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Diffamazione, fatto notorio e onere della prova

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Natura del credito dell’Avvocato per onorari professionali e configurabilità del danno da svalutazione monetaria

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Il caso. Con atto di citazione ritualmente notificato, l’avvocato, nonché ex Ministro, P. C., conveniva innanzi al Tribunale di Roma B.L. affinchè, accertato il contenuto diffamatorio delle affermazioni rese dallo stesso durante la trasmissione televisiva (OMISSIS), in data (OMISSIS) (del seguente tenore: “vede, se gli italiani si meritano una strana commistione tra P. e Be….. sono due persone che a modo loro prendono per il culo tutti…uno da ex ministro dichiara di aver rubato….” e “è un paese dove un ex ministro dichiara di aver frodato 100 miliardi al fisco e non succede niente”), venisse condannato al risarcimento dei danni in suo favore (sul tema vedi anche: Diffamazione politica ed utilizzo del termine “marionetta”). 

In primo grado la domanda veniva rigettata, mentre, in sede di gravame, la Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione, condannando l’appellato al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 10.000,00.

I Giudici di secondo grado, infatti, statuivano che “il fatto notorio posto a fondamento della decisione del Tribunale non poteva surrogare il deserto probatorio, in grado tale da escludere qualsiasi esimente per il B. Le frasi utilizzate sono obiettivamente lesive della reputazione del P. perchè gratuite….”.

La decisione. La Cassazione con la sentenza n. 5063/12 ha confermato la sentenza impugnata, ribadendo come il ricorso al fatto notorio deroghi al principio dispositivo (ed al relativo onere probatorio), sempre che “la “notorietà” sia intesa in senso fortemente rigoroso e del tutto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile” (cfr. anche Cass. n. 23978/2007).

Tornando al caso di specie, quindi, i Giudici di Piazza Cavour hanno ulteriormente precisato come sia evidente, fermo restando che l’accertamento sul punto spetta al giudice di merito, configurando una quaestio facti non ulteriormente censurabile in sede di legittimità, “che la Corte di merito non ha ritenuto validamente sussistente il fatto notorio e la connessa “esimente” dal punto di vista probatorio a favore del B.”.

Approfondimenti: Mediazione non è obbligatoria in tutti i casi di diffamazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 29 marzo 2012, n. 5063

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 26.5.2005 l’avvocato P. C. conveniva innanzi al Tribunale di Roma B.L. perchè, accertato il contenuto diffamatorio delle affermazioni rese dallo stesso durante la trasmissione televisiva (OMISSIS), in data (OMISSIS) (del seguente tenore: “vede, se gli italiani si meritano una strana commistione tra P. e Be….. sono due persone che a modo loro prendono per il culo tutti…uno da ex ministro dichiara di aver rubato..

..” e “è un paese dove un ex ministro dichiara di aver frodato 100 miliardi al fisco e non succede niente”), venisse condannato al risarcimento dei danni in suo favore.

In contumacia del convenuto, con sentenza n. 2951/2006, il Tribunale rigettava la domanda.

A seguito dell’appello del P., sempre in contumacia dell’appellato, la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame depositata in data 26.4.2010, in riforma di quanto statuito in primo grado, condannava il B. al pagamento dei chiesti danni liquidati in Euro 10.000,00, affermando che “il fatto notorio posto a fondamento della decisione del Tribunale non poteva surrogare il deserto probatorio, in grado tale da escludere qualsiasi esimente per il B. Le frasi utilizzate sono obiettivamente lesive della reputazione del P. perchè gratuite….”.

Ricorrono per cassazione, in via principale, il B. con due motivi, illustrati da memoria, e, in via incidentale, il P. con un unico motivo.

Motivi della decisione

Ricorso principale.

Con il primo motivo si deduce “nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento in relazione a quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 4, per essersi il giudizio stesso svolto in contumacia del convenuto, senza che allo stesso sia mai stato ritualmente notificato ex art. 137 c.p.c., e segg., nè l’atto introduttivo del giudizio in Tribunale nè, successivamente, l’atto di appello avanti al giudice del gravame”.

Con il secondo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in tema di pretesa diffamazione ex art. 595 c.p. e per insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”; si afferma in particolare che “la Corte non ha tenuto in alcun conto che l’espressione ladro, successivamente corretta in evasore, non poteva recare offesa alla reputazione del P. avendo egli stesso in più occasioni pubblicamente e notoriamente ammesso nel corso di processi tenuti nei suoi confronti in qualità di imputato per gravi reati contro la Pubblica Amministrazione, di aver evaso le imposte dovute su compensi professionali a lui corrisposti”.

Ricorso incidentale.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, in relazione alla liquidazione equitativa del danno in questione in Euro 10.000.

Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.

Quanto al primo motivo si rileva: contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente in ordine alla dedotta nullità della notifica sia dell’atto introduttivo del primo grado che dell’atto di appello (in quanto avvenuta in località in cui non aveva la propria residenza), deve rilevarsi (sulla base delle risultanze processuali esaminabili da questa Corte di legittimità vertendosi, nel caso “di specie, in tema di violazione di norma processuale – sul punto, Cass. n. 13397/2007), che l’atto di appello è stato notificato al B., ex art. 140 c.p.c., in Roma mediante avviso di ricevimento della raccomandata ricevuto da persona qualificatasi come “addetto alla casa”. Ne deriva che l’affermazione di controparte, fondata sul solo certificato storico di residenza non è idonea al superare la presunzione di notifica effettuata presso la dimora abituale, in quanto, al fine di dimostrare la nullità della notifica della citazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica.

Quanto poi alla ritenuta, dal ricorrente, nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, va osservato che il B. è risultato vittorioso in tale fase del processo con conseguente mancanza di interesse ad impugnare sul punto la relativa decisione.

Riguardo al secondo motivo del ricorso principale: a parte la considerazione che la censura in questione andava prospettata in relazione all’art. 115 c.p.c., comma 2, questa Corte ha già affermato (tra le altre, Cass. n. 23978/2007) che il ricorso al fatto notorio deroga al principio dispositivo (ed al relativo onere probatorio) sempre che la “notorietà” sia intesa in senso fortemente rigoroso e del tutto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile.

Nella vicenda in esame, fermo restando che l’accertamento sul punto spetta al giudice di merito, configurando una quaestio facti non ulteriormente censurabile nella presente sede di legittimità, è evidente (per quanto emerge dalla motivazione) che la Corte di merito non ha ritenuto validamente sussistente il fatto notorio e la connessa “esimente” dal punto di vista probatorio a favore del B.

Altresì infondato è l’unico motivo del ricorso incidentale.

Incensurabile in Cassazione è la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale e il ricorso a relativo criterio da parte del giudice di merito non richiede una analitica e specifica motivazione.

In relazione alla reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

L’immagine del post è stata realizzata da Jon S, rilasciata con licenza cc.

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