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Dopo aver analizzato, nel precedente contributo, caratteristiche e funzioni della caparra confirmatoria, è arrivato il momento di fare chiarezza sulle figure affini, le quali hanno regole ed effetti diversi.

1. Acconto

L’acconto consiste nella consegna di una somma di denaro o, più raramente, di una determinata quantità di cose fungibili (ad es. derrate alimentari o una parte dei prodotti acquistati), da una parte all’altra al momento della conclusione del contratto.

Per essere più precisi la funzione tipica dell’acconto (non presente in via esplicita nel nostro codice civile) è quella di prenotazione di un bene (ad es. un cellulare, un abito) o di un servizio (hotel, bed & breakfast).

E’ una parziale anticipazione del prezzo definitivo e nel caso di esecuzione del contratto da parte di entrambe le parti, la relativa somma verrà imputata appunto “a titolo di acconto”, verrà cioè decurtata dal totale dovuto.

Fin qui l’istituto presenta notevoli analogie con la caparra confirmatoria.

La differenza tra i due istituti risiede nel caso di inadempimento di una delle parti.

Mettiamo ad es. il caso che io “prenoti” in un negozio un abito che era terminato pagando un acconto di 50 Euro.

Il negoziante mi contatta avvisandomi che l’abito è arrivato, ma io non voglio più andare a ritirarlo.

Dato che la somma suddetta è stata consegnata a titolo di acconto il negoziante dovrà restituirmi la somma nonostante il mio inadempimento e, se ritiene di aver subito un danno, dovrà agire in giudizio per ottenere il giusto ristoro.

Viceversa, nel caso in cui la somma in questione fosse stata qualificata come caparra confirmatoria, il negoziante ben potrebbe trattenere la somma versata a titolo di risarcimento danni.

Io acquirente, infatti, non avrei diritto a chiedere la restituzione anche se, per ipotesi, il negoziante non avesse subito alcun danno (per una disamina più specifica vedi La caparra confirmatoria).

In altre parole, mentre la caparra confirmatoria ha la funzione di garantire il contraente adempiente in via automatica, predeterminando l’ammontare del danno risarcibile, tale funzione non caratterizza, invece, l’acconto.

Come si fa a capire se la somma versata è a titolo di acconto o di caparra confirmatoria?

Su questo punto non c’è unanimità di opinioni. Quello che possiamo dire è che l’orientamento predominante sostiene che, nel caso in cui non sia specificato, la somma consegnata è da intendersi a titolo di acconto.

Ad ogni modo, al fine di evitare inutili fraintendimenti, si consiglia sempre di specificare in maniera espressa se l’importo è versatoa titolo di acconto o a titolo di caparra confirmatoria.

2. Caparra penitenziale

La caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) è una somma di denaro che viene pagata al momento della sottoscrizione del contratto quale prezzo del diritto di recesso.

In altre parole, se in un contratto è previsto il diritto di recesso, il recedente perderà la caparra data o dovrà restituire il doppio di quella ricevuta.

La caparra confirmatoria si differenzia da quella penitenziale in quanto la prima costituisce una forma di liquidazione convenzionale del danno, pattuita dai contraenti prima dell’eventuale inadempimento; la seconda, invece, costituisce il corrispettivo del diritto di recesso.

Come si fa a capire se la somma versata è a titolo di caparra confirmatoria o di caparra peniteziale?

Nel caso in cui non vi siano indicazioni esplicite all’interno del contratto, la giurisprudenza tende a sostenere la prevalenza della caparra confirmatoria su quella penitenziale (cfr. Cass. 11946/93).

Il consiglio è, anche qui, quello di essere chiari: prevedere espressamente il diritto di recesso e la consegna della somma a titolo di caparra penitenziale.

3. Deposito cauzionale

Il deposito cauzionale, infine, è una somma di denaro che viene consegnata a garanzia dell’adempimento e/o dell’esatta esecuzione del contratto.

In genere si trova nei contratti di locazione (affitto) o in quelli di soggiorno presso hotel o bed & breakfast.

La funzione del deposito cauzionale è quella di fornire una garanzia di facile esecuzione nel caso in cui vi siano danni.

Se ad es. al momento della riconsegna dell’appartamento lo stesso presenta danni, il proprietario potrà trattenere in tutto o in parte l’importo del deposito per ripristinare lo stato dei luoghi.

Nel caso in cui ciò non avvenisse, invece, il deposito cauzionale andrà restituito, non potendo lo stesso essere imputato a titolo di acconto sui canoni dovuti o sul saldo del prezzo del soggiorno.

V’è da dire, ad onor del vero, che spesso nella prassi accade esattamente il contrario…

L’immagine del post è stata realizzata da GotCredit, rilasciata con licenza cc.

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