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Il Tribunale di Milano si è da ultimo occupato di una questione che sempre più spesso riguarda i casi di separazione, e cioè quella relativa al regime degli animali.

Nel caso in questione, la clausola n. 9 delle condizioni di separazione prevede come i genitori abbiano deciso che i gatti della famiglia restino a vivere nell’ambiente domestico della madre – dove è altresì collocata la minore – la quale si farà carico delle spese ordinarie, mentre quelle straordinarie saranno sostenute in pari misura da entrambi i coniugi.

Il Giudicante ha ritenuto di non dover sollevare alcun rilievo sull’accordo, precisando anzi che nel nostro ordinamento – anche in conseguenza dalla entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 – il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo, cosi che deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia (cfr. Trib. Varese, decreto 7 dicembre 2011). E’ quanto il Legislatore ha, di fatto, riconosciuto, in tempi recenti, con la legge 11 dicembre 2012, n. 220 con la quale, modificando l’art. 1138 cod. civ., ha previsto che “le norme del regolamento [condominiale] non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

Da ciò deriva che, secondo un’interpretazione evolutiva ed orientata delle norme vigenti, “l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”, ma debba essere riconosciuto come “essere senziente””.

Tribunale di Milano

Sezione IX Civile

Decreto 13 marzo 2013

(est. G. Buffone)

OMISSIS

Nella clausola n. 9 delle condizioni di separazione, i genitori stabiliscono che i gatti della famiglia restino a vivere nell’ambiente domestico della madre – dove collocata la minore – la quale si farà carico delle spese ordinarie mentre quelle straordinarie saranno sostenute in pari misura dai coniugi. Non vanno svolti rilievi sull’accordo. Nell’attuale ordinamento – anche in conseguenza dalla entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 – il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia (Trib. Varese, decreto 7 dicembre 2011). Quanto il Legislatore ha, di fatto, riconosciuto, in tempi recenti, con la legge 11 dicembre 2012, n. 220 posto che, modificando l’art. 1138 cod. civ., ha previsto che “le norme del regolamento [condominiale] non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Ne consegue che, una interpretazione evolutiva ed orientata delle norme vigenti, impone di ritenere che l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”, secondo l’impostazione tralaticia ma debba essere riconosciuto come “essere senziente” (v. Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007). Non essendo l’animale una «cosa» (v., ad es., artt. 923 c.c.), bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso.

Per Questi Motivi

Letti e applicati gli artt. 158 c.c., 711 c.p.c.

Fissa per la comparizione personale dei coniugi, l’udienza del … aprile 2013, alle ore …. L’udienza sarà tenuta nel Tribunale di Milano, Sezione IX, p….

Si comunichi.

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