Facebook o di controllo. Il contenuto di questo profilo sono informazioni private e riservate. La violazione della mia privacy è punita dalla legge (UCC 1 1-308-308 1-103 e lo Statuto di Roma).

Facebook è diventata una realtà di capitale aperto. Tutti i membri sono invitati a pubblicare un bando di questo tipo, o, se si preferisce, è possibile copiare e incollare questa versione. Se non si pubblica un prospetto informativo, almeno una volta, si è tacitamente consentito l’uso di elementi come le foto e le informazioni contenute nel profilo dei tuoi aggiornamenti di stato.

Allo scopo di fornire maggiore chiarezza sulla “reale” copyright policy di Facebook è necessario richiamare ed esaminare le Condizioni Generali del Servizio che l’utente accetta all’atto della registrazione al noto social network.

Rileva, in particolare, l’art. 2 delle predette Condizioni Generali, ove si chiarisce espressamente che l’utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni pubblicate su Facebook.

Sempre la disposizione richiamata conferisce all’utente la possibilità di controllare la condivisione dei predetti contenuti ed informazioni attraverso le impostazioni sulla privacy e le impostazioni delle applicazioni.

Il successivo comma 2, tuttavia, contiene una sostanziale limitazione delle facoltà sopraindicate, atteso che vi si afferma espressamente che l’utente concede a Facebook una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, per l’utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook (“Licenza IP”). La Licenza IP termina nel momento in cui l’utente elimina il suo account o i Contenuti IP presenti sul suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati.

Cosa implica la clausola contrattuale in questione?

Sostanzialmente comporta la concessione da parte dell’utente a Facebook della facoltà (non esclusiva, sia chiaro) di utilizzare nel modo ritenuto più opportuno qualsiasi contenuto (foto, video, ecc) pubblicato dal primo sul proprio profilo.

Inoltre, ai sensi del comma 4, nel momento in cui l’utente pubblica un contenuto su Facebook, con l’impostazione “pubblica”, concede a tutti, anche alle persone che non sono iscritte a Facebook, di accedere e usare tali informazioni e di associarle al suo profilo (ovvero al suo nome e alla sua immagine).

In sostanza, sulla base delle condizioni contrattuali accettate dall’utente, nel momento in cui quest’ultimo utilizza l’impostazione di privacy “Pubblica” per pubblicare un determinato contenuto, automaticamente autorizza chiunque ad accedere e ad utilizzare quel contenuto nel modo ritenuto più opportuno (anche per scopi pubblicitari et similia).

Che valore hanno, quindi, quei messaggi con i quali gli utenti esprimono manifestazioni di volontà in merito al controllo e all’utilizzo dei propri dati?

Giuridicamente a quei messaggi non può riconoscersi alcun effetto pratico.

Ricordiamo che Facebook, ai sensi dell’art. 14, si riserva il diritto di modificare in qualunque momento le Condizioni Generali, con sette giorni di preavviso (ove possibile).

L’utente che continui ad utilizzare i servizi Facebook, a norma dell’art. 14 comma 3, pone in essere un’accettazione implicita delle predette modifiche (“l’uso ininterrotto di Facebook in seguito alle modifiche delle nostre condizioni costituisce l’accettazione implicita delle condizioni modificate).

Di conseguenza, chi non fosse d’accordo con le eventuali nuove politiche di Facebook, deve limitarsi a disattivare e/o cancellare il proprio account, fermo restando che eventuali contenuti condivisi con terzi o pubblicati con le impostazioni di privacy “pubbliche” non potranno, in alcun modo, essere rimossi dal sito.

 

 

 

 

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