Dark Light

Quali sono i requisiti per ottenere il cd. Permesso di soggiorno di lungo periodo?

Con l’ordinanza del 5 agosto 2013 la III Sez. Civile del Tribunale di Verona è stata investita della questione.

In particolare, la ricorrente presentava domanda diretta ad ottenere la condanna della Questura di Verona al rilascio in proprio favore del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, previa revoca o modifica del decreto del 4 maggio 2012, con il quale il Questore di Verona aveva rigettato l’istanza presentata dall’odierna istante.

Il Tribunale di Verona ha accolto il ricorso de quo, precisando come “Tale conclusione deriva dall’inequivoco tenore del disposto dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 286/1998, come introdotto dall’art. 1 del D. Lgs. 3/2007 che ha recepito la direttiva Ce 109/2003 sullo Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo”.

In particolare, la normativa sopra citata prevede che il presupposto per poter ottenere il cd. permesso di soggiorno di lungo periodo sia che lo straniero si trovi dal almeno cinque anni nel territorio italiano e che possieda altresì gli altri requisiti legislativamente previsti (qui di seguito il testo dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 286/98: “Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per se’ e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1”).

Il provvedimento in questione, tuttavia, si segnala per aver precisato che il requisito della permanenza da almeno cinque anni nel nostro Paese non è richiesto anche per i familiari “purchè siano conviventi a carico”.

Tale disciplina, contrariamente a quanto sostenuto dalla questura, è, secondo il Tribunale, da ritenersi conforme a quella comunitaria, poiché nella direttiva vi è una disposizione (l’art. 13) che, in conformità al preambolo 17 della stessa, prevede espressamente che “gli stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di durata illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva”, fermo restando che “tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri stati membri ai sensi del capo III della direttiva”.

Tribunale di Verona

Sezione III Civile

Ordinanza 5 agosto 2013

N.11167/2012 R.G.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Sezione III Civile

Il Giudice Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:

T. S. (c.f. omissis) rappresentata e difesa dall’avv.to G. Manuali del foro di Verona

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell’Interno

RESISTENTE-CONTUMACE

Questura di Verona in persona del Dirigente dell’ufficio immigrazione

RESISTENTE

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 25 luglio 2013;

RILEVATO CHE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Ministero dell’Interno che è stato ritualmente convenuto nel presente giudizio ma che non si è costituito in esso.

Venendo al merito, la domanda della ricorrente, che è diretta ad ottenere la condanna della Questura di Verona al rilascio in proprio favore del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, previa revoca o modifica del decreto del 4 maggio 2012 con il quale il Questore di Verona ha rigettato la istanza della T. di ottenere il predetto permesso è fondata e come tale merita di essere accolta nei limiti di cui si dirà.

Tale conclusione deriva dall’inequivoco tenore del disposto dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 286/1998, come introdotto dall’art. 1 del D. Lgs. 3/2007 che ha recepito la direttiva Ce 109/2003 sullo Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Detta disposizione prevede che il c.d. permesso di soggiorno di lungo periodo possa essere richiesto dallo straniero che si trovi da almeno cinque anni nel territorio italiano e che possieda i requisiti previsti dal comma 2 anche per i propri familiari, purchè siano conviventi a carico ma senza richiedere anche per questi il presupposto della permanenza di cinque anni nel territorio nazionale.

A ben vedere tale disciplina è stata quasi integralmente mutuata dall’art. 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40 che già stabiliva che lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello stato da almeno cinque anni che dimostrasse di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei suoi familiari potesse richiedere il rilascio della carta di soggiorno per sé per il coniuge e per i figli minori

Contrariamente a quanto sostenuto dalla questura resistente tale disciplina è conforme a quella comunitaria poiché nella direttiva vi è una disposizione (si tratta dell’art. 13) che, in conformità al preambolo 17 della stessa, prevede che “gli stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di durata illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva” con la precisazione che “tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri stati membri ai sensi del capo III della direttiva”.

Non è dubbio che tra le condizioni legittimanti, in base alla direttiva, il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo ai quali i singoli stati membri nella loro autonomia possono derogare, fatta salva la restrizione territoriale della sua validità come sopra indicata, vi sia anche quello della durata del soggiorno nello stato membro interessato, fissata dall’art. 4, comma 1, della direttiva in cinque anni, dal momento che l’articolo 7 della direttiva ai commi 1 e 3, nel definire l’iter per l’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, qualifica come condizioni che ne consentono l’attribuzione quelle di cui all’art. 4 e di cui all’art. 5.

E’ altrettanto indubbio poi che la condizione fissata dall’art. 9, comma 1 del D. Lgs. 286/1998 costituisca disciplina più favorevole di quella fissata dalla direttiva comunitaria poiché attribuisce anche ai familiari dell’avente diritto al permesso di ottenerne il rilascio a determinare condizioni, ma usufruendo del requisito stabilito per il solo familiare già residente della regolare permanenza in Italia da almeno cinque anni e quindi esonerandolo di fatto da tale presupposto.

Data la controvertibilità della questione vi sono le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la integrale compensazione delle spese del procedimento tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara la contumacia del Ministero dell’Interno e ordina al Questore di Verona di rilasciare alla ricorrente S. T. il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo con la limitazione di cui all’art. 13 della direttiva 109/2003.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Verona 5 agosto 2013.

Il Giudice

Approfondimento: favoreggiamento di immigrazione clandestina

L’immagine del post è stata realizzata da Chris, rilasciata con licenza cc.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Related Posts
AVVOCATO,

CERCHI SENTENZE SU CASI ANALOGHI AL TUO?

CASSAZIONE.NET 4.0 L'EVOLUZIONE DELLO STUDIO LEGALE
PROVA GRATIS
close-link
Avvocato, vuole gestire tutta la sua professione con un'App?....
PROVA  ORA GRATIS
close-image