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Il 20 Gennaio 2012 entrerà in vigore l’articolo 1 della legge 218/2011, che modifica l’articolo 645 del Codice di procedura civile. La suddetta norma è stata introdotta per risolvere le gravi conseguenze di una recente pronuncia delle Sezioni unite civili della Cassazione, in materia di termini di costituzione nell’ambito dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo che aveva destato particolari preoccupazioni nelle aule di tribunale.

A tal riguardo, si ritiene opportuno compiere una breve cronistoria della vicenda.

Norma di riferimento è l’art. 645 c.p.c., II° comma, secondo cui in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.

Alla luce dell’orientamento costante ed uniforme della Suprema Corte, si riteneva che tale effetto non fosse automatico ma presupponesse l’esercizio da parte del debitore opponente della facoltà di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario (cioè un intervallo di 45 giorni invece di 90 tra la notifica della citazione e la prima udienza). Pertanto, solo ed esclusivamente in tal caso,  il termine della sua costituzione veniva ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine ordinario.

Le SS. UU. della Corte di Cassazione, tuttavia, avevano completamente mutato orientamento, con la Sentenza n. 19246/2010, con la quale avevano ritenuto che i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto dovessero essere ridotti alla metà non solo in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello legale, ma che tale effetto conseguisse automaticamente al solo fatto oggettivo della proposizione di un’opposizione. Ed invero, secondo gli Ermellini, l’art. 645 c.p.c prevede che in ogni caso di opposizione i termini di comparizione siano ridotti a metà, con ciò sconfessando il pacifico orientamento ormai quarantennale cui si è fatto cenno.

Ne derivava, pertanto, che l’opponente dovesse costituirsi in giudizio non più entro i dieci giorni dalla notifica dell’atto di opposizione (come, infatti, in precedenza), bensì entro cinque giorni.

Ci si è, tuttavia, posti il problema se la citata decisione delle Sezioni Unite dovesse applicarsi o meno ai procedimenti di opposizione iniziati anteriormente ad essa, tenuto conto che in caso di risposta affermativa sarebbe stato necessario dichiarare improcedibili tutti i suddetti procedimenti, con evidenti conseguenze pregiudizievoli per il diritto di difesa (che è garantito dall’art. 24 Cost.).

La giurisprudenza di merito, al riguardo, ha fornito risposte contrastanti.

Secondo un primo orientamento, sono stati dichiarati improcedibili alcuni procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo era avvenuta oltre il termine di cinque giorni dalla notifica dell’atto di opposizione (Trib. Ferrara 11-11-10, Trib. Tivoli 13-10-10, Trib. Lanciano 4-10-10).

Secondo un diverso e più favorevole orientamento, si è, invece, ritenuto di non dover applicare la tesi delle Sezioni Unite ai procedimenti iniziati in precedenza, sia perché la successiva interpretazione di una norma processuale da parte della Cassazione non potrebbe mai aver efficacia retroattiva (Trib. Vibo Valentia 23-11-10, Trib. Latina 19-11-10, Trib. Macerata 21-10-10, Trib. Roma 20-10-10), sia perché, in ogni caso, l’opponente dovrebbe essere rimesso in termini ex art. 153 o 184 bis c.p.c., considerando tempestivamente effettuata ora per allora l’iscrizione a ruolo (Trib. Piacenza 2-12-10, Trib. Brindisi 22-11-10, Trib. Torino 11-10-10) senza necessità di alcuna ulteriore attività da parte dell’attore opponente (Trib. Rovigo 25-11-10), sia per la necessità di rispettare i principi del giusto processo, tenuto conto che la parte che compie un atto processuale deve poter fare affidamento sull’orientamento giurisprudenziale consolidato (Trib. Avezzano 16-12-2010).

Non sono neppure mancate le critiche alla decisione in questione con riferimento alla regola da applicare per il futuro.

È stato, ad esempio, ritenuto che la tesi delle Sezioni Unite, costituendo un mero obiter dictum sarebbe stata priva dell’efficacia di precedente (Trib. Belluno 2-11-2010). In altre decisioni di merito si è, invece, ritenuto sic et simpliciter di non tener conto delle precisazioni operate dalle SS. UU. con la Sentenza n. 19246 del 2010 (App. Roma 30-11-10, App. Roma 17-11-10, Trib. Catanzaro 4-11-10).

Sul punto è nuovamente intervenuta, nel 2011, la Cassazione, con la Sentenza n. 6514, rimettendo nuovamente la questione alle Sezioni Unite, dal momento che la Sez. Semplice ha ritenuto di non condividere l’automatica dimidiazione dei termini anche nel caso in cui i termini fissati per la comparizione fossero quelli legali.

Si comprende, pertanto, quale sia stata la ratio dell’intervento del legislatore.

L’art. 1 della L. 218/2011, pubblicata in G.U., il 5 gennaio 2012, recita, infatti, testualmente: Al secondo comma  dell’articolo  645  del  codice  di  procedura civile, le parole: «; ma i termini di  comparizione  sono  ridotti  a metà» sono soppresse.

Inoltre, il successivo art. 2 contiene la seguente disposizione transitoria: Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in  vigore  della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di  procedura civile si interpreta nel  senso  che  la  riduzione  del  termine  di costituzione  dell’attore  ivi  prevista  si  applica,  nel  caso  di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione  inferiore  a  quello  di  cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

Cosa cambia, quindi, con le nuove norme?

La risposta è semplice. Con riferimento ai procedimenti di opposizione entrati in vigore successivamente al 20 gennaio 2012 si applicherà il termine ordinario di costituzione di dieci giorni dalla notifica dell’opposizione. Per quanto invece concerne i procedimenti instaurati anteriormente al 20 gennaio 2012, la riduzione di termini si applica solo ed esclusivamente laddove l’opponente si sia avvalso della facoltà di riduzione dei termini di comparizione, con esclusione espressa, pertanto, di qualsivoglia effetto automatico.

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