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La Corte Costituzionale boccia il limite ai danni alla persona nel caso di viaggi tutto compreso

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75 del 30 marzo 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, nella parte in cui fissa, in relazione al risarcimento danni alla persona, il limite previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

Tale articolo, secondo i giudici della Consulta, sarebbe stato adottato senza rispettare i principi e i criteri direttivi della legge delega n. 146/94, a sua volta emanata al fine di attuare la direttiva 90/314/CEE.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale di Verona, presso cui era pendente una causa di ingente valore per danni alla personsa verificatisi durante un viaggio tutto compreso.

La convenuta aveva però eccepito il limite di 50000 franchi-oro – circa 313.500,00 € – previsto dalla citata Convenzione di Bruxelles, così da limitare le richieste di parte attrice.

Sul punto, la Corte Costituzionale ha però statuito che il limite fissato dalla legge delega 146/94 era circoscritto alle sole ipotesi di risarcimento danni diversi dal danno alla persona, per cui vi sarebbe stato un eccesso di delega nella formulazione dell’art 15 del D. Lgs. 111/95 .

In effetti l’art. 24 lett b) della suddetta legge prevede come “il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarà ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084”.

Nulla è invece stabilito in tema di danni alla persona, per cui sembra applicabile il brocardo latino “si lex voluit dixit”.

Inoltre, da un punto di vista più generale, la Consulta ha rilevato che mentre la Convenzione di Bruxelles disciplina il contratto di viaggio, l’organizzazione dello stesso o l’intermediazione, la legge delega 146/94 e il D. Lgs. 111/95 hanno invece ad oggetto i contratti turistici tutto compreso, cioè un tipo contrattuale diverso, per cui appare giustificabile una diversa normativa.

In definitiva, la Corte Costituzionale ritiene che la finalità della disciplina in questione sia quella di tutelare in maniera più esaustiva la posizione dei consumatori, così che il limite indicato dall’art. 24 lett. b) della legge delega 146/94, riguardante solo i danni diversi da quelli alla persona, deve essere qualificato come norma eccezionale, non essendo suscettibile pertanto di interpretazione estensiva.

La pronuncia de qua è di notevole interesse in quanto chiarisce definitivamente che i limiti al risarcimento danni alla persona verificatisi durante un viaggio tutto compreso non sono ammissibili.

Tale soluzione è inoltre sicuramente conforme alle esigenze e aspettative che un moderno stato di diritto impone, dato che vi sono dei diritti da considerarsi sempre e comunque fondamentali e intangibili (quali il diritto alla salute e alla vita), indipendentemente dall’occasione in cui si verifica la loro violazione (sarebbe infatti difficile giustificare costituzionalmente la disparità di trattamento tra un sinistro avvenuto in città e uno avvenuto durante un viaggio tutto compreso).

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