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Dal 10 luglio 2017 sono attivi i nuovi Voucher, il Libretto di famiglia e il nuovo Contratto di prestazione occasionale.
Tutto si svolgerà sulla nuova piattaforma digitale Inps che garantirà controllo, trasparenza e monitoraggio delle operazioni soggette a rischio di abuso.

Cosa sono le prestazioni di lavoro occasionali?

Le prestazioni occasionali sono tutte quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

  •  per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Ricordiamo che, fino a poco tempo fa, esisteva il meccanismo dei cd. voucher che, però, successivamente era stato abolito, con il Decreto legge n. 25 del 2017.

Si precisa, altresì, che non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali il datore di lavoro abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Assicurazione previdenziali a assistenziali

Il lavoratore occasionale ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Inps, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali

Il lavoratore occasionale ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Salute e sicurezza

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero: nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21, rubricato: “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi”

Sono, invece, sempre esclusi i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Fisco

I compensi percepiti dal lavoratore occasionale sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Chi può utilizzare il nuovo contratto di prestazione occasionale?

– Le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto Famiglia;
– Gli altri utilizzatori mediante il nuovo contratto di prestazione occasionale;
– Le amministrazioni pubbliche esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
• nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
• per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
• per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
• per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Importo al 75%

Sono computati in misura pari al 75 % del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Come si accede?

Gli utilizzatori e i lavoratori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS.

La Piattaforma è accessibile al seguente link.

Per il Libretto Famiglia la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

 

Libretto famiglia

Ciascun utilizzatore può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con oppure presso gli uffici postali, il “Libretto Famiglia“, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:
piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
insegnamento privato supplementare.

Valore del libretto famiglia

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale e’ fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. (8 euro per compenso a favore del prestatore; 1,65 per la contribuzione Inps; 0,25 per il premio assicurativo Inail; 0,10 per gli oneri gestionali)

Comunicazione Inps Libretto di Famiglia

Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, il datore di lavoro, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche’ ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.

Cos’è il nuovo contratto di prestazione occasionale?

Il nuovo contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo, alle condizioni e con le modalità disciplinate dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Divieto di lavoro occasionale

E’ vietato il ricorso al nuovo contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai seguenti soggetti, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, precisamente:
titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
• persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
• percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
• da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
• nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Misura minima oraria

La misura minima oraria del compenso del nuovo contratto di prestazione occasionale è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo e’ pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal CCNL.

Comunicazione Inps

L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:
• i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
• il luogo di svolgimento della prestazione;
• l’oggetto della prestazione;
• la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
• il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o di posta elettronica.

Mancata prestazione lavorativa

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS, oppure avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.
In mancanza della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Pagamento

l’INPS provvede al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici delle Poste italiane S.p.a..
l’INPS provvede, altresì, all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchè dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Superamento dei limiti legali

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di dei 2.500,00 verso lo stesso utilizzatore, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;.
Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei 2.500,00 verso lo stesso utilizzatore e la retribuzione oraria individuata ai sensi del CCNL di settore.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione all’INPS ovvero di uno dei divieti di utilizzazione del rapporto di lavoro occasionale, meglio specificati al precedente punto “Divieto di lavoro occasionale”, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Sostanzialmente, rispetto al passato, il nuovo contratto di prestazione occasionale si caratterizza per la necessaria intermediazione dell’INPS nella gestione del rapporto e nella gestione del pagamento del compenso al lavoratore.

 

Avvocato Matteo Moscioni, con studio legale in Viterbo, si occupa prevalentemente di Diritto del Lavoro, Sindacale e Relazioni Industriali.

www.avvocatomatteomoscioni.com

 

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