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Legittima la limitazione del diritto di una madre a istruire ed educare la prole, laddove la volontà di indirizzare il figlio al proprio credo religioso sia suscettibile di lederne la serenità.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9546 del 2012, depositata il 12 giugno con la quale ha rigettato il ricorso proposto da una madre separata avverso la sentenza di secondo grado con cui si disponeva l’affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso di essa, con obbligo della medesima di astenersi da qualsiasi coinvolgimento del piccolo nella propria scelta religiosa e che tutte le festività tradizionali o di significato religioso cattolico fossero trascorse dal piccolo con il padre.

Integralmente respinte le deduzioni della madre ricorrente secondo cui la sentenza di secondo grado sarebbe stata discriminatoria nei suoi confronti in ragione del suo credo religioso ed in quanto avrebbe limitato il suo diritto di professare liberamente la propria religione davanti al minore che coabitava con lei.

Secondo gli Ermellini, infatti, l’avversata limitazione appare, dunque, ineccepibilmente aderente al dettato normativo, avendo i giudici d’appello assunto a parametro di riferimento l’interesse preminente del minore, interesse che, all’esito dell’insindacabile valutazione discrezionale delle risultanze istruttorie, sorretta da puntuale ed adeguato riscontro argomentativo, hanno ritenuto pregiudicato non già per loro soggettivi pregiudizi religiosi o per i connotati propri del movimento dei Testimoni di Geova, ma per gli effetti, specificamente evidenziati, dannosi per l’equilibrio e la salute psichica del figlio delle parti, ancora in tenera età, indotti dai contegni materni conseguenti e correlati all’adesione a tale confessione religiosa ed inseritisi in un contesto di vita del minore già reso particolarmente delicato dalla separazione dei genitori.

 

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