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La Suprema Corte torna nuovamente ad occuparsi della responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c..

Il caso sottosposto all’esame dei giudici di legittimità riguarda un incidente verificatosi su una strada statale a causa del ghiaccio formatosi nelle ore notturne. A causa del manto stradale ghiacciato un mezzo pesante usciva dalla carreggiata, determinando la morte del conducente dello stesso. 

Dalle risultanze probatorie risultava che sia l’Anas, sia alcuni testi avevano proceduto a spargere il sale sulla strada, ma invano, dato che dopo qualche ora il ghiaccio si era riformato.

Era però altresì accertato come il conducente procedesse ad una velocità leggermente superiore al limite indicato nei cartelli stradali.

Il Giudice di prime cure aveva negato la responsabilità dell’Anas, sul presupposto che quest’ultima aveva sparso il sale sulla strada statale in questione, adempiendo quindi al proprio dovere di diligenza.

La Corte d’Appello, invece, riformava la sentenza di primo grado, ritenendo l’Ente gestore responsabile nella misura del 60%.

La Cassazione ha confermato il dictum della Corte di gravame specificando in primo luogo come all’Anas sia applicabile il regime di cui all’art. 2051 c.c., in quanto proprietaria e gestore della strada pubblica in questione.

Ha poi confermato come la responsabilità da cose in custodia sia di natura oggettiva, per cui la prova liberatoria che l’ente gestore deve fornire è costituita esclusivamente dal caso fortuito, cioè da un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche da fatto del terzo o del danneggiato ( cfr. Cass. n.15383/06).

L’Anas, quindi, avrebbe dovuto dimostrare di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in relazione alla situazione concretamente verificatasi ed esistente, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche prescrizioni normative (nel caso specifico art. 14 Cds) e non già del principio del neminem laedere.

La Suprema Corte, in altre parole, ribadisce la differenza tra il regime di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e quello di cui all’art. 2051 c.c..

La responsabilità aquiliana, infatti, è una responsabilità basata sull’elemento soggettivo del dolo o della colpa, mentre la responsabilità da cose in custodia è una responsabilità di tipo oggettivo, che è esclusa solo da elementi oggettivamente imprevedibili e inevitabili.

In conclusione, la sentenza de qua appare conforme ai più recenti sviluppi in materia di responsabiità da cose in custodia.

Appare inoltre di particolare rilievo l’importanza sempre maggiore che i giudici conferiscono alla condotta del danneggiato.

Soprattutto nei casi di responsabilità oggettiva, infatti, caratterizzati da un severo regime probatorio nei confronti del debitore, è senza dubbio equo calibrare il quantum risarcitorio tenendo presente anche il comportamento del danneggiato, alla stregua di quanto disposto dall’art. 1227 c.c..

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